IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
  Viste  le  richieste  delle regioni ai sensi dell'art. 16, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.  236,
tendenti  alla  determinazione,  da  parte delle competenti autorita'
statali,  del  valore  massimo  ammissibile  di   superamento   delle
concentrazioni  massime  ammissibili  stabilite  per  i  requisiti di
qualita' delle acque destinate al consumo umano;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 11 luglio 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  deroghe  ai  requisiti di qualita' delle acque destinate al
consumo umano,  disposte  dall'autorita'  regionale  ai  sensi  degli
articoli  17  e  18  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
maggio  1988,  n.  236,  non  possono  superare  i   valori   massimi
ammissibili  (VMA)  indicati  nel  successivo  art.  2  per i singoli
parametri  suscettibili  di  deroga  e  devono  tenere  conto   delle
osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.
  2.  La  durata temporale delle deroghe non deve superare il termine
del 31 dicembre 1991.
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota alle premesse:
             Il  D.P.R.  n. 236/1988 reca "Attuazione della direttiva
          CEE  n.   80/778  concernente  la  qualita'   delle   acque
          destinate  al  consumo  umano,  ai sensi dell'art. 15 della
          legge 16 aprile 1987, n. 183".
 
          Nota all'art. 1:
             Il  testo degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 236/88 e'
          il seguente:
             "Art.  17  (Deroghe).  -  1. Deroghe al presente decreto
          possono essere  disposte  dalla  regione  competente  nelle
          seguenti circostanze:
               a)  situazioni  relative alla natura ed alla struttura
          dei terreni dell'area della quale e' tributaria la  risorsa
          idrica;
               b)  situazioni  relative  a circostanze meteorologiche
          eccezionali.
             2.  In  nessun caso le deroghe di cui al comma 1 possono
          riguardare  i  fattori  tossici   e   microbiologici,   ne'
          comportare un rischio per la salute pubblica.
             3.    In   caso   di   grave   emergenza   idrica,   ove
          l'approvvigionamento di acqua non possa  essere  assicurato
          in  nessun  altro modo, puo' essere disposta la deroga alle
          concentrazioni  massime  stabilite  dal  presente  decreto,
          nell'allegato  I, fino al raggiungimento del valore massimo
          ammissibile, che e' determinato dall'autorita' sanitaria ai
          sensi  dell'art.  16,  in  modo  che  tale  superamento non
          presenti assolutamente  un  rischio  inaccettabile  per  la
          salute pubblica.
             4.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515,  qualora
          per  l'approvvigionamento  di  acqua potabile si debba fare
          uso  di  acque  superficiali   che   non   raggiungono   le
          concentrazioni  imposte  per  le  acque  della categoria A3
          dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica  3
          luglio  1982,  n.  515,  puo'  essere  autorizzata,  per un
          periodo di tempo limitato, la  deroga  alle  concentrazioni
          massime   ammissibili   stabilite   dal   presente  decreto
          nell'allegato  I,  fino  al  raggiungimento  di  un  valore
          massimo  ammissibile,  che  e'  determinato  dall'autorita'
          sanitaria  ai  sensi  dell'art.  16,  in  modo   che   tale
          superamento  non  presenti  un rischio inaccettabile per la
          salute pubblica.
             Art.  18  (Esercizio della deroga). - 1. Le deroghe sono
          disposte dall'autorita' regionale per un  limitato  periodo
          di tempo, anche su segnalazione dei comuni interessati.
             2.  L'esercizio  dei  poteri  di  deroga  comporta  che,
          contestualmente alle misure  indicate  dall'amministrazione
          statale, la regione adotti il piano di intervento di cui al
          comma 3.
             3. Il piano di intervento deve almeno contenere:
               a)   l'individuazione  della  causa  del  fenomeno  di
          degrado delle risorse idriche;
               b)  la  delimitazione geografica dell'area interessata
          dal fenomeno;
               c)  l'indicazione  della popolazione ricadente in tale
          area;
               d)  la  fissazione  di  controlli  e divieti per l'uso
          delle  sostanze  chimiche  o  di  altra  natura  che  hanno
          determinato   o   accresciuto  l'inquinamento  delle  acque
          nell'area di cui al punto b);
               e)  la  definizione  degli  interventi  e  delle opere
          necessarie per garantire  l'approvvigionamento,  nonche'  i
          tempi  di  realizzazione del piano e le risorse finanziarie
          impiegate;
               f)   le   sanzioni   amministrative   a   carico   dei
          trasgressori.
             4.  Nel  caso  in cui l'inquinamento interessi un bacino
          interregionale, il piano  di  risanamento  e'  adottato  di
          intesa  tra le regioni interessate; in mancanza dell'intesa
          ogni  regione  provvede  per  il  territorio   di   propria
          competenza.
             5.  i  provvedimenti  di deroga devono essere comunicati
          immediatamente ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente".