IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n.  237,  concernente  la  leva  e   il   reclutamento   obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, cosi' come modificato
dalla legge 31 maggio 1975, n. 191;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma prolungata;
  Visti  gli  articoli  31  e 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con  i
Paesi in via di sviluppo;
                               Decreta:
                               Art. 1.
           Domanda di rinvio del servizio militare di leva
  1.  La  domanda  di  rinvio  del  servizio  militare di leva di cui
all'art. 35, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, diretta al
Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  della  leva  e  del
reclutamento, deve essere presentata al distretto militare competente
entro  il  termine  indicato  nel manifesto di chiamata alle armi del
contingente al quale si e' interessati.
  2.  Per  gli  arruolati  della  leva di mare la domanda deve essere
inoltrata alla capitaneria di porto competente entro e non  oltre  il
giorno che precede quello di presentazione al maricentro.
  3. La domanda deve indicare il cognome, il nome, la data e il luogo
di nascita del  richiedente,  nonche'  il  distretto  militare  o  la
capitaneria   di  porto  d'iscrizione  del  medesimo  e  deve  essere
corredata  dall'originale   o   copia   autenticata   del   contratto
individuale   di   lavoro  o  d'impiego  debitamente  registrato  dal
Ministero degli affari esteri.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             Il  testo  degli articoli 31 e 35 della legge n. 49/1987
          e' il seguente:
             "Art.  31  (Volontari  in  servizio  civile).  - 1. Agli
          effetti della presente legge sono considerati volontari  in
          servizio  civile  i  cittadini italiani maggiorenni che, in
          possesso  delle  conoscenze  tecniche  e   delle   qualita'
          personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi
          interessati, nonche' di adeguata formazione e di  idoneita'
          psicofisica,  prescindendo da fini di lucro e nella ricerca
          prioritaria  dei  valori   della   solidarieta'   e   della
          cooperazione  internazionali,  assumono contrattualmente un
          impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo  della
          durata  di  almeno  due  anni, per l'esercizio di attivita'
          dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con
          organizzazioni   non   governative   riconosciute   idonee,
          nell'ambito  di  programmi   riconosciuti   conformi   alle
          finalita' della presente legge, ai sensi dell'art. 29.
             2.  Il  contratto  di  cooperazione  deve  prevedere  il
          programma  di   cooperazione   nel   quale   si   inserisce
          l'attivita'  di  volontariato  e  il trattamento economico,
          previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario.
          Quest'ultimo e' iscritto, a carico della Direzione generale
          per la cooperazione allo sviluppo, alle  assicurazioni  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
          dipendenti,  nonche'  all'assicurazione  per  le  malattie,
          limitatamente  alle  prestazioni  sanitarie. I contenuti di
          tale  contratto  sono  definiti  dal  Comitato  direzionale
          sentito  il  parere della commissione per le organizzazioni
          non governative di cui all'art. 8, comma 10.
             3.  Il  comitato  direzionale,  sentito  il parere della
          commissione  per   le   organizzazioni   non   governative,
          stabilisce  ed aggiorna annualmente i criteri di congruita'
          per il trattamento economico di cui  al  comma  2,  tenendo
          conto anche del caso di volontari con precedente esperienza
          che  siano  chiamati  a  svolgere  funzioni  di   rilevante
          responsabilita'.
             4.  E' parte integrante del contratto di cooperazione un
          periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre  mesi,
          da destinarsi alla formazione.
             5.  La  qualifica  di  volontario  in servizio civile e'
          attribuita con la registrazione del  contratto  di  cui  al
          comma  1,  presso la Direzione generale per la cooperazione
          allo sviluppo.  A  tal  fine  la  Direzione  generale  deve
          verificare la conformita' del contratto con quanto previsto
          ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei requisiti di cui
          al comma 1.
             6.  Copia  del  contratto  registrato e' trasmessa dalla
          Direzione generale per la cooperazione allo  sviluppo  alla
          rappresentanza  italiana  competente per territorio ai fini
          previsti dall'art. 34".
             "Art.  35 (Servizio militare: rinvio e dispensa). - 1. I
          volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai
          sensi  dell'art.  31  in  Paesi  in  via  di sviluppo e che
          debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio
          di  leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al
          Ministero  della  difesa,  il  quale   e'   autorizzato   a
          concederlo   per  la  durata  del  servizio  all'estero,  a
          condizione che  il  richiedente  sia  sottoposto  a  visita
          medica ed arruolato.
             2.  Al termine di un biennio di effettivo e continuativo
          servizio nei Paesi  suindicati,  i  volontari  che  abbiano
          ottenuto  il  rinvio del servizio militare hanno diritto ad
          ottenere in  tempo  di  pace  la  definitiva  dispensa  dal
          Ministero della difesa.
             3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa
          definitiva sono stabilite con decreto  del  Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
             4.   Nel   caso   in   cui  un  volontario,  pur  avendo
          tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui  si  e'
          impegnato,  non  raggiunga  il  compimento di un biennio di
          servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se
          l'interruzione  avviene  per  i  motivi  di  cui al comma 4
          dell'art. 34 o per documentati motivi di salute o di  forza
          maggiore,  il  tempo  trascorso  in posizione di rinvio nel
          Paese di destinazione  e'  proporzionalmente  computato  ai
          fini della ferma militare obbligatoria".
             Si  trascrive  per  opportuna  conoscenza anche il testo
          dell'art.  34  della  legge  n.  49/1987  richiamato  negli
          articoli soprariportati:
             "Art. 34 (Doveri dei volontari e dei cooperanti). - 1. I
          volontari in servizio civile e i cooperanti  con  contratto
          di  breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi
          in via di sviluppo sono soggetti alla  vigilanza  del  Capo
          della rappresentanza italiana competente per territorio, al
          quale comunicano l'inizio e la fine della loro attivita' di
          cooperazione.
             2.  Essi  devono  assolvere  alle  proprie  mansioni con
          diligenza  in  modo  conforme  alla  dignita'  del  proprio
          compito.  In  nessun  caso essi possono essere impiegati in
          operazioni di polizia o di carattere militare.
             3.  In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma
          1 o di grave mancanza - accertata nelle debite forme  -  ai
          doveri  di  cui  al  comma  2,  i  volontari e i cooperanti
          decadono dai diritti previsti dalla presente legge.
             4. Il Ministro degli affari esteri puo' inoltre disporre
          il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:
               a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi
          per i quali prestano la loro opera in un determinato  Paese
          cessino  la  propria  attivita', o la riducano tanto da non
          essere piu' in grado di servirsi della loro opera;
               b)  quando  le  condizioni  del Paese nelle quali essi
          prestano la loro  opera  mutino  in  modo  da  impedire  la
          prosecuzione della loro attivita' o il regolare svolgimento
          di essa.
             5.   Gli   organismi   non  governativi  idonei  possono
          rescindere anticipatamente i contratti  di  cooperazione  e
          disporre  il  rimpatrio del cooperante interessato, in caso
          di grave inadempienza  degli  impegni  da  questo  assunti,
          previa   comunicazione  delle  motivazioni  alla  direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione
          di questa ultima".
          Nota all'art. 1 e all'art. 6:
             Per il testo dell'art. 35 della legge n. 49/1987 si veda
          la nota alle premesse.