IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65; Visti i commi 4 e 5 dell'art. 1 della detta legge n. 65 (testo coordinato) con cui sono state stabilite norme, procedure e termini per l'approvazione dei programmi di impianti sportivi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 1, della stessa legge; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1987 con il quale sono stati adottati i criteri e parametri previsti dall'art. 1, comma 4, della legge sopra richiamata; Vista la sentenza n. 517/1987 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale della detta legge n. 65/1987 nella parte in cui non rispettava le competenze attribuite alle regioni in materia di impiantistica di base (lettera c), art. 1, comma 1, stessa legge n. 65) dall'art. 58, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alle province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, con riferimento per le dette province autonome anche alle competenze relative alla realizzazione di impianti destinati all'agonismo; Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, con il quale sono state adottate norme per l'adeguamento al dispositivo della predetta sentenza n. 517/1987; Constatato che con la richiamata legge n. 92/1988 sono state poste nuove norme sostanziali e procedurali per la realizzazione dei programmi di impiantistica sportiva previsti dall'art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge 6 marzo 1987, n. 65; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 1 della predetta legge n. 92, che nel sostituire i commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge n. 65/1987, ha stabilito nuove norme, procedure e termini per l'approvazione del programma straordinario di intervento per la realizzazione di impianti destinati all'attivita' agonistica, secondo la nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 65 del 1987; Ritenuta in particolare la necessita' di adottare, in sostituzione di quelli gia' approvati con il sopracitato decreto ministerale 22 maggio 1987, i criteri e parametri previsti dal citato comma 3 dell'art. 1 della legge n. 92 del 1988, per la formulazione dei programmi di impiantistica sportiva contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 65/1987 nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 92; Sentito il parere tecnico del CONI; Sentito, nelle sedute dell'11 e del 17 marzo 1988, il parere del comitato di coordinamento per l'impiantistica sportiva, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della citata legge n. 92; Sentiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; Decreta: Art. 1. Adozione dei criteri e parametri Sono adottati, nel testo che segue, i criteri e parametri previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, ai fini dell'elaborazione dei programmi per la realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attivita' agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticita' e competitivita' organizzata secondo criteri di ufficialita'.