IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito
nella legge 2 giugno 1939, n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 26 aprile 1985, n. 154, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 1› marzo  1985,  n.  43,  recante
modificazioni   dell'imposta  di  fabbricazione  su  alcuni  prodotti
petroliferi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I   sottoindicati   prodotti,   per  essere  ammessi  all'esenzione
dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente  sovrimposta  di
confine prevista dalla lettera H), punto 7), della tabella A, annessa
al  decreto-legge  23  ottobre  1964,   n.   989,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come modificata
dall'art.  2  della  legge  26  aprile  1985,  n.  154,  quando  sono
destinati,  senza  subire  trasformazione,  ad essere impiegati nella
preparazione  di  colle  e  mastici  e  di  vernici,  debbono  essere
denaturati come segue:
   1)   oli   leggeri   (benzine  speciali  diverse  dall'acqua-ragia
minerale, benzina, acqua-ragia minerale):
     a) con punto finale di distillazione non superiore a 100 ›C, con
l'aggiunta, ad ogni cento chilogrammi di prodotto,  di  grammi  3  di
"Tracciante RS" e di grammi 2000 di 1,1,1,-tricloroetano;
     b)  con  punto  finale  di distillazione superiore a 100 ›C, con
l'aggiunta, ad ogni cento chilogrammi di prodotto,  di  grammi  3  di
"Tracciante RS" e di grammi 2000 di percloroetilene;
   2)  oli  medi  (petrolio  lampante,  petrolio  diverso  da  quello
lampante), con l'aggiunta, ad ogni cento chilogrammi di prodotto,  di
grammi 3 di "Tracciante RS" e di grammi 3000 di ortodiclorobenzene;
   3) oli pesanti (olio da gas, olio combustibile, olio lubrificante)
ed estratti aromatici, con l'aggiunta, ad ogni cento  chilogrammi  di
prodotto,  di  grammi  3  di  "Tracciante  RS"  e  di  grammi 2000 di
cloroparaffine aventi un contenuto di cloro non inferiore al  45  per
cento in peso.
  I  polimeri  poliolefinici  sintetici aventi una viscosita' a 40 ›C
non superiore a 10.000 centistockes e le miscele  di  alchil  benzoli
sintetici,  liquide,  ed  i prodotti assimilati a quelli petroliferi,
quando sono impiegati negli usi di cui al primo  comma  del  presente
articolo,  debbono  essere  denaturati  secondo la specie di prodotto
petrolifero a cui sono fiscalmente assimilati.
  Per  "Tracciante RS" si intende la sostanza costituita chimicamente
da 2-etil-antrachinone avente peso  molecolare  =  236,27,  punto  di
ebollizione  maggiore  di  300 ›C e punto di fusione 108(Compreso)111
›C.
  In  luogo  del predetto tracciante e' consentito l'impiego di altre
sostanze aventi differente denominazione commerciale,  ma  proprieta'
fisiche   e   chimiche,   caratteristiche   di   rilevabilita'  e  di
miscibilita', riconosciute, dal laboratorio  chimico  centrale  delle
dogane  e  imposte  indirette,  identiche  a  quelle  del  tracciante
indicato nel precedente comma.
  Ai  fini  del  presente decreto debbono intendersi per "vernici" le
preparazioni colorate e non colorate costituite essenzialmente da una
sostanza  filmogena  (legante) addizionata di solventi e diluenti, in
cui il contenuto di sostanza filmogena sia superiore o  uguale  al  6
per  cento  in  peso  riferito al prodotto tal quale, e che abbiano i
caratteri tecnologici delle vernici.
  Alle  vernici  di  cui  al  comma  precedente  sono  assimilate  le
"pitture", in quanto vernici pigmentate.