IL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, cosi' come modificato dalla legge 31 maggio 1975, n. 191; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata; Visti gli articoli 31 e 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo; Decreta: Art. 1. Domanda di rinvio del servizio militare di leva 1. La domanda di rinvio del servizio militare di leva di cui all'art. 35, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, diretta al Ministero della difesa - Direzione generale della leva e del reclutamento, deve essere presentata al distretto militare competente entro il termine indicato nel manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale si e' interessati. 2. Per gli arruolati della leva di mare la domanda deve essere inoltrata alla capitaneria di porto competente entro e non oltre il giorno che precede quello di presentazione al maricentro. 3. La domanda deve indicare il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del richiedente, nonche' il distretto militare o la capitaneria di porto d'iscrizione del medesimo e deve essere corredata dall'originale o copia autenticata del contratto individuale di lavoro o d'impiego debitamente registrato dal Ministero degli affari esteri.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il testo degli articoli 31 e 35 della legge n. 49/1987 e' il seguente: "Art. 31 (Volontari in servizio civile). - 1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita' personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonche' di adeguata formazione e di idoneita' psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarieta' e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attivita' dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee, nell'ambito di programmi riconosciuti conformi alle finalita' della presente legge, ai sensi dell'art. 29. 2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attivita' di volontariato e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario. Quest'ultimo e' iscritto, a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle assicurazioni per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie. I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10. 3. Il comitato direzionale, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruita' per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilita'. 4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione. 5. La qualifica di volontario in servizio civile e' attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformita' del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. 6. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34". "Art. 35 (Servizio militare: rinvio e dispensa). - 1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'art. 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale e' autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato. 2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa. 3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri. 4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si e' impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'art. 34 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione e' proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria". Si trascrive per opportuna conoscenza anche il testo dell'art. 34 della legge n. 49/1987 richiamato negli articoli soprariportati: "Art. 34 (Doveri dei volontari e dei cooperanti). - 1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attivita' di cooperazione. 2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignita' del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare. 3. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, i volontari e i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge. 4. Il Ministro degli affari esteri puo' inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti: a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attivita', o la riducano tanto da non essere piu' in grado di servirsi della loro opera; b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attivita' o il regolare svolgimento di essa. 5. Gli organismi non governativi idonei possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima". Nota all'art. 1 e all'art. 6: Per il testo dell'art. 35 della legge n. 49/1987 si veda la nota alle premesse.