IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
immediate  misure  per  l'adattamento  della  capacita' di produzione
della  flotta  peschereccia  italiana  alle  possibilita'  di cattura
mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi
adibite  alla  pesca marittima, nonche' interventi urgenti in materia
di gestione finanziaria degli enti portuali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  marina  mercantile,  di  concerto con i Ministri del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  delle  finanze  e del
tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  In  applicazione  degli  articoli  1  e  5  della direttiva del
Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea n. 515 del 4
ottobre 1983 viene concesso un premio di L. 930.000 per tonnellata di
stazza  lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un
Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.
  2.  Sono  considerate  prioritarie  le  iniziative  riguardanti  la
demolizione, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi
che  esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure
adibite alla pesca oceanica.
  3.  Il  Ministro  della  marina  mercantile,  con  proprio decreto,
sentito  il  Comitato  nazionale  per  la conservazione e la gestione
delle  risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge
17  febbraio  1982,  n.  41,  stabilisce  le  norme di attuazione del
presente articolo.
  4.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo e'
determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.