IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 1- bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361; Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1987, costitutivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; Visto che solo parte delle regioni hanno finora assolto in modo completo agli adempimenti di cui al terzo comma del citato art. 1bis; Visto che alcune regioni hanno ritenuto di ammettere nella propria graduatoria sia progetti completi sia lotti di opere previste nei progetti approvati; Considerata la necessita' che la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al citato art. 1- bis della legge n. 441/1987 avvenga sulla base della quantita' di rifiuti da smaltire, quale risultante dalla entita' globale della popolazione residente e fluttuante indicata da dati ISTAT per ogni regione, nonche' dalla dispersione territoriale della produzione dei rifiuti stessi, quale risultante dalla superficie regionale totale e dal numero dei comuni presenti in ciascuna regione; Considerato che, a norma del quarto comma dell'articolo 1- bis della citata legge 29 ottobre 1987, n. 441, devesi assicurare priorita' ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde e che, a tal fine, e' opportuno assicurare una riserva pari al 10% dell'importo globale previsto dalla legge; Considerata l'opportunita' di fissare modalita' e termini secondo i quali le regioni e province autonome che non lo abbiano gia' fatto, debbono provvedere agli adempimenti di cui al terzo comma del citato art. 1- bis della legge n. 441/1987; Considerato che, negli elenchi presentati da alcune regioni, sono compresi progetti per i quali e' gia' in corso la procedura di finanziamento relativo alla ripartizione dei mezzi finanziari di cui all'art. 1, secondo comma, della legge n. 441/87 nonche' dei fondi accantonati a norma della legge finanziaria 1986, 1987 e 1988, per i quali e' da evitare una duplicazione di finanziamento; Considerato che il carattere di urgenza delle opere di adeguamento e di potenziamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti impone di procedere comunque alla ripartizione dei fondi disponibili fra le regioni e province autonome; Decreta: Art. 1. Il fondo di 650 miliardi di lire da erogarsi sotto forma di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, di cui all'art. 1- bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione con modifiche del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e' ripartito per la quota pari a 585.000 milioni, nel modo seguente: Regione Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.631 milioni Regione Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.706 " Regione Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.954 " Regione Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.237 " Regione Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . 38.600 " Regione Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.592 " Regione Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.999 " Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.596 " Regione Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.755 " Regione Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.128 " Regione Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.574 " Regione Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.868 " Regione Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.487 " Regione Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.285 " Regione Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.299 " Regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . 13.379 " Regione Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.667 " Regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.820 " Regione Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . 2.683 " Provincia autonoma di Bolzano . . . . . . . . . . . . 6.928 " Provincia autonoma di Trento . . . . . . . . . . . . 7.812 "
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, da' attuazione alle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. - La legge 8 luglio 1986 n. 349, istituisce il Ministero dell'ambiente e reca norme in materia di danno ambientale. - Il testo dell'art. 1- bis del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 1-bis. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale. 2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte e delle loro compatibilita' ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti. 3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'. 4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorita' ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento".