IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
  Visti l'art. 1-ter, comma 1, e l'art. 3, comma 1, del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre 1987, n. 441;
                               Decreta:
  I  criteri  per  la  elaborazione  e  la  predisposizione dei piani
regionali di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 agosto
1987,  n.  361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre
1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  relativi
alla  realizzazione  di  nuovi  impianti, con particolare riferimento
alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1, di detto  decreto,  sono
riportati nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 28 dicembre 1987
                                                 Il Ministro: RUFFOLO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
            L'art.  1-ter,  comma  1, del D.L. n. 361/1987 stabilisce
          che: "Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il
          Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4,
          primo  comma,  lettera a), del decreto del Presidente della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalita'  del
          presente   articolo,  criteri  per  la  elaborazione  e  la
          predisposizione dei piani per lo  smaltimento  dei  rifiuti
          solidi   urbani,   relativi  alla  realizzazione  di  nuovi
          impianti,  con  particolare  riferimento   alle   soluzioni
          indicate all'articolo 3, comma 1".
          Note alle premesse:
             -  Il  D.P.R.  n.  915/1982  riguarda l'attuazione delle
          direttive CEE n. 75/442  relativa  ai  rifiuti,  n.  76/403
          relativa   allo   smaltimento   dei   policlorodifenili   e
          policrolotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti  tossici
          e nocivi.
             -  Per  il  testo  dell'art. 1-ter, comma 1, del D.L. n.
          361/1987 si veda la nota al titolo.
          Nota all'art. 1:
            Per  il  testo  dell'art.  1-  ter,  comma 1, del D.L. n.
          361/1987 si veda la nota al titolo. Il testo  dell'art.  3,
          comma 1, del medesimo decreto e' il seguente:
             "Art.  3.  - 1. Le regioni adempiono ai compiti che loro
          derivano dalle competenze di cui  all'articolo  6,  lettere
          a), b) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 10
          settembre  1982,  n.  915,  entro  il  1›  marzo   1988   e
          trasmettono  gli  atti  adottati al Ministro dell'ambiente.
          Nell'esercizio delle  competenze  di  cui  all'articolo  6,
          lettera  a),  del  predetto  decreto  n.  915  del 1982, le
          regioni determinano le modalita' di realizzazione del piano
          e  favoriscono  la raccolta differenziata e le soluzioni di
          smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio  e
          l'incenerimento   con  recupero  di  energia.   Le  regioni
          debbono,  in  particolare,  determinare  le  modalita'   di
          selezione, preliminare all'incenerimento, al compostaggio e
          al riciclaggio, dei rifiuti solidi  urbani,  con  specifico
          riferimento alle materie plastiche cloro-derivate. I comuni
          istituiscono obbligatoriamente,  entro  centottanta  giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del presente decreto, il servizio di raccolta e smaltimento
          dei rifiuti urbani pericolosi, come definito dalla delibera
          del 27 luglio 1984 del Comitato  interministeriale  di  cui
          all'articolo  5  del  citato  decreto  del Presidente della
          Repubblica n. 915 del 1982. L'individuazione delle zone  ai
          sensi  dell'articolo  6,  lettera  b), del medesimo decreto
          costituisce variante agli strumenti urbanistici.
             2.   Il   Ministro   dell'ambiente   esamina,   ai  fini
          dell'articolo 4, lettere a), b), c) ed h), del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915), i
          piani inviati dalle  regioni  e  trasmette  nei  successivi
          sessanta   giorni   eventuali  osservazioni  per  opportune
          modifiche ed integrazioni dei piani medesimi.
             3.  Decorso  inutilmente  il  termine di cui al comma 1,
          provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente".