IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto  l'art.  98  del  regolamento per l'esecuzione della predetta
legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista   l'istanza   presentata   dal   Coordinamento   associazioni
ambientaliste del litorale della XIII e XIV  circoscrizione  di  Roma
per  l'istituzione  di una zona di tutela biologica nell'area di mare
compresa fra le perpendicolari alla linea di  costa  che  unisce  Tor
Paterno a Villa Campello, e la relativa documentazione;
  Visto  il  parere  favorevole dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, in data  21
aprile  1988,  che riconosce la zona di mare sopraindicata quale area
marina impoverita da un  intenso  e  indiscriminato  esercizio  della
pesca  e  quale  ambiente  particolarmente  adatto  alla produzione e
all'accrescimento di specie marine di importanza economica;
  Considerato  che  la  commissione  consultiva  locale  per la pesca
marittima di Roma, riunita il  6  maggio  1988,  ha  espresso  parere
favorevole  alla  istituzione  di  una  zona  di tutela biologica nel
tratto di mare antistante Villa Campello, entro le sei  miglia  dalla
costa, con limitazioni alla pesca nell'intera zona;
  Ritenuto  opportuno, per una piu' efficace tutela rispetto a quella
indicata  dalla  predetta   commissione   consultiva,   prendere   in
considerazione   una   zona   piu'  estesa  e  adottare  misure  piu'
restrittive;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' istituita per la durata di tre anni una zona di tutela biologica
nell'area di mare compresa tra le perpendicolari alla linea di  costa
che  unisce  Tor  Paterno a Villa Campello, entro le sei miglia dalla
costa, delimitata dai seguenti punti:
                           A - 41› 40'.5 N
                             12› 23'.4 E
                           B - 41› 38'.8 N
                             12› 25'.6 E
                           C - 41› 35'.1 N
                             12› 20'.9 E
                           D - 41› 36'.9 N
                             12› 18'.4 E
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             Il  testo  dell'art.  98  del  D.P.R. n. 1639/1968 e' il
          seguente:
             "Art.  98  (Zone di tutela biologica). - Il Ministro per
          la marina mercantile,  sentita  la  commissione  consultiva
          locale  per la pesca marittima, puo' vietare o limitare nel
          tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca  qualunque  sia
          il  mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che,
          sulla  base  di  studi   scientifici   o   tecnici,   siano
          riconosciute  come  aree di riproduzione o di accrescimento
          di specie marine di importanza economica o che risultassero
          impoverite da un troppo intenso sfruttamento".