1. PREMESSA.

Pervengono   a   questo   Ministero   frequenti  segnalazioni,  anche
documentate,  in  merito  ad  una  non  puntuale  applicazione  delle
prescrizioni  di  cui alle vigenti norme tecniche emanate con decreto
ministeriale  27  luglio  1985  (di  seguito  denominate  "norme") in
materia  di  accertamenti  delle  proprieta' meccaniche di acciai per
conglomerato  cementizio  armato  normale (punto 2.2. - Parte I delle
norme).

Tali segnalazioni riguardano essenzialmente:

a) la commercializzazione e l'impiego di acciai non qualificati, o di
dubbia  qualificazione,  non  rispondenti alle specifiche fissate nel
sopracitato  punto  2.2.  delle  norme;  detti acciai risulterebbero,
nella   maggior   parte  dei  casi  provenienti  da  Paesi  dell'area
extra-comunitaria;

b)  l'accettazione  da  parte  della  committenza e dei direttori dei
lavori  di  tali  prodotti,  i  quali verrebbero messi in opera senza
alcun  controllo  preventivo delle caratteristiche meccaniche, ovvero
anche  allorche'  controlli successivi denotano significative carenze
rispetto ai minimi fissati dalle norme.

Le  carenze  riguardano sia le tensioni di snervamento (fy) e rottura
(ft),  sia  gli  allungamenti  percentuali  ed  il  comportamento  al
piegamento;  vengono  inoltre  segnalati  casi  di  acciai  di scarsa
duttilita'  di  cui  e'  ben  nota l'inaffidabilita', soprattutto per
l'impiego in costruzioni antisismiche.

La  rilevanza  e  la delicatezza delle circostanze sopra evidenziate,
sia sotto il profilo delle turbative di mercato, ma soprattutto sotto
il  profilo'  della  sicurezza delle costruzioni e della tutela della
pubblica  incolumita',  pongono  l'obbligo a questa amministrazione -
fatte   salve   ulteriori   iniziative   da   concordare   con  altre
amministrazioni  interessate  -  di fornire, con adeguati commenti, i
seguenti chiarimenti e precisazioni.

2. CHIARIMENTI E PRECISAZIONI COMUNI PER TUTTI I MATERIALI.

In  via  generale  occorre  premettere che tutta la parte delle norme
afferente  la  qualita' dei materiali demanda al direttore dei lavori
l'accettazione  dei  materiali  stessi;  cio'  anche  in  presenza di
materiali   dichiarati   "qualificati   all'origine".  Appare  quindi
presupposto  essenziale  per  impedire  l'impiego  di  materiali  non
adeguati  che  i  responsabili  della direzione dei lavori applichino
rigorosamente tutte le disposizioni fornite dalle norme in materia di
controllo  dei  materiali e che rifiutino l'accettazione dei prodotti
non  conformi  alle  specifiche fissate o le cui caratteristiche sono
certificate  da laboratori non riconosciuti in base all'art. 20 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Si  rammenta  inoltre  che  i  prelievi  dei  campioni  da inviare ai
laboratori devono essere effettuati a cura del direttore dei lavori o
di  un  tecnico  di  sua  fiducia.  Appare inoltre necessario che, in
analogia  a  quanto  stabilito  per  i  calcestruzzi (v. punto 5.3. -
Allegato 2 alle norme), anche per gli acciai per cemento armato e per
carpenteria   le   domande  di  prove  ai  laboratori  devono  essere
sottoscritte  dal  direttore  dei lavori. Sempre in analogia a quanto
stabilito   per   i   calcestruzzi   al  punto  F.5  della  circolare
ministeriale  n.  27996  del  31 ottobre 1986, appare necessario che,
anche  per  gli  acciai  da  cemento  armato  e  per  carpenteria, la
eventuale  non  sottoscrizione  della  richesta di prove da parte del
direttore  dei  lavori  venga annotata, a cura dei laboratori stessi,
sui certificati rilasciati.
Parimenti  essenziale  appare  che  i  professionisti  incaricati del
collaudo di cui all'art. 7 della citata legge, ai quali in definitiva
e' devoluto anche il controllo dell'operato del direttore dei lavori,
effettuino puntualmente i riscontri indicati alle lettere b) e c) del
punto  8.1.  -  Parte  I  delle norme ai fini del rilascio o meno del
certificato di collaudo.
Appare  infine indispensabile che i laboratori incaricati delle prove
sui  materiali  e  delle certificazioni operino con la massima cura e
con  la  massima  neutralita', tenendo presente tutte le implicazioni
che le certificazioni stesse comportano.

3.  CHIARIMENTI  E  PRECISAZIONI  SPECIFICI PER GLI ACCIAI DA CEMENTO
ARMATO NORMALE.

3.1. GENERALITA'.

Per  quanto  attiene,  in  particolare, al processo di controllo e di
accettazione degli acciai per cemento armato normale, si rammenta che
la  materia e' disciplinata dal punto 2.2. - Parte I e dagli allegati
4,  5  e  6  delle  norme. Tale disciplina, che e' sostanzialmente in
linea con la regolamentazione di altri Paesi della Comunita' europea,
appare   sufficientemente  chiara,  nonche'  idonea  -  se  applicata
correttamente  - ad impedire l'impiego di acciai non rispondenti alle
specifiche  fissate;  pertanto  l'utilizzazione  di tali acciai nelle
strutture   in   cemento   armato   non  puo'  che  derivare  da  una
disapplicazione  delle  norme.  Cio'  non  di  meno,  al  fine di una
maggiore  chiarezza,  si  ritiene  utile,  data  la  rilevanza  della
materia,  puntualizzare gli aspetti salienti delle norme, mettendo in
evidenza talune innovazioni introdotte dalla vigente normativa di cui
al  decreto  ministeriale  27  luglio  1985  e fornendo le necessarie
disposizioni alle quali gli operatori dovranno attenersi.

3.2. CLASSIFICAZIONE.

Gli  acciai  per  cemento  armato  normale  previsti  dalle  norme si
suddividono in:
a) acciai in barre tonde lisce (tipo Fe B 22 K e tipo Fe B 32 K);
b) acciai in barre ad aderenza migliorata (tipo Fe B 38 K e tipo Fe B
44 K);
c)  acciai  trafilati  in  fili  lisci o nervati (4 ? Ø ? 12 mm), che
possono essere anche assemblati in reti o tralicci elettrosaldati.
Gli acciai di cui ai punti b) e c) possono inoltre suddividersi in:


    acciai controllati in stabilimento (cioè qualificati);
    acciai non controllati In stabilimento (cioè non qualificati);

3.3. ACCIAI CONI ROLLATI IN STABILIMENTO (QUALIFICATI).

Gli   acciai  qualificati  sono  quelli  che  nello  stabilimento  di
produzione subiscono una serie sistematica di controlli interni delle
caratteristiche   meccaniche   e   tecnologiche,   i   cui  risultati
(limitatamente  alle  tensioni  di  snervamento  e  di rottura) vanno
elaborati statisticamente dal produttore.
Ai controlli interni si affiancano i controlli sistematici esterni di
un  laboratorio ufficiale, che effettuera' le prove di qualificazione
iniziale  e le successive prove di verifica della qualita', che hanno
carattere  di  continuita'.  I  controlli sistematici del laboratorio
possono   essere  integrati,  su  richiesta  del  produttore,  con  i
controlli   su  singole  colate.  Anche  il  laboratorio  effettuera'
l'elaborazione statistica delle sopraddette caratteristiche.
Il   confronto   tra  l'elaborazione  statistica  dei  risultati  dei
controlli  interni  e  la  corrispondente elaborazione statistica dei
risultati   dei   controlli   esterni   costituisce   la   cosiddetta
"documentazione  di  conformita'  statistica",  che  Il produttore e'
obbligato  a  depositare  presso  il  Ministero dei lavori pubblici -
Servizio  tecnico centrale, con frequenza semestrale, unitamente agli
altri   documenti   indicati   al  punto  2.2.8.2.  delle  norme.  La
documentazione   di   conformita'  statistica  serve  in  pratica  ad
evidenziare  se  e  quali  scarti  sussistano  tra  i  risultati  dei
controlli interni e quelli dei controlli esterni.
Tutte  le  forniture  di  acciai  qualificati - debitamente munite di
marchio   di   identificazione   -  debbono  essere  accompagnate  da
certificato   del   laboratorio   che  controlla  la  produzione  (il
cosiddetto  certificato  di  verifica  della  qualita')  di  data non
anteriore a tre mesi rispetto a quella di spedizione del prodotto.
Detto  periodo  puo  essere aumentato fino ad un massimo di sei mesi,
nel  caso  di  sospensione  della  produzione, sospensione che dovra'
essere  comunicata  ufficialmente  al  laboratorio.  La comunicazione
della  sospensione  dovra' essere allegata al certificato di verifica
di   qualita'  che  accompagna  la  fornitura.  Se  la  durata  della
sospensione di produzione eccede. i cinque mesi, la produzione stessa
perde  la  qualificazione.  Per  riaccedere  alla  qualificazione  la
procedura  dovra' essere ripresa ab initio cioe' come se si trattasse
di  nuova produzione, e partendo quindi dalle prove di qualificazione
iniziale.
Giova,  infine  ricordare che, al fine di evitare situazioni incerte,
le  ultime  norme  vietano  di  produrre, in uno stesso stabilimento,
acciai   qualificati   ed   acciai   non   qualificati  con  identica
marchiatura.

3.4. ACCIAI NON CONTROLLATI IN STABILIMENTO (NON QUALIFICATI).

Gli  acciai non qualificati (e tra questi ovviamente rientrano sempre
quelli  in  barre  lisce)  sono  quelli  non  sottoposti ai controlli
all'origine   sopra  illustrati  e  pertanto,  per  tali  acciai,  il
controllo  dei  valori  caratteristici  delle proprieta' meccaniche e
tecnologiche  e'  demandato  ai cosiddetti "controlli in cantiere" di
cui al secondo capoverso del punto 2.2.8.4. delle norme.
Per  quanto  concerne  gli  acciai  non qualificati appare importante
evidenziare  che,  ai  sensi  del punto 2.2.9. delle norme, anche per
tali  prodotti  (ad  eccezione  delle  barre lisce) permane l'obbligo
della  "marchiatura"  in cifre e/o in lettere, dalla quale risulti in
modo   inequivocabile   sia   il   riferimento  all'azienda  ed  allo
stabilimento  di  produzione,  sia  il  tipo  ed il grado qualitativo
dell'acciaio. Pertanto, sia per gli acciai qualificati che per quelli
non   qualificati,  il  marchio  serve  alla  "identificazione  della
provenienza"  e  quindi  ad  evitare  forniture "anonime"; viceversa,
mentre  per  gli  acciai  qualificati  il  marchio  assume  anche una
funzione  di  "garanzia",  per gli acciai non qualificati esso assume
una  semplice  funzione  di  "dichiarazione"  di  qualita'. Ed a tale
ultimo  proposito si ravvisa la necessita' che qualunque fornitura di
acciaio  non  qualificato  -  debitamente  marchiato  -  debba essere
corredata   da   un'apposita  scheda  tecnica,  redatta  a  cura  del
produttore.  Detta  scheda  dovra'  contenere almeno i seguenti dati:
indicazione dello stabilimento di produzione; indicazione del marchio
ed  estremi  del  deposito  presso  il Ministero dei lavori pubblici;
valori  delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche del prodotto,
i quali assumono, appunto il significato di "valori dichiarati".

3.5. PRODOTTI PROVENIENTI DALL'ESTERO.

Le  norme (punto 2.2.8.3.) suddividono, ai fini della qualificazione,
questi prodotti in due categorie:

    prodotti provenienti dall'area extra-comunitaria;
    prodotti provenienti dall'area comunitaria.
Per   i   primi   valgono   integralmente   tutte   le  procedure  di
qualificazione  e di fornitura previste al punto 2.2.8.2. delle norme
per i prodotti nazionali, ivi compreso l'obbligo della marchiatura.
Per  i secondi invece l'accesso alla qualificazione, puo' avvenire in
alternativa  a quanto fissato per i prodotti nazionali, con procedure
ufficialmente  riconosciute nel Paese di origine, la cui equivalenza,
pero',  deve  essere  sancita  con apposito decreto del Ministero dei
lavori   pubblici.  Tutto  cio',  fermo  restando  l'obbligo  per  il
produttore   di   deposito   della   documentazione  e  del  marchio.
L'ammissione  di  procedure  differenti  da  quelle  stabilite  per i
prodotti  nazionali deriva dalla necessita' di non creare ostacoli al
libero scambio dei prodotti e deve intendersi come norma transitoria,
nelle   more   di  attivazione  di  procedure  unificate  nell'ambito
comunitario.
Per   quanto   concerne   gli   acciai  non  qualificati  provenienti
dall'estero   fermo   restando  quanto  gia'  detto  per  i  prodotti
nazionali,    si    ribadisce    l'obbligo   della   marchiatura   di
identificazione,  nonche'  dell'esibizione,  da parte del produttore,
della scheda tecnica di cui al precedente punto 3.4.

3.6. LE PROCEDURE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE.

Come  gia' precedentemente accennato al punto 2., e come del resto si
evince   dalle  disposizioni  delle  norme,  il  giudizio  definitivo
sull'utilizzazione   degli  acciai  forniti  in  cantiere  spetta  al
direttore  dei lavori. Pertanto i cosidetti controlli in cantiere, di
cui  al punto 2.2.8.4. delle norme, rappresentano una fase essenziale
del   processo   costruttivo,   ai  fini  della  affidabilita'  delle
costruzioni.   Di  qui  l'esigenza  di  evidenziare  alcuni  problemi
essenziali  che in tale fase il direttore dei lavori sara' chiamato a
risolvere  e  di  fornire  indicazioni e prescrizioni per un corretto
espletamento delle procedure di controllo.

Occorre,  innanzitutto  ricordare  che  le  vigenti  norme  di cui al
decreto  ministeriale  27  luglio 1985 hanno esteso l'obbligo (che in
precedenza  era  solo  una  facolta')  dei  cosiddetti  "controlli in
cantiere" anche agli acciai qualificati.

I  motivi di tale innovazione sono gia' accennati al punto F.6. della
circolare  ministeriale  n.  27996 del 30 ottobre 1986. Resta solo da
aggiungere  che  le  incertezze  sulla  reale  qualita'  dei prodotti
trovano in massima parte origine nei vari passaggi attraverso la rete
commerciale che i prodotti stessi - sia nazionali che esteri - spesso
subiscono, prima di pervenire ai cantieri di utilizzazione.

Alla  luce  di tutto quanto sopra e con riferimento alle prescrizioni
delle norme, si deduce che l'attivita' di controllo del direttore dei
lavori dovra' articolarsi come segue.

3.6.1. Caso di acciai forniti come qualificati.

3.6.1.1. Accertamenti preliminari.

a) Controllare l'esistenza sulle forniture del marchio depositato dal
produttore presso il Ministero del lavori pubblici - Servizio tecnico
centrale  ed  indicato  sul  certificato  di  verifica della qualita'
rilasciato   dal  laboratorio  che  controlla  la  produzione.  Detto
laboratorio  dovra'  essere compreso tra quelli previsti dall'art. 20
della   legge  5  novembre  1971,  n.  1086,  pena  la  nullita'  del
certificato stesso.

b)   Controllare  che  il  periodo  intercorrente  tra  la  data  del
certificato predetto e quella della spedizione non ecceda i tre mesi;
qualora  il  periodo  suddetto  ecceda  i  tre  mesi, ma sia comunque
contenuto  nel limite tassativo dei sei mesi, occorre controllare che
al certificato sia allegata la comunicazione del produttore di cui al
quinto comma del punto 2.2.8.2. delle norme.

c)  Controllare che i risultati delle prove riportati nel certificato
di verifica della qualita' siano coerenti con il tipo del prodotto.

Ove  anche  uno  solo  degli accertamenti di cui ai punti a) e c) dia
esito  negativo,  l'acciaio  deve  essere  rifiutato.  Ove  non siano
soddisfatte  solo le condizioni di cui al punto b), l'acciaio potra',
in  alternativa,  essere  considerato come non qualificato, ed essere
pertanto  sottoposto  ai  relativi  accertamenti definitivi di cui al
successivo  punto  3.6.2.2.  Questa  seconda  possibilita' presuppone
ovviamente  che  l'impiego  di  acciaio  non qualificato sia comunque
compatibile  con  le esigenze di progetto e che, in ogni caso, non si
configuri sostanziale contrasto con apposite clausole contrattuali.

3.6.1.2. Accertamenti definitivi. 	

Una  volta esperiti, con esito positivo, gli accertamenti preliminari
sopra descritti in merito alla qualificazione ed al grado qualitativo
del  prodotto,  si  dovranno  attivare i controlli per l'accettazione
definitiva del prodotto stesso.

Le modalita' di controllo, e le relative procedure per l'accettazione
definitiva delle forniture, sono chiaramente indicati ai capoversi 1,
3, 4, 5 e 6 del punto 2.2.8.4. delle norme e non necessitano di alcun
commento specifico.

Appare  utile,  tuttavia,  evidenziare  che,  nel  caso  di risultati
negativi,   che   comportino  in  via  definitiva  l'inidoneita'  del
prodotto,  il  direttore dei lavori ha l'obbligo di trasmettere detti
risultati  al  produttore (che e' tenuto ad inserirli tra i risultati
dei  controlli  interni),  al laboratorio che cura il controllo della
produzione  ed  al  Ministero  dei lavori pubblici - Servizio tecnico
centrale.

3.6.2. Caso di acciai non qualificati.

Possono  rientrare  in  questo  caso  anche  gli  acciai forniti come
qualificati,  ma  ritenuti considerabili come non qualificati in base
ai criteri ed ai limiti di cui al precedente punto 3.6.1.1.

3.6.2.1. Accertamenti preliminari.

Su  tutte  le  forniture  -  corredate dalla scheda tecnica di cui al
punto  3.4.  -  dovra'  essere controllata l'esistenza del marchio di
identificazione,  il  quale  dovra'  corrispondere a quello riportato
sulla scheda tecnica con gli estremi del deposito presso il Ministero
dei  lavori  pubblici.  Dovranno  inoltre  controllarsi  sulla scheda
tecnica i cosiddetti "valori dichiarati" del tipo di prodotto e delle
caratteristiche meccaniche e tecnologiche:

L'assenza  del  marchio e/o l'assenza della scheda tecnica comportano
l'inidoneita' delle forniture.

Parimenti,  comportano  l'inidoneita'  delle  forniture  sia  la  non
corrispondenza  tra  il  marchio sul prodotto e quello indicato sulla
scheda  tecnica, sia la non ammissibilita' dei "valori dichiarati" in
rapporto alle specifiche di progetto.

L'obbligo  della  marchiatura  non ricorre - come gia' detto al punto
3.2. - per gli acciai in barre tonde lisce. Appare paraltro opportuno
che   la   fornitura   di   tali   barre  sia  comunque  accompagnata
dall'indicazione dei cosiddetti "valori dichiarati".

3.6.2.2. Accertamenti definitivi.

A  seguito di esito positivo degli accertamenti preliminari, si passa
ai  controlli  per  l'accettazione  definitiva  del  prodotto, che si
svolgeranno  con le modalita' chiaramente indicate al capoverso 2 del
punto 2.2.8.4. delle norme.

L'esito  negativo  di tali controlli comporta l'inidoneita', e quindi
il ntiuto delle forniture.

3.6.3. Indicazioni comuni per gli acciai qualificati e per gli acciai
non qualificati.

Un  Importante  aspetto,  riguardante  ambedue le categorie di acciai
(qualificati e non), e' costituito dalla frequenza dei prelievi per I
cosiddetti "controlli in cantiere". Si rammenta a tale proposito - in
analogia  a  quanto  gia  fatto  per  i prelievi dei calcestruzzi con
precedente  circolare  ministeriale n. 20049 del 9 gennaio 1980 - che
le  frequenze di prelievo indicate al punto 2.2.8.4. delle norme sono
"minimi inderogabili" al di sotto dei quali e' tassativamente vietato
scendere.  Cio'  non solo per un formale rispetto delle prescrizioni,
quanto,  e  soprattutto,  perche'  un numero di prelievi inferiore al
minimo   stabilito   verrebbe   ad   inficiare   la  validita'  delle
elaborazioni  che  i responsabili dell'accettazione dei prodotti sono
tenuti  a  fare  per  il  calcolo  dei  valori caratteristici (fyk, f
(o,2)K,  ftk);  valori  da  confrontare  con  i corrispondenti valori
caratteristici  richiesti  dal progettista, secondo quanto prescritto
al punto 2.2.8.4. delle norme.

3.6.4. Raccomandazioni e disposizioni conclusive.

Sulla  base di tutto quanto precede, non puo non ribadirsi l'assoluta
necessita'  che  tutto  il  processo  di  produzione, qualificazione,
controllo  ed  accettazione  dei  materiali  destinati  alle opere di
ingegneria  strutturale  si  evolva  secondo  le prescrizioni fissate
dalle  norme  e  secondo  le indicazioni e disposizioni supplementari
fornite con la presente circolare.

Pertanto  tutti  gli operatori (committenti, produttori, importatori,
commercianti  del settore, imprese, direttori del lavori, laboratori,
uffici  di controllo, collaudatori), ciascuno per la propria sfera di
competenza,   vorranno  rispettare,  ed  esigere  il  rispetto  delle
prescrizioni suddette.

In particolare:

-  ai  produttori di acciaio qualificato si rammenta la necessita' di
depositare  con  la  dovuta tempestivita', presso il servizio tecnico
centrale,  la  documentazione  occorrente  per  il mantenimento della
qualificazione; si rammenta altresi' l'esigenza di corredare tutte le
forniture  con  i  certificati  di  verifica  della  qualita'  e  con
l'indicazione  del  marchio  al  fine  di  non  creare  incertezze  e
confusioni  che  possano  portare  al  rifiuto  o al declassamento ad
"acciaio  non  qualificato"  delle forniture stesse. Ai produttori di
acciaio  non  qualificato  si  ribadisce  l'obbligo  del  marchio  di
identificazione  per  le  barre  ad  aderenza migliorata e per i fili
trafilati,  nonche'  la  necessita'  che le forniture siano corredate
dalla  scheda  tecnica  contenente  le  indicazioni  di  cui  al gia'
richiamato punto 3.4.;

-  agli  importatori  di  acciai  provenienti  dall'estero  -  ed  in
particolare  dai  Paesi extracomunitari - si sottolinea la necessita'
di   garantirsi,  prima  dell'immissione  dei  prodotti  sul  mercato
nazionale,  e  con  gli strumenti piu' idonei, ivi comprese eventuali
prove  preliminari  -  che  i  prodotti  stessi  siano  in  ogni caso
corrispondenti  alle  specifiche delle norme italiane. Resta comunque
confermato,  anche  per  i  prodotti di importazione, l'obbligo della
marchiatura di identificazione (salvo	che per le barre tonde lisce) e
del  suo  deposito presso il Ministero dei lavori pubblici - Servizio
tecnico  centrale,  nonche'  l'obbligo  di allegare alle forniture di
acciaio non qualificato la piu' volte richiamata scheda tecnica;
- analoghe prescrizioni si rivolgono ai commercianti del settore, sia
per  il  controllo  del  marchio,  sia per l'acquisizione di tutte le
documentazioni   necessarie   per   le   forniture   ai  cantieri  di
utilizzazione;  documentazioni  che  possono  essere responsabilmente
rilasciate  anche  in  copia conforme, salva la facolta' degli aventi
diritto di richiedere l'esibizione dei documenti originali;
-	alle  imprese  utilizzatrici  si  raccomanda di adottare la massima
cautela   nell'acquisto   dei  prodotti,  tenendo  ben  presente  che
all'eventuale vantaggio economico derivante dall'acquisto di prodotti
di  incerta  provenienza e di dubbia qualita' e' legato il rischio di
controversie  e  del  rifiuto  dei  prodotti  stessi  da  parte della
direzione dei lavori e della committenza;
-	ai  direttori dei lavori, ai quali - come detto - le norme affidano
il giudizio definitivo sulla utilizzazione dei prodotti, e' appena il
caso  di  ribadire  che,  proprio  per l'importante funzione che sono
chiamati  a  svolgere, e' essenziale la piu' scrupolosa osservanza di
tutte  le  prescrizioni normative e delle disposizioni della presente
circolare, sia per i controlli preliminari che per quelli definitivi;
-  analoga  rilevanza  -  come  gia'  detto  al  punto 2) - assume la
funzione  dei  laboratori  abilitati  all'esecuzione dei controlli di
qualificazione  e  di  accettazione. E essenziale, pertanto, ribadire
l'esigenza  che tale funzione si esplichi con il pieno rispetto delle
specifiche  tecniche,  per  quanto attiene alle sperimentazioni e con
assoluta   neutralita',   per   quanto  attiene  alle  certificazioni
rilasciate;
-  per quanto concerne i collaudatori non resta che richiamare quanto
gia' detto al terzo capoverso del punto 2) in materia di accertamento
sui controlli dei materiali, accertamenti che dovranno riguardare sia
la frequenza che i risultati dei controlli stessi;
-  si  dispone, inoltre, che i componenti uffici del servizio tecnico
centrale,  cui  compete la ricezione delle documentazioni, provvedano
perche'  siano  resi  disponibili, nei modi piu' opportuni, per tutti
gli  aventi causa, gli elenchi dei produttori di acciai qualificati e
non qualificati, con l'indicazione dei marchi di identificazione, del
tipo e grado qualitativo e di ogni altra utile specificazione.
Si confida nella professionalita' e nella collaborazione di tutti gli
operatori  del  settore,  i  quali  vorranno  tenere ben presente che
qualsiasi deroga alle procedure di controllo, finalizzate a garantire
la  sicurezza  delle  costruzioni e la pubblica incolumita', comporta
l'assunzione  di  rilevanti  responsabilita'  anche  sotto il profilo
penale.
                                                 Il Ministro: DE ROSE