IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987; Decreta: Per il 15 dicembre 1987 e' disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 marzo 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi. Per detti buoni il prezzo base di collocamento e' stabilito in L. 97,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988. In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse, le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto al prezzo base di collocamento possono essere pari a 1 centesimo di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da quelle prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. In deroga al disposto del secondo comma del citato art. 20 il prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di lira per eccesso allorche' esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi. Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 -- rimaste aggiudicatarie -- maggiorato nella misura di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Il collocamento dei B.O.T. verra' effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facolta' di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati. I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 dicembre 1987 con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 3 dicembre 1987 Il Ministro: Amato Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1987 Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 219