IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'articolo unico, comma 2, del decreto-legge 30 luglio 1988,
n. 307, il quale stabilisce  che,  con  decreto  del  Ministro  della
sanita',  sono individuate, nell'ambito dei prodotti gia' inclusi nel
Prontuario  terapeutico  del   Servizio   sanitario   nazionale,   le
specialita'  medicinali  appartenenti  alle categorie terapeutiche di
cui all'art. 6 del decreto ministeriale 13  aprile  1984,  pubblicato
nel  supplemento  straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16
aprile 1984, alle quali si applica, con decorrenza 1› settembre 1988,
una  quota  di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito pari
al 40% del  prezzo  al  pubblico  del  prodotto,  come  previsto  dal
decreto-legge citato;
  Visto  il  parere  espresso  dalla commissione consultiva unica del
farmaco nella seduta del 29 luglio 1988;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  1. Le specialita' medicinali incluse nel Prontuario terapeutico del
Servizio   sanitario   nazionale,   appartenenti    alle    categorie
terapeutiche  di  cui  all'art.  6 del decreto ministeriale 13 aprile
1984,  pubblicato  nel  supplemento   straordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale  n.  106  del  16 aprile 1984, sono riportate nell'allegato
elenco, facente parte integrante del presente decreto.
  2.  Alle  specialita'  medicinali  di  cui al precedente comma 1 si
applica, a partire dal 1› settembre 1988, la quota di  partecipazione
alla  spesa,  da  parte  dell'assistito,  pari  al  40% del prezzo di
vendita al pubblico, come previsto dall'articolo unico, comma 2,  del
decreto-legge 30 luglio 1988, n. 307.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 luglio 1988
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN