IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, che inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'art. 3-bis, concernente le modalita' del versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni; Considerato che il precisato art. 3- bis prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli; Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979, nonche' i decreti modificativi 26 giugno 1979, 29 maggio 1980, 1° ottobre 1982, 21 dicembre 1984 e 9 dicembre 1986; Ritenuta la necessita' di modificare l'allegato 5 al decreto ministeriale 1° ottobre 1982; Decreta: Articolo unico L'allegato 5 previsto all'art. 6 del decreto ministeriale 1° ottobre 1982 e' sostituito dall'allegato A al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 16 agosto 1988 Il Ministro delle finanze COLOMBO Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il D.M. 1 ottobre 1982 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 30 ottobre 1982. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3- bis del D.P.R. n. 602/1973, interamente aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. n. 920/1976, e' il seguente: "Art. 3- bis. - Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega puo' essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille". - Il D.M. 10 maggio 1979 concernente il versamento mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 25 maggio 1979; il successivo decreto modificativo 26 giugno 1979 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 giugno 1979, quello modificativo del 29 maggio 1980 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 30 maggio 1980; il decreto modificativo 21 dicembre 1984 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1984; il decreto modificativo 9 dicembre 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 1986. Nota all'articolo unico: Il testo del'art. 6 del decreto ministeriale 1 ottobre 1982 e' il seguente: "Art. 6. - L'azienda di credito delegata e' tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi alle attestazioni rilasciate ed ai versamenti effettuati. I dati relativi a tutte le operazioni eseguite per deleghe ricevute entro il 30 giugno devono essere registrati su supporti distinti da quelli relativi a deleghe ricevute oltre tale termine ma entro il 31 dicembre di ciascun anno. I supporti devono pervenire al centro informativo delle imposte dirette entro la fine del secondo mese successivo a quello di scadenza dei termini sopraindicati. Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale. I dati da registrare nei supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 5 del presente decreto. L'azienda di credito abilitata allo svolgimento del servizio deve comunicare al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, entro i quindici giorni successivi all'attivazione del servizio con il ricevimento della prima delega nel corso di ciascun anno, il proprio codice desunto dal 'Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale', gestito dall'Associazione bancaria italiana, nonche' i dati identificativi dell'ente incaricato della predisposizione dei supporti meccanografici. Le aziende di credito che vengono abilitate allo svolgimento del servizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono comunicare al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, entro venti giorni dalla data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo, desunto dal citato 'Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale', le sedi delle dipendenze capofila distinte per provincia con la relativa codifica, nonche' i dati identificativi degli enti incaricati della predisposizione dei supporti. Nel caso di variazione di alcuno degli elementi indicati nel precedente comma, le aziende di credito interessate devono darne notizia, entro venti giorni dalla data di variazione, direttamente al predetto Centro informativo. Le modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui al quinto comma sono contenute nell'allegato 6 al presente decreto".