IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge
26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  l'art.  51  e  l'allegato  C,  parte  II, del regolamento di
esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con  decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, quest'ultimo
come aggiornato con decreto ministeriale 14 febbraio 1984;
  Ritenuto  necessario  aggiornare  i  criteri di trasporto del latte
secondo  regimi  di  temperatura  diversificati  in  relazione   alle
effettive  esigenze  igienico-sanitarie  e  sulla base anche dei dati
tecnici emersi dalla direttiva comunitaria CEE/85/397  del  5  agosto
1985,  concernente  i  problemi sanitari e di polizia sanitaria negli
scambi intracomunitari di latte trattato termicamente;
  Visto  il  parere  espresso  al riguardo dal Consiglio superiore di
sanita' nella seduta del 15 maggio 1987;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  C,  parte II, del regolamento di esecuzione della legge
30 aprile 1962, n. 283, come modificato con decreto  ministeriale  14
febbraio 1984, e' cosi' aggiornato:
                               Parte II
ELENCO DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA CHE DEBBONO ESSERE RISPETTATE
   DURANTE  IL  TRASPORTO  DI  DETERMINATE  SOSTANZE  ALIMENTARI  NON
   CONGELATE NE' SURGELATE.
 
                                                 Temperatura durante
        Sostanze alimentari                          il trasporto
                __                                          __
Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni
 dalle aziende diproduzione ai centri di
 raccolta ovvero direttamente agli stabili
 menti di trattamento termico e confeziona
 mento per il consumo diretto (1) . . . . . . .           + 8 ›C (2)
 
Latte crudo trasportato in cisterna dai centri
 di raccolta agli stabilimenti di trattamento
 termico e confezionamento per il consumo
 diretto (3) . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0 ›C a + 4 ›C (4)
 
Latte pastorizzato trasportato in cisterna da
 uno stabilimento di trattamento termico ad
 altro stabilimento di trattamento termico e
 confezionamento per il consumo diretto (3)  .  da 0 ›C a + 4 ›C (4)
 
Latte pastorizzato, in confezioni (5). . . . .      da 0 ›C a + 4 ›C
 
Prodotti lattiero-caseari (latti fermentati,
 panna o crema di latte, formaggi freschi,
 ricotta) (5). . . . . . . . . . . . . . . . .      da 0 ›C a + 4 ›C
 
Burro (5) e burro concentrato (anidro) (6) . .    da + 1 ›C a + 6 ›C
 
Burro anidro liquido . . . . . . . . . . . . .   superiore a + 32 ›C
 
Prodotti della pesca freschi (da trasportare
 sempre sotto ghiaccio). . . . . . . . . . . .      da 0 ›C a + 4 ›C
 
Carni (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . .    da - 1 ›C a + 7 ›C
 
Pollame e conigli (5). . . . . . . . . . . . .    da - 1 ›C a + 4 ›C
 
Selvaggina (5) . . . . . . . . . . . . . . . .    da - 1 ›C a + 3 ›C
 
Frattaglie (5) . . . . . . . . . . . . . . . .    da - 1 ›C a + 3 ›C
 
Molluschi eduli lamellibranchi, in confezione,
 compresi quelli sgusciati appartenenti al
 genere "Chlamys" (canestrelli) e "Pecten"
 (cappe sante) . . . . . . . . . . . . . . . .            + 6 ›C (7)
 
_____________________
   (1)  Per  percorsi  superiori  ai  150  km  sono  richiesti  mezzi
isotermici (IN ovvero IR).
   (2)  Per  percorsi  superiori  a  75  km e' tollerata, rispetto al
valore prescritto  nel  presente  allegato,  un  aumento  massimo  di
temperatura di 2 ›C.
   (3)  Per  percorsi  superiori  ai  200  km  sono  richiesti  mezzi
isotermici (IN ovvero IR).
   (4)  Per  percorsi  superiori  ai 200 km e' tollerato, rispetto al
valore prescritto  nel  presente  allegato,  un  aumento  massimo  di
temperatura di 2 ›C.
   (5)  Durante il tempo di distribuzione frazionata - da effettuarsi
con mezzi aventi caratteristiche tecnico-costruttive  idonee  per  il
trasporto  in  regime di freddo - che comporti ai fini della consegna
agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle  porte
dei  mezzi  stessi,  ferme  restando  in  ogni caso le temperature di
partenza fissate nel presente allegato,  sono  tollerati  i  seguenti
valori massimi di temperatura:
 
    latte pastorizzato, in confezioni  . . . . . . . . . . .   + 9 ›C
    panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni   . .   + 9 ›C
    ricotta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   + 9 ›C
    burro prodotto con crema di latte pastorizzata   . . . .  + 14 ›C
    yoghurt ed altri latti fermentati, in confezioni   . . .  + 14 ›C
    formaggi freschi (mascarpone e similari,
mozzarelle di vacca o di bufala e similari,
caprini non stagionati, crescenza, formaggi
a prevalente coagulazione lattica od
acido-presamica ad elevato tenore
di umidita' e di pronto consumo, quali
robiola, petit suisse, cottagecheese,
quark, ecc.) purche' prodotti con latte
pastorizzato   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 14 ›C
    carni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 10 ›C
    pollame e conigli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   + 8 ›C
    selvaggina   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   + 8 ›C
    frattaglie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   + 8 ›C
 
il  valore  massimo  di  temperatura  indicato  per le carni (bovine,
bufaline, suine, ovine e caprine), tuttavia, non e' vincolante per il
trasporto,  in  fase  di  distribuzione o ai depositi frigoriferi, di
durata non superiore a due ore, di quelle appena macellate in macelli
autorizzati  e non ancora raffreddate, sempreche' il trasporto stesso
avvenga  con  veicoli   rispondenti   ai   requisiti   di   idoneita'
igienico-sanitaria  prescritti dall'art. 49 del presente regolamento,
che risultino almeno isotermici.
   (6)  Il  burro concentrato (anidro) puo essere trasportato anche a
temperatura da + 6 ›C a + 18 ›C.
   (7)  La temperatura da osservarsi durante il trasporto e' prevista
dagli articoli  4  e  5  del  decreto  ministeriale  4  ottobre  1978
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 286 del 12 ottobre 1978),
recante norme sulle modalita' di confezionamento,  il  periodo  e  le
modalita'   di  conservazione  dei  molluschi  eduli,  le  specie  di
molluschi che possono essere venduti sgusciati.
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  30  aprile  1962, n. 283, modificata dalla
          legge 26 febbraio 1963, n. 441,  ha  disciplinato  in  modo
          organico  l'igiene  della  produzione e della vendita delle
          sostanze alimentari e delle bevande.
             -  Il  D.P.R.  26  marzo  1980,  n.  327, costituisce il
          regolamento di esecuzione della succitata legge  30  aprile
          1962,  n.  283; il relativo allegato C, come aggiornato con
          il D.M. 14 febbraio 1984 (in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5
          marzo  1984),  fissa  in  particolare  nella  parte  II  le
          condizioni di  temperatura  che  devono  essere  rispettate
          durante il trasporto di determinate sostanze alimentari non
          congelate ne' surgelate; l'art. 51 dello stesso regolamento
          prescrive   che  il  trasporto  delle  sostanze  alimentari
          elencate nell'allegato C (sopracitato) venga effettuato con
          modalita' atte a garantire il mantenimento delle condizioni
          di  temperatura  per  esse  ivi  indicate,  demandando   al
          Ministro  della  sanita'  la  facolta'  di  aggiornare  con
          proprio decreto tale allegato.
             -   La  direttiva  85/397/CEE  del  5  agosto  1985  (in
          "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L  226  del  24  agosto  1985),
          concernente  i  problemi  sanitari  e  di polizia sanitaria
          negli   scambi   intracomunitari    di    latte    trattato
          termicamente,  nell'allegato  A,  cap.  VI, lett. C, n. 2 e
          cap.  XI, n. 5, prevede, rispettivamente, le temperature di
          trasporto  del latte crudo allo stabilimento di trattamento
          e del latte pastorizzato  in  cisterna  o  confezionato  in
          piccoli recipienti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 49 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327
          (Requisiti  dei  mezzi  di  trasporto  delle  carni  e  dei
          prodotti  ittici), limitatamente alle parti che interessano
          il trasporto delle carni e' il seguente:
             "I  veicoli  destinati  al trasporto delle carni debbono
          essere a chiusura ermetica e debbono:
              a)  avere  le  pareti  interne  ed ogni parte che possa
          venire a contatto con le carni in materiali resistenti alla
          corrosione   e  rispondenti  ai  requisiti  previsti  dalle
          vigenti disposizioni.  Inoltre  le  pareti  debbono  essere
          lisce  e  di  facile  pulizia  e  disinfezione con angoli e
          spigoli arrotondati;
              b)  essere  muniti,  per  il  trasporto delle carcasse,
          mezzene  e  quarti,  di  dispositivi  di   sospensione   in
          materiali  resistenti  alla  corrosione, fissati ad altezza
          tale che le carni non tocchino il pavimento; salvo che  non
          si tratti di carni confezionate o provviste di imballaggio.
             I  veicoli  o mezzi adibiti al trasporto delle carni non
          possono essere usati per  il  trasporto  di  animali  vivi.
          Inoltre   nessuna   altra  merce  puo'  essere  trasportata
          contemporaneamente alle carni in uno stesso veicolo, tranne
          che  si  tratti  di  carni confezionate e poste in appositi
          contenitori.
             Per  il  trasporto delle carni dei volatili, dei conigli
          allevati e della selvaggina si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 agosto 1972, n. 967.
             Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in
          recipienti costruiti con materiali rispondenti ai requisiti
          stabiliti  dall'art.  11 della legge e dai relativi decreti
          di attuazione. Le trippe, in caso di  trasporto  promiscuo,
          debbono essere altresi' lavate e semicotte o cotte.
             (Omissis).
             La  pulizia  e  la  disinfezione  dei veicoli adibiti al
          trasporto delle carni e dei prodotti della pesca deve  aver
          luogo al piu' presto dopo ultimato lo scarico".
             - Il testo degli articoli 4 e 5 del D.M. 4 ottobre 1978,
          recante  norme  sulle  modalita'  di  confezionamento,  sul
          periodo  e  sulle  modalita' di conservazione dei molluschi
          eduli lamellibranchi e sulle relative  specie  che  possono
          essere vendute sgusciate, e' il seguente:
             "Art.  4.  -  Durante  le  fasi di trasporto, deposito e
          vendita,  le  confezioni  dei   molluschi   devono   essere
          sufficientemente    protette    per    evitare    possibili
          contaminazioni del prodotto.
             I  molluschi eduli, compresi quelli di cui al successivo
          art.  5,  devono  essere   mantenuti,   dal   momento   del
          confezionamento   fino   a  quello  della  distribuzione  e
          vendita, ad una temperatura di refrigerazione non superiore
          a + 6 ›C.
             Analoga  tecnica  di  conservazione  va osservata, prima
          della trasformazione industriale, nei depositi annessi agli
          stabilimenti per la surgelazione dei molluschi al naturale,
          per  la  surgelazione   dei   molluschi   cotti   e   delle
          preparazioni  gastronomiche  precotte  ed  a  quelli per la
          conservazione in  scatola  o  in  altri  recipienti  previa
          sterilizzazione.
             Il periodo di validita' del prodotto fresco e' di cinque
          giorni ad iniziare dalla data di confezionamento.
             Art.  5. - Sono consentiti il commercio e la vendita dei
          molluschi  eduli  lamellibranchi  appartenenti  al   genere
          'Chlamys' (canestrelli) e 'Pecten' (cappe sante) sgusciati,
          purche' provenienti da acque approvate ai sensi dell'art. 2
          della legge 2 maggio 1977, n. 192.
             (Omissis).
             La  temperatura  di conservazione dei prodotti di cui al
          presente articolo non deve essere superiore a quella di + 6
          ›C".