IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 1- bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di
  conversione,  con  modifiche,  del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
  361;
Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1987, registrato
alla  Corte  dei  conti il 28 novembre 1987, costitutivo del comitato
tecnico-scientifico  di  cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987,
n. 441;
  Visto che solo parte delle regioni hanno finora assolto in modo
  completo  agli  adempimenti  di  cui al terzo comma del citato art.
  1bis;
Visto che alcune regioni hanno ritenuto di ammettere nella propria
graduatoria  sia  progetti  completi  sia lotti di opere previste nei
progetti approvati;
  Considerata   la  necessita'  che  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie  di  cui  al  citato  art. 1- bis della legge n. 441/1987
avvenga  sulla  base  della  quantita'  di rifiuti da smaltire, quale
risultante  dalla  entita'  globale  della  popolazione  residente  e
fluttuante  indicata  da  dati  ISTAT per ogni regione, nonche' dalla
dispersione  territoriale  della produzione dei rifiuti stessi, quale
risultante  dalla superficie regionale totale e dal numero dei comuni
presenti in ciascuna regione;
  Considerato  che,  a  norma  del  quarto comma dell'articolo 1- bis
della  citata  legge  29  ottobre  1987,  n.  441,  devesi assicurare
priorita' ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e
di  materie  seconde  e  che, a tal fine, e' opportuno assicurare una
riserva pari al 10% dell'importo globale previsto dalla legge;
  Considerata l'opportunita' di fissare modalita' e termini secondo i
quali  le  regioni e province autonome che non lo abbiano gia' fatto,
debbono  provvedere agli adempimenti di cui al terzo comma del citato
art. 1- bis della legge n. 441/1987;
  Considerato  che,  negli elenchi presentati da alcune regioni, sono
compresi  progetti  per  i  quali  e'  gia'  in corso la procedura di
finanziamento  relativo alla ripartizione dei mezzi finanziari di cui
all'art.  1,  secondo  comma, della legge n. 441/87 nonche' dei fondi
accantonati  a norma della legge finanziaria 1986, 1987 e 1988, per i
quali e' da evitare una duplicazione di finanziamento;
  Considerato  che il carattere di urgenza delle opere di adeguamento
e  di  potenziamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti impone
di  procedere comunque alla ripartizione dei fondi disponibili fra le
regioni e province autonome;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  fondo  di 650 miliardi di lire da erogarsi sotto forma di mutui
da  parte  della  Cassa  depositi  e prestiti per l'adeguamento ed il
potenziamento  degli  impianti  esistenti  alla  data del 31 dicembre
1986,  di cui all'art. 1- bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di
conversione con modifiche del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
  e'  ripartito  per  la  quota  pari  a  585.000  milioni,  nel modo
 seguente:

  Regione  Abruzzo  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . 15.631
 milioni Regione Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.706 "
  Regione Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.954 "
  Regione Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.237 "
  Regione Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . 38.600 "
  Regione Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.592 "
  Regione Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.999 "
  Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.596 "
  Regione Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.755 "
  Regione Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.128 "
  Regione Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.574 "
  Regione Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.868 "
  Regione Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.487 "
  Regione Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.285 "
  Regione Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.299 "
  Regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . 13.379 "
  Regione Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.667 "
  Regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.820 "
  Regione Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . 2.683 "
  Provincia autonoma di Bolzano . . . . . . . . . . . . 6.928 "
  Provincia autonoma di Trento . . . . . . . . . . . . 7.812 "
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.P.R.  10 settembre 1982, n. 915, da' attuazione
          alle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403
          relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e n. 78/319
          relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
             - La legge 8 luglio 1986 n. 349, istituisce il Ministero
          dell'ambiente e reca norme in materia di danno  ambientale.
             -  Il  testo  dell'art.  1-  bis  del  D.L.  n. 361/1987
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   smaltimento   dei
          rifiuti),  aggiunto  dalla  legge  di  conversione,  e'  il
          seguente:
             "Art.  1-bis.  -  1.  Entro  trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  i  soggetti  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 1
          presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed  il
          potenziamento  degli  impianti  esistenti  alla data del 31
          dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalita'
          di  attuazione  dei  lavori  nonche'  dei  costi  previsti,
          accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo  indirizzata
          alla  Cassa  depositi e prestiti e da uno studio di impatto
          ambientale.
             2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro
          ente delegato a tale funzione in base  a  leggi  regionali,
          approva  il  progetto,  previo  accertamento dell'idoneita'
          delle  soluzioni  proposte  e  delle  loro   compatibilita'
          ambientali,   al  fine  di  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della gestione  e
          la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti.
             3.  Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone
          e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti
          approvati  e  le  relative  richieste di mutuo in ordine di
          priorita'.
             4.   Il   Ministro  dell'ambiente,  entro  i  successivi
          quindici  giorni,  provvede  alla  ripartizione  dei  fondi
          disponibili  tra le regioni, fino ad un importo complessivo
          massimo di 650 miliardi di lire, assicurando  priorita'  ai
          progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di
          materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti
          le  domande  di  mutuo  relative  ai  progetti  ammessi  al
          finanziamento".