IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto l'art. 51 e l'allegato C, parte II, del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, quest'ultimo come aggiornato con decreto ministeriale 14 febbraio 1984; Ritenuto necessario aggiornare i criteri di trasporto del latte secondo regimi di temperatura diversificati in relazione alle effettive esigenze igienico-sanitarie e sulla base anche dei dati tecnici emersi dalla direttiva comunitaria CEE/85/397 del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente; Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 15 maggio 1987; Decreta: Art. 1. L'allegato C, parte II, del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato con decreto ministeriale 14 febbraio 1984, e' cosi' aggiornato: Parte II ELENCO DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA CHE DEBBONO ESSERE RISPETTATE DURANTE IL TRASPORTO DI DETERMINATE SOSTANZE ALIMENTARI NON CONGELATE NE' SURGELATE. Temperatura durante Sostanze alimentari il trasporto __ __ Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende diproduzione ai centri di raccolta ovvero direttamente agli stabili menti di trattamento termico e confeziona mento per il consumo diretto (1) . . . . . . . + 8 C (2) Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . da 0 C a + 4 C (4) Latte pastorizzato trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto (3) . da 0 C a + 4 C (4) Latte pastorizzato, in confezioni (5). . . . . da 0 C a + 4 C Prodotti lattiero-caseari (latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi, ricotta) (5). . . . . . . . . . . . . . . . . da 0 C a + 4 C Burro (5) e burro concentrato (anidro) (6) . . da + 1 C a + 6 C Burro anidro liquido . . . . . . . . . . . . . superiore a + 32 C Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio). . . . . . . . . . . . da 0 C a + 4 C Carni (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . da - 1 C a + 7 C Pollame e conigli (5). . . . . . . . . . . . . da - 1 C a + 4 C Selvaggina (5) . . . . . . . . . . . . . . . . da - 1 C a + 3 C Frattaglie (5) . . . . . . . . . . . . . . . . da - 1 C a + 3 C Molluschi eduli lamellibranchi, in confezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere "Chlamys" (canestrelli) e "Pecten" (cappe sante) . . . . . . . . . . . . . . . . + 6 C (7) _____________________ (1) Per percorsi superiori ai 150 km sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR). (2) Per percorsi superiori a 75 km e' tollerata, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, un aumento massimo di temperatura di 2 C. (3) Per percorsi superiori ai 200 km sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR). (4) Per percorsi superiori ai 200 km e' tollerato, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, un aumento massimo di temperatura di 2 C. (5) Durante il tempo di distribuzione frazionata - da effettuarsi con mezzi aventi caratteristiche tecnico-costruttive idonee per il trasporto in regime di freddo - che comporti ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle porte dei mezzi stessi, ferme restando in ogni caso le temperature di partenza fissate nel presente allegato, sono tollerati i seguenti valori massimi di temperatura: latte pastorizzato, in confezioni . . . . . . . . . . . + 9 C panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni . . + 9 C ricotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9 C burro prodotto con crema di latte pastorizzata . . . . + 14 C yoghurt ed altri latti fermentati, in confezioni . . . + 14 C formaggi freschi (mascarpone e similari, mozzarelle di vacca o di bufala e similari, caprini non stagionati, crescenza, formaggi a prevalente coagulazione lattica od acido-presamica ad elevato tenore di umidita' e di pronto consumo, quali robiola, petit suisse, cottagecheese, quark, ecc.) purche' prodotti con latte pastorizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 14 C carni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10 C pollame e conigli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 8 C selvaggina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 8 C frattaglie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 8 C il valore massimo di temperatura indicato per le carni (bovine, bufaline, suine, ovine e caprine), tuttavia, non e' vincolante per il trasporto, in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata non superiore a due ore, di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora raffreddate, sempreche' il trasporto stesso avvenga con veicoli rispondenti ai requisiti di idoneita' igienico-sanitaria prescritti dall'art. 49 del presente regolamento, che risultino almeno isotermici. (6) Il burro concentrato (anidro) puo essere trasportato anche a temperatura da + 6 C a + 18 C. (7) La temperatura da osservarsi durante il trasporto e' prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 4 ottobre 1978 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 12 ottobre 1978), recante norme sulle modalita' di confezionamento, il periodo e le modalita' di conservazione dei molluschi eduli, le specie di molluschi che possono essere venduti sgusciati.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ha disciplinato in modo organico l'igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. - Il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, costituisce il regolamento di esecuzione della succitata legge 30 aprile 1962, n. 283; il relativo allegato C, come aggiornato con il D.M. 14 febbraio 1984 (in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984), fissa in particolare nella parte II le condizioni di temperatura che devono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari non congelate ne' surgelate; l'art. 51 dello stesso regolamento prescrive che il trasporto delle sostanze alimentari elencate nell'allegato C (sopracitato) venga effettuato con modalita' atte a garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura per esse ivi indicate, demandando al Ministro della sanita' la facolta' di aggiornare con proprio decreto tale allegato. - La direttiva 85/397/CEE del 5 agosto 1985 (in "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 226 del 24 agosto 1985), concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente, nell'allegato A, cap. VI, lett. C, n. 2 e cap. XI, n. 5, prevede, rispettivamente, le temperature di trasporto del latte crudo allo stabilimento di trattamento e del latte pastorizzato in cisterna o confezionato in piccoli recipienti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 49 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (Requisiti dei mezzi di trasporto delle carni e dei prodotti ittici), limitatamente alle parti che interessano il trasporto delle carni e' il seguente: "I veicoli destinati al trasporto delle carni debbono essere a chiusura ermetica e debbono: a) avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a contatto con le carni in materiali resistenti alla corrosione e rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con angoli e spigoli arrotondati; b) essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti, di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento; salvo che non si tratti di carni confezionate o provviste di imballaggio. I veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni non possono essere usati per il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra merce puo' essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno stesso veicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in appositi contenitori. Per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967. Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in recipienti costruiti con materiali rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 11 della legge e dai relativi decreti di attuazione. Le trippe, in caso di trasporto promiscuo, debbono essere altresi' lavate e semicotte o cotte. (Omissis). La pulizia e la disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca deve aver luogo al piu' presto dopo ultimato lo scarico". - Il testo degli articoli 4 e 5 del D.M. 4 ottobre 1978, recante norme sulle modalita' di confezionamento, sul periodo e sulle modalita' di conservazione dei molluschi eduli lamellibranchi e sulle relative specie che possono essere vendute sgusciate, e' il seguente: "Art. 4. - Durante le fasi di trasporto, deposito e vendita, le confezioni dei molluschi devono essere sufficientemente protette per evitare possibili contaminazioni del prodotto. I molluschi eduli, compresi quelli di cui al successivo art. 5, devono essere mantenuti, dal momento del confezionamento fino a quello della distribuzione e vendita, ad una temperatura di refrigerazione non superiore a + 6 C. Analoga tecnica di conservazione va osservata, prima della trasformazione industriale, nei depositi annessi agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi al naturale, per la surgelazione dei molluschi cotti e delle preparazioni gastronomiche precotte ed a quelli per la conservazione in scatola o in altri recipienti previa sterilizzazione. Il periodo di validita' del prodotto fresco e' di cinque giorni ad iniziare dalla data di confezionamento. Art. 5. - Sono consentiti il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi appartenenti al genere 'Chlamys' (canestrelli) e 'Pecten' (cappe sante) sgusciati, purche' provenienti da acque approvate ai sensi dell'art. 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192. (Omissis). La temperatura di conservazione dei prodotti di cui al presente articolo non deve essere superiore a quella di + 6 C".