IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale  sono  state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'anno finanziario 1987; 
 
                              Decreta: 
 
  Per il 15 dicembre 1987 e' disposta l'emissione dei buoni  ordinari
del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il  15  marzo
1988 fino  al  limite  massimo  in  valore  nominale  di  lire  1.500
miliardi. 
  Per detti buoni il prezzo base  di  collocamento  e'  stabilito  in
L. 97,25 per cento lire di valore nominale e la  relativa  spesa  per
interessi gravera' sul cap. 4677  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988. 
  In deroga al disposto  dell'art.  7,  secondo  comma,  del  decreto
ministeriale 30 dicembre 1986 citato  nelle  premesse,  le  eventuali
maggiorazioni di prezzo  rispetto  al  prezzo  base  di  collocamento
possono essere pari a 1 centesimo di lira o multiplo di  tale  cifra.
Le maggiorazioni contenenti frazioni  diverse  da  quelle  prescritte
sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto. 
  L'assegnazione e l'aggiudicazione dei  buoni  ordinari  del  Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del
decreto 30 dicembre  1986  citato  nelle  premesse.  L'offerta  senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. 
  In deroga al disposto del secondo  comma  del  citato  art.  20  il
prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di lira  per
eccesso allorche' esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi. 
  Il  prezzo  medio  ponderato  risultante  dalle  richieste  di  cui
all'art. 17 -- rimaste aggiudicatarie -- maggiorato nella misura di 5
centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero  del
tesoro. 
  Il collocamento dei B.O.T. verra' effettuato  nei  confronti  della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di categoria e degli istituti di  credito  speciale.  Tali  operatori
hanno la facolta' di avvalersi della procedura di cui all'art. 5  del
decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio  delle
ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati. 
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi); le  altre  serie  previste  dal  decreto  ministeriale  30
dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per  quote  di
assegnazione inferiori al miliardo di lire. 
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia,  dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia   in   Roma   -
Amministrazione  centrale  -  Servizio  rapporti  col  Tesoro  -  Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del  giorno  9  dicembre
1987 con l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  nell'art.  8  del
decreto ministeriale 30 dicembre 1986. 
 
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, addi' 3 dicembre 1987 
 
                                                   Il Ministro: Amato 
 

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1987 
Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 219