IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

  Vista  la  legge  6 giugno 1986, n. 251, relativa alla "Istituzione
dell'albo professionale degli agrotecnici";
  Rilevata  la  necessita'  di  fissare la data in cui i consigli dei
collegi  degli agrotecnici debbono iniziare il loro funzionamento, ai
sensi dell'art. 14, secondo comma, della citata legge;

                              Decreta:

  La  data  per  l'inizio  del funzionamento dei consigli dei collegi
degli  agrotecnici,  di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 6
giugno 1986, n. 251, e' fissata al 15 novembre 1987.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 17 luglio 1987

                        Il Ministro: ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1987
  Registro n. 37 Giustizia, foglio n. 147
 
          NOTE

          Nota al dispositivo:
            Il  testo  dell'art.  14  della  legge  n. 251/1986 e' il
          seguente:
            "Art.  14. - Il presidente del tribunale del capoluogo di
          provincia,  od  un  giudice da lui designato, provvede alla
          prima  formazione dell'albo degli agrotecnici, in base alla
          domanda   che  gli  interessati  abbiano  presentato  nella
          cancelleria  del  tribunale  entro mesi sei dall'entrata in
          vigore della presente legge.
            Trascorso  tale periodo, entro trenta giorni, il Ministro
          di  grazia e giustizia stabilira', con suo decreto, la data
          in  cui  cominceranno  a funzionare i consigli dei collegi.
          Sino  all'emanazione  di tale decreto la custodia dell'albo
          rimane al presidente del tribunale, che decidera' in merito
          a  nuove  domande  di ammissione o cancellazione dall'albo,
          secondo i criteri espressi nella presente legge".