IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le delibere CIPE del 27 novembre 1987, del 2 dicembre 1987  e
del 23 dicembre 1987, con le quali si e' provveduto fra l'altro  alla
sospensione  dei  lavori  della  centrale  elettronucleare  dell'Alto
Lazio; 
  Viste  le  dichiarazioni  programmatiche  in  materia  di  politica
energetica rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera
dei  deputati  nella  seduta  del  19  aprile  1988,  relative   alla
possibilita' di  una  riconversione  della  centrale  elettronucleare
sopra indicata; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare corso  alla
riconversione   della   centrale   stessa   da   elettronucleare   in
policombustibile con potenza di 2.500 mW, combinata con  impianto  di
ripotenziamento mediante turbine a gas per 800 mW; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 dicembre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro dell'ambiente; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. I lavori di costruzione della centrale elettronucleare dell'Alto
Lazio, di cui all'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono
definitivamente interrotti. 
  2. Nell'ambito dell'area gia' indicata nella deliberazione n. 4.431
in data 22 settembre 1976, della giunta regionale del  Lazio  per  la
localizzazione  in  via  definitiva  della  centrale  elettronucleare
dell'Alto Lazio nel comune di Montalto di Castro, localita' Pian  dei
Gangani e' autorizzata la  costruzione  da  parte  dell'ENEL  di  una
centrale policombustibile con potenza di 2500 mW e di un impianto  di
ripotenziamento mediante turbine  a  gas  per  ulteriori  800  mW  di
potenza. 
  3.  La  disposizione  del  comma   2   sostituisce   le   procedure
amministrative vigenti per la localizzazione e la  costruzione  delle
centrali termoelettriche e delle opere connesse. Sono fatte salve  le
autorizzazioni  che  saranno  necessarie  per   l'attivazione   degli
impianti,  ivi  compresa  l'autorizzazione  all'esercizio,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  2,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.