IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  12,  comma  2,  della legge 26 aprile 1982, n. 181 e
l'art.  12,  comma  8,  del  decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito,  con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
che  autorizzano  il  Ministro della sanita' ad adottare disposizioni
per  l'impiego  nelle  confezioni  delle specialita' medicinali e dei
galenici  preconfezionati  di  fustelle  o  di  bollini autoadesivi a
lettura automatica, al fine di assicurare il rigoroso controllo della
spesa sanitaria;
  Visto  l'art.  12,  comma  9,  della  citata legge n. 638/1983, che
autorizza  il  Ministro della sanita' ad adottare disposizioni per la
razionalizzazione  delle  modalita'  di  indicazione  del  prezzo  di
vendita  al  pubblico  e  della  quota  a carico dell'assistito sulle
confezioni anzidette;
  Visto l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443,
convertito,  con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531,
che  fissa  l'obbligo  di  dotare  le anzidette confezioni di bollini
autoadesivi  con decorrenza dal 1› marzo 1988, demandando al Ministro
della  sanita'  la  specificazione delle caratteristiche tecniche del
bollino e delle modalita' della sua adozione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 10 giugno 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 14 luglio 1983, con il
quale e' stato istituito il codice delle specialita' medicinali ed e'
stata  dettata  la  disciplina per l'impiego di bollini autoadesivi a
lettura automatica;
  Visti  i successivi decreti del Ministro della sanita' del 7 maggio
1984,   del   28  giugno  1985  e  del  31  luglio  1986,  pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 luglio 1984, n.
162 dell'11 luglio 1985 e n. 197 del 26 agosto 1986, con i quali sono
state  dettate  norme transitorie per l'applicazione della disciplina
di cui al citato decreto del 10 giugno 1983;
  Considerato che l'adozione del bollino autoadesivo a lettura ottica
costituisce  un  intervento  essenziale per la realizzazione ottimale
dei  sistemi  informatizzati  di  rilevazione  dei dati qualitativi e
quantitativi  sul  consumo  dei farmaci al fine di assicurare un piu'
rigoroso   controllo   della  spesa  farmaceutica  e  della  qualita'
dell'assistenza;
  Tenuto  conto che l'intervento di cui sopra, unitamente all'impiego
di  ricettari  standardizzati  a  lettura  ottica,  si  inquadra  nei
programmi  di  rilevazione  sistematica  dei dati riferiti all'intero
sistema  prescrittivo  per  le  esigenze  gestionali e di governo del
Servizio sanitario nazionale;
  Ritenuto  inoltre  che  il  rafforzamento  dell'azione di contrasto
delle  frodi in danno del Servizio sanitario nazionale costituisca un
obiettivo di preminente interesse pubblico;
  Ritenuto che tale obiettivo sia perseguibile nel modo piu' efficace
mediante   la   introduzione  di  un  sistema  di  sicurezza  fondato
sull'intervento diretto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
nella fase di fabbricazione e stampa del bollino;
  Ravvisata  l'opportunita'  di realizzare la massima semplificazione
delle  modalita'  di  indicazione, sul bollino e su altra parte della
confezione esterna, della quota di partecipazione alla spesa a carico
degli  assistiti,  in attesa che la diffusione dei sistemi automatici
di   rilevazione   dei  codici  delle  specialita'  medicinali  renda
possibile la eliminazione della indicazione sul bollino del prezzo di
vendita al pubblico;
  Ritenuto  necessario  procedere  all'adeguamento delle prescrizioni
tecniche in materia di caratteristiche grafiche del bollino;
  Ravvisata altresi' l'opportunita' di prevedere una fase transitoria
di  attuazione  della  disciplina  di  cui  trattasi, onde assicurare
l'indispensabile    gradualita'    per   l'adeguamento   tecnico   ed
organizzativo  dei  settori produttivi coinvolti e per lo smaltimento
delle  scorte presso l'industria e presso le aziende di distribuzione
intermedia e finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Principi generali
  1.  A  decorrere  dal 1› marzo 1988 le confezioni delle specialita'
medicinali  erogabili  dal Servizio sanitario nazionale devono essere
dotate,  a  cura del produttore del farmaco, di bollini conformi alle
prescrizioni  del  presente decreto, la cui inosservanza determina il
venir  meno  della erogabilita' delle confezioni medesime con oneri a
carico del Servizio.
  2. Il Ministero della sanita' procede alla verifica dell'attuazione
della  presente  disciplina ed effettua, avvalendosi anche dei nuclei
antisofisticazione  dell'Arma dei carabinieri, controlli sulle misure
di  sicurezza  adottate  dalle  aziende  farmaceutiche ai sensi delle
disposizioni contenute nel successivo art. 4.