IL MINISTRO DELLE FINANZE 
                           DI CONCERTO CON 
                        IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
dicembre 1976, n. 920, che inserisce nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'art.  3-bis,  concernente  le
modalita' del  versamento  diretto  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche mediante delega ad una delle aziende  di  credito  di
cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del  patrimonio
e per la contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive  modificazioni,  nonche'
ad una delle casse rurali e artigiane di  cui  al  regio  decreto  26
agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n.  707,
aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni; 
  Considerato che il precisato art. 3- bis prevede l'emanazione di un
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  del
tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche  e  le  modalita'  di
rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei
versamenti in  tesoreria  e  la  trasmissione  dei  relativi  dati  e
documenti all'amministrazione per i necessari controlli; 
  Visti i decreti ministeriali 10  maggio  1979,  nonche'  i  decreti
modificativi 26 giugno 1979, 29 maggio  1980,  1°  ottobre  1982,  21
dicembre 1984 e 9 dicembre 1986; 
  Ritenuta la  necessita'  di  modificare  l'allegato  5  al  decreto
ministeriale 1° ottobre 1982; 
                               Decreta: 
                            Articolo unico 
 L'allegato 5 previsto all'art. 6 del decreto ministeriale 1° ottobre
1982 e' sostituito dall'allegato A al presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, addi' 16 agosto 1988 
                                            Il Ministro delle finanze 
                               COLOMBO 
Il Ministro del tesoro 
                                AMATO 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Il  D.M.  1›  ottobre  1982  e'  stato  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 300 del 30 ottobre 1982.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  3-  bis del D.P.R. n. 602/1973,
          interamente aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. n. 920/1976, e'
          il seguente:
             "Art.  3-  bis. - Il versamento dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche, di cui alla lettera c)  del  secondo
          comma   dell'articolo  precedente,  deve  effettuarsi  alle
          sezioni di  tesoreria  provinciale  dello  Stato,  mediante
          delega  irrevocabile  del contribuente ad una delle aziende
          di  credito  di  cui  all'art.  54  del   regolamento   per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924,  n.  827,  e successive modificazioni. La delega puo'
          essere  conferita  anche  ad  una  delle  casse  rurali  ed
          artigiane  di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706,
          modificato con la legge 4 agosto 1955, n.  707,  avente  un
          patrimonio  non  inferiore  a lire cento milioni. L'azienda
          delegata deve rilasciare al contribuente  una  attestazione
          recante    l'indicazione    dell'importo   dell'ordine   di
          versamento e della data in cui lo ha ricevuto  e  l'impegno
          di  effettuare  il  versamento  in  tesoreria per conto del
          contribuente  entro  il  quinto   giorno   successivo.   Le
          caratteristiche     e     le    modalita'    di    rilascio
          dell'attestazione nonche' le modalita' per l'esecuzione dei
          versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati
          e documenti all'amministrazione e per i relativi  controlli
          sono  stabiliti  con decreto del Ministro per le finanze di
          concerto con il Ministro per il tesoro.
             Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma
          quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire
          mille".
             -  Il  D.M.  10  maggio  1979  concernente il versamento
          mediante delega alle aziende di  credito  dell'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche  e dell'imposta locale sui
          redditi, e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          142  del 25 maggio 1979; il successivo decreto modificativo
          26 giugno 1979 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  177  del  29  giugno  1979,  quello modificativo del 29
          maggio 1980 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          147 del 30 maggio 1980; il decreto modificativo 21 dicembre
          1984 e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  356
          del  29  dicembre  1984; il decreto modificativo 9 dicembre
          1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  300
          del 29 dicembre 1986.
          Nota all'articolo unico:
             Il  testo del'art. 6 del decreto ministeriale 1› ottobre
          1982 e' il seguente:
             "Art.  6.  -  L'azienda  di credito delegata e' tenuta a
          registrare su  supporto  magnetico  i  dati  relativi  alle
          attestazioni rilasciate ed ai versamenti effettuati.
             I  dati  relativi  a  tutte  le  operazioni eseguite per
          deleghe  ricevute  entro  il  30   giugno   devono   essere
          registrati  su  supporti  distinti  da  quelli  relativi  a
          deleghe ricevute oltre tale termine ma entro il 31 dicembre
          di  ciascun  anno.  I  supporti  devono pervenire al centro
          informativo delle imposte dirette entro la fine del secondo
          mese   successivo   a   quello   di  scadenza  dei  termini
          sopraindicati.
             Un  duplicato  di  ogni  supporto  deve  essere tenuto a
          disposizione  dell'amministrazione   finanziaria   per   un
          periodo  di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.
             I  dati  da registrare nei supporti e le caratteristiche
          tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 5
          del presente decreto.
             L'azienda  di  credito  abilitata  allo  svolgimento del
          servizio  deve  comunicare  al  centro  informativo   della
          Direzione  generale delle imposte dirette, entro i quindici
          giorni  successivi  all'attivazione  del  servizio  con  il
          ricevimento  della  prima delega nel corso di ciascun anno,
          il  proprio  codice  desunto  dal  'Codice  generale  delle
          aziende  di  credito e degli istituti di credito speciale',
          gestito dall'Associazione bancaria italiana, nonche' i dati
          identificativi  dell'ente  incaricato della predisposizione
          dei supporti meccanografici.
             Le   aziende  di  credito  che  vengono  abilitate  allo
          svolgimento  del  servizio  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto devono comunicare al
          centro informativo della Direzione generale  delle  imposte
          dirette,  entro  venti giorni dalla data di attivazione del
          servizio, il proprio  codice  identificativo,  desunto  dal
          citato  'Codice  generale  delle aziende di credito e degli
          istituti di credito speciale',  le  sedi  delle  dipendenze
          capofila  distinte  per provincia con la relativa codifica,
          nonche' i dati identificativi degli enti  incaricati  della
          predisposizione dei supporti.
             Nel caso di variazione di alcuno degli elementi indicati
          nel precedente comma, le  aziende  di  credito  interessate
          devono  darne  notizia,  entro  venti  giorni dalla data di
          variazione, direttamente al predetto Centro informativo.
             Le  modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui
          al quinto comma sono contenute nell'allegato 6 al  presente
          decreto".