IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1984, n. 15667, con il quale sono state approvate le condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe numeri 6a - 6u - 3a bis - 4u - 12/ICA (M-F) e 15/ICA (M-F); Vista la domanda in data 9 febbraio 1988 e successiva modifica in data 10 marzo 1988, con le quali la predetta Veneta vita S.p.a., con sede in Padova, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con il predetto decreto 20 ottobre 1984, n. 15667; Vista la lettera n. 821245 del 24 marzo 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: A parziale modifica del decreto ministeriale 20 ottobre 1984, n. 15667, citato nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dal punto A.4 delle condizioni speciali, concernente la clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle seguenti tariffe: tariffa n. 6a: assicurazione mista a premio annuo costante; tariffa n. 6u: assicurazione mista a premio unico; tariffa n. 3a bis: assicurazione a vita intera a premio annuo costante; tariffa n. 4u: assicurazione a vita intera, a premio unico; tariffa n. 12/ICA (M-F): assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante, con controassicurazione; tariffa n. 15/ICA (M-F): assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione, presentate dalla Veneta vita S.p.a., con sede in Padova, e' elevata dal 70% al 75%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 1 luglio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA