IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  il  decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
  Visti  i  commi  4  e  5 dell'art. 1 della detta legge n. 65 (testo
coordinato) con cui sono state stabilite norme, procedure  e  termini
per  l'approvazione dei programmi di impianti sportivi previsti dalle
lettere b) e c) dell'art. 1, comma 1, della stessa legge;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  maggio 1987 con il quale sono
stati adottati i criteri e parametri previsti dall'art. 1,  comma  4,
della legge sopra richiamata;
  Vista  la sentenza n. 517/1987 con la quale la Corte costituzionale
ha ritenuto l'illegittimita'  costituzionale  della  detta  legge  n.
65/1987  nella  parte  in cui non rispettava le competenze attribuite
alle regioni in materia di impiantistica di base (lettera c), art. 1,
comma  1,  stessa  legge n. 65) dall'art. 58, lettera b), del decreto
del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616  e  alle
province  autonome  di  Trento e Bolzano dallo statuto di autonomia e
dalle relative norme di attuazione,  con  riferimento  per  le  dette
province  autonome  anche alle competenze relative alla realizzazione
di impianti destinati all'agonismo;
  Visto  il  decreto-legge  2  febbraio  1988, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, con  il  quale  sono
state  adottate norme per l'adeguamento al dispositivo della predetta
sentenza n. 517/1987;
  Constatato  che con la richiamata legge n. 92/1988 sono state poste
nuove norme  sostanziali  e  procedurali  per  la  realizzazione  dei
programmi  di  impiantistica  sportiva previsti dall'art. 1, comma 1,
lettere b) e c), della legge 6 marzo 1987, n. 65;
  Visto in particolare il comma 3 dell'art. 1 della predetta legge n.
92, che nel sostituire i commi 4 e  5  dell'art.  1  della  legge  n.
65/1987,   ha   stabilito   nuove  norme,  procedure  e  termini  per
l'approvazione del  programma  straordinario  di  intervento  per  la
realizzazione di impianti destinati all'attivita' agonistica, secondo
la nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, lettera b),  della  legge
n. 65 del 1987;
  Ritenuta  in particolare la necessita' di adottare, in sostituzione
di quelli gia' approvati con il sopracitato  decreto  ministerale  22
maggio  1987,  i  criteri  e  parametri  previsti  dal citato comma 3
dell'art. 1 della legge n. 92  del  1988,  per  la  formulazione  dei
programmi di impiantistica sportiva contemplati dall'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge n. 65/1987 nel testo modificato dall'art.  1,
comma 2, della citata legge n. 92;
  Sentito il parere tecnico del CONI;
  Sentito,  nelle  sedute  dell'11 e del 17 marzo 1988, il parere del
comitato di coordinamento per  l'impiantistica  sportiva,  costituito
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 febbraio 1988, ai
sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della citata legge n. 92;
  Sentiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                   Adozione dei criteri e parametri
  Sono  adottati, nel testo che segue, i criteri e parametri previsti
dall'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  2  febbraio  1988,  n.  22,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, ai
fini dell'elaborazione dei programmi per la realizzazione di impianti
sportivi  destinati  a  soddisfare,  con strutture polifunzionali, le
esigenze delle attivita'  agonistiche  riferite  a  campionati  delle
diverse  discipline  sportive  aventi carattere di programmaticita' e
competitivita' organizzata secondo criteri di ufficialita'.