IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 17 marzo 1987, 16 e 31 luglio 1987, 9 settembre 1987, 26 e 29 ottobre 1987, con le quali la rappresentanza generale per l'Italia della Continental Life Insurance, con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana e le operazioni di capitalizzazione, nonche' l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la lettera in data 25 febbraio 1988, n. 820856 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 giugno 1988; Vista la lettera in data 6 aprile 1988, n. 821406, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa; Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attivita' presentato, la Continental Life Insurance Company Limited nella sua qualita' di casa madre della rappresentanza generale per l'Italia della Continental Life Insurance, si e' impegnata a ripianare, mediante ulteriori conferimenti, ogni eventuale perdita conseguita dalla Rappresentanza nel primo triennio di attivita' dalla data del presente decreto di autorizzazione; Decreta: Art. 1. La rappresentanza generale per l'Italia della Continental Life Insurance, con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attivita' assicurativa nei rami I e V di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, concernenti, rispettivamente, le assicurazioni sulla durata della vita umana e le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.