IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni; Vista la legge 26 aprile 1985, n. 154, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 1 marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi; Decreta: Art. 1. I sottoindicati prodotti, per essere ammessi all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera H), punto 7), della tabella A, annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come modificata dall'art. 2 della legge 26 aprile 1985, n. 154, quando sono destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati nella preparazione di colle e mastici e di vernici, debbono essere denaturati come segue: 1) oli leggeri (benzine speciali diverse dall'acqua-ragia minerale, benzina, acqua-ragia minerale): a) con punto finale di distillazione non superiore a 100 C, con l'aggiunta, ad ogni cento chilogrammi di prodotto, di grammi 3 di "Tracciante RS" e di grammi 2000 di 1,1,1,-tricloroetano; b) con punto finale di distillazione superiore a 100 C, con l'aggiunta, ad ogni cento chilogrammi di prodotto, di grammi 3 di "Tracciante RS" e di grammi 2000 di percloroetilene; 2) oli medi (petrolio lampante, petrolio diverso da quello lampante), con l'aggiunta, ad ogni cento chilogrammi di prodotto, di grammi 3 di "Tracciante RS" e di grammi 3000 di ortodiclorobenzene; 3) oli pesanti (olio da gas, olio combustibile, olio lubrificante) ed estratti aromatici, con l'aggiunta, ad ogni cento chilogrammi di prodotto, di grammi 3 di "Tracciante RS" e di grammi 2000 di cloroparaffine aventi un contenuto di cloro non inferiore al 45 per cento in peso. I polimeri poliolefinici sintetici aventi una viscosita' a 40 C non superiore a 10.000 centistockes e le miscele di alchil benzoli sintetici, liquide, ed i prodotti assimilati a quelli petroliferi, quando sono impiegati negli usi di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere denaturati secondo la specie di prodotto petrolifero a cui sono fiscalmente assimilati. Per "Tracciante RS" si intende la sostanza costituita chimicamente da 2-etil-antrachinone avente peso molecolare = 236,27, punto di ebollizione maggiore di 300 C e punto di fusione 108(Compreso)111 C. In luogo del predetto tracciante e' consentito l'impiego di altre sostanze aventi differente denominazione commerciale, ma proprieta' fisiche e chimiche, caratteristiche di rilevabilita' e di miscibilita', riconosciute, dal laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, identiche a quelle del tracciante indicato nel precedente comma. Ai fini del presente decreto debbono intendersi per "vernici" le preparazioni colorate e non colorate costituite essenzialmente da una sostanza filmogena (legante) addizionata di solventi e diluenti, in cui il contenuto di sostanza filmogena sia superiore o uguale al 6 per cento in peso riferito al prodotto tal quale, e che abbiano i caratteri tecnologici delle vernici. Alle vernici di cui al comma precedente sono assimilate le "pitture", in quanto vernici pigmentate.