IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate misure per l'adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima, nonche' interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di L. 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca. 2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica. 3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo. 4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.