Agli uffici periferici M.C.T.C.
                                  e, per conoscenza:
                                  Al Ministero degli affari esteri
                                  Al   Ministero   degli   interni  -
                                  Dipartimento  pubblica  sicurezza -
                                  Servizio polizia stradale
                                  Al  Ministero dei lavori pubblici -
                                  Ispettorato circolazione e traffico
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al Ministero della sanita'
                                  Al Ministero del turismo e dello
                                  spettacolo
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Al Comando generale dell'Arma dei
                                  carabinieri
                                  Al Comando generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Alle questure della Repubblica
                                  All'A.C.I.
                                  Al T.C.I.
                                  All'ANFIA
                                  All'ANCMA
                                  Alla CUNA
                                  All'UNRAE
                                  All'UNICME
                                  All'UNASCA
                                  Alla FederTAAI
                                  All'EGAF Edizioni
PREMESSA.
   La  legge  18  marzo  1988, n. 111, entrata in vigore il 26 aprile
1988,  ha introdotto anche nel nostro Paese l'obbligo di installare e
di  usare  le  cinture  di  sicurezza  di  tipo omologato a bordo dei
veicoli della categoria internazionale M1.
   Dal  punto  di  vista  operativo,  l'applicazione della norma puo'
presentare  qualche  aspetto  controverso  in  quanto  si  tratta  di
disposizioni  innovative che fanno riferimento a norme piu' attinenti
alla  omologazione  del veicolo che non all'applicazione di accessori
su  veicoli  gia'  in  circolazione;  pertanto  si  ritiene opportuno
riassumere  in  un  testo organico e di semplice consultazione, tutte
quelle  notizie  che  possono  risultare utili sia a chi deve fornire
informazioni all'utenza sia a chi deve accertare il rispetto a quanto
disposto dalla legge.
1. INSTALLAZIONE.
   1.1 Le norme che regolano l'installazione delle cinture per adulti
nei  posti  anteriori e posteriori delle autovetture sono compendiate
nella seguente tabella:



          ---->  Vedere Tabella a Pag. 17 della G.U.  <----

Dall'esame  di  quanto  sopra  esposto  si  evince  la  necessita' di
richiamare  l'attenzione  su  alcuni termini di riferimento che vanno
                          meglio precisati:
                   I) veicoli della categoria M1;
                    II) data di immatricolazione;
                        III) veicoli esenti;
              IV) marcatura delle cinture ammissibili.
      Ciascuno di questi punti verra' qui di seguito trattato.
   1.2. Definizione dei veicoli della categoria internazionale M1.
Nell'allegato  I  al  decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo
1974  che recepisce la direttiva CEE sulla frenatura, i veicoli della
categoria  internazionale  M1  sono  definiti come: "Veicoli a motore
destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote, oppure
tre  ruote  e peso massimo superiore ad una tonnellata, ed un massimo
di  otto  posti  a  sedere  oltre  a  quello  del  conducente".  Tale
definizione   proiettata   nel   contesto  del  codice  della  strada
                             comprende:
motoveicoli  a tre ruote simmetriche per trasporto di persone di peso
        complessivo a pieno carico superiore alla tonnellata;
                            autovetture;
                    autoveicoli ad uso promiscuo.
                   1.3. Data di immatricolazione.
Nel  caso di veicoli mai reimmatricolati, la data cui far riferimento
e'  quella  riportata in calce al documento di circolazione. Nel caso
      di veicoli reimmatricolati possono verificarsi due casi:
il  veicolo  e'  stato immatricolato per la prima volta in territorio
nazionale,  nel qual caso il documento di circolazione riporta l'anno
     d'immatricolazione nella corrispondente rubrica di pag. 1;
il  veicolo  e' stato immatricolato per la prima volta all'estero; in
tal caso l'anno della prima immatricolazione (avvenuta all'estero) e'
accertabile  solamente  dal  fascicolo  relativo all'immatricolazione
                              italiana.
Per  un  rapido riscontro, in allegato si fornisce l'elenco provincia
per  provincia  dell'ultimo  numero di targa assegnato il 31 dicembre
1977  e  quello  dell'ultimo  numero  di targa assegnato il 25 aprile
1988;  vale a dire l'ultimo numero di targa relativo ai veicoli per i
quali  l'installazione  delle cinture dovra' essere fatta entro il 26
ottobre  1989  e  quello  corrispondente  all'ultimo  numero di targa
    assegnato prima della data di entrata in vigore della legge.
                       1.4. Veicoli esentati.
La   legge   direttamente  o  indirettamente  individua  le  seguenti
                             esenzioni:
                   I) i veicoli non immatricolati;
II) i veicoli non predisposti sin dall'origine con specifici punti di
                              attacco;
III)  i  veicoli  d'interesse collezionistico iscritti negli appositi
registri  previsti  al  comma  34 dell'art. 4 della legge 28 febbraio
1983,  n.  53,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
                 Ufficiale n. 58 del 1› marzo 1983.
1.4.1. Rientrano tra i veicoli non immatricolati quelli che circolano
con targa prova. Oltre a questi, anche se non menzionati dalla legge,
vanno  considerati  i  veicoli  con  targa  Corpo  Diplomatico, Corpo
Consolare  ed  Escursionisti  Esteri;  tali  veicoli,  destinati a, o
provenienti  da  Paesi  esteri  possono  essere  privi  di cinture di
sicurezza  ovvero  muniti di cinture di sicurezza conformi alle norme
   in vigore nel Paese cui sono destinati o dal quale provengono.
1.4.2. Per quanto attiene ai veicoli non predisposti sin dall'origine
con  specifici punti di attacco, si ricorda che le norme che regolano
le  caratteristiche  geometriche  e  di  resistenza  degli  ancoraggi
                         cinture risalgono:
            al 1› aprile 1970 (regolamento ECE/ONU n. 14) e,
        al 1› gennaio 1977, anno di emanazione della prima delle
direttive  CEE  che  regolano  la materia, e che da quel tempo, quasi
tutti  i  modelli di autoveicoli M1 prodotti in Europa sono muniti di
                ancoraggi cinture di tipo omologato.
In  Italia  il  regolamento  14  e' stato recepito il 15 giugno 1976,
mentre  la  direttiva  e'  divenuta di osservanza obbligatoria per le
omologazioni  nazionali accordate a decorrere dal 1› gennaio 1978; ne
consegue  che  oggi  la quasi totalita' dei veicoli M1 costituenti il
parco  circolante,  siano essi di produzione nazionale o estera, sono
      predisposti per l'installazione delle cinture anteriori.
Si   ritiene  utile  sottolineare  la  circostanza  che  a  norma  di
regolamento   ECE   in  via  facoltativa,  e  a  norma  di  direttiva
comunitaria in via obbligatoria, il costruttore del veicolo e' tenuto
ad  indicare  nel  libretto  di uso e manutenzione l'ubicazione degli
ancoraggi  cinture  nonche'  i tipi di cinture cui gli ancoraggi sono
                             destinati.
In  allegato  si  fornisce  un  elenco  di veicoli della categoria M1
redatto    all'ANFIA    (Associazione    nazionale    fra   industrie
automobilistiche)  nel  quale  sono  riportati  tutti  i  veicoli  di
produzione  nazionale  predisposti  per l'installazione delle cinture
unitamente  agli  estremi  di approvazione delle cinture di sicurezza
                consigliate dalle case costruttrici.
Non  appena  possibile  si  fara'  seguito  con  un analogo elenco di
                    vetture di produzione estera.
                        1.5. Cinture idonee.
                      1.5.1. Aspetti giuridici.
La  legge  distingue le cinture destinate all'installazione nei posti
anteriori  e  posteriori  e  ancora,  per  quanto  attiene  ai  posti
anteriori, le cinture destinate ai veicoli immatricolati prima e dopo
                         il 1› gennaio 1978.
Qui di seguito vengono esposti separatamente i vari casi, mentre, per
quanto  attiene  alle marcature delle cinture verranno forniti esempi
                       con appositi allegati.
1.5.1.1.   Cinture   destinate   ai   posti   anteriori  dei  veicoli
              immatricolati prima del 1› gennaio 1978.
Per  tali  veicoli  la  legge  stabilisce che le cinture di sicurezza
possono  essere,  a scelta dell'utente, del tipo a tre punti munite o
meno  di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale e che le stesse
devono  recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento 16
                           della ECE/ONU.
Tale   prescrizione,   necessita   peraltro  di  essere  regolarmente
interpretata:  infatti  il regolamento ECE 16 dalla sua emanazione ad
   oggi ha subito l'evoluzione descritta nella tabella che segue:

      Fasi evolutive Data di entrata Cessazione della validita'
                    in vigore delle omologazioni

       Regolamento originale 1› dicembre 1970 9 dicembre 1979
         Emendamento 01 . . . 18 aprile 1972 9 dicembre 1979
         Emendamento 02 . . . 3 ottobre 1973 9 dicembre 1979
        Emendamento 03. . . . 9 dicembre 1979 1› ottobre 1990
              Emendamento 04. . . . 22 dicembre 1985 -

e   pertanto,  nell'ambito  delle  omologazioni  secondo  regolamento
ECE/ONU,  salva  restando  la  validita'  delle  cinture  a suo tempo
installate  a  bordo  dei  veicoli,  le nuove cinture considerabili a
tutti  gli  effetti "omologate" e come tali commerciabili sono quelle
con  il  marchio di conformita' alle serie 03 e 04 di emendamenti del
                           regolamento 16.
Oltre  a  cio'  e'  da  tener presente che, anche in ambito CEE, sono
state  emanate direttive concernenti le cinture secondo la cronologia
                 illustrata nella tabella che segue:

              Estremi della direttiva Data del decreto
                     ministeriale di recepimento

          77/541/CEE . . . . . . . . . . . 19 novembre 1977
          81/576/CEE . . . . . . . . . . . 28 dicembre 1982
          82/319/CEE . . . . . . . . . . . 28 dicembre 1982

e  che tutte e tre le direttive sono attualmente in vigore. Direttive
e  regolamento,  dal  1977 in poi hanno seguito evoluzioni parallele,
cosi'  che  le direttive ed il regolamento ECE16 emendamenti 03 e 04,
                          sono equivalenti.
Pertanto le cinture destinate all'uso nei posti anteriori dei veicoli
M1   immatricolati   prima  del  1978,  possono  essere  approvate  e
conseguentemente  marcate  anche  con  il marchio di conformita' alla
direttive  CEE  n.  77/541,  n.  81/576 e n. 82/319, esemplificato in
                  allegato alla presente circolare.
Una diversa interpretazione sarebbe contraria al trattato di Roma del
1957,   in   quanto   verrebbe  a  costituire  barriera  agli  scambi
                            commerciali.
1.5.1.2.   Cinture  destinate  ai  posti  anteriori  dei  veicoli  M1
               immatricolati dopo il 1› gennaio 1978.
   Per  tali veicoli la legge stabilisce che le cinture di sicurezza:
        devono essere del tipo approvato e recare i marchi di
omologazione  ai  sensi del decreto del Ministro dei trasporti del 28
                           dicembre 1982;
   devono avere le configurazioni indicate ai punti 3.1.1 e 3.1.2
dell'allegato I al succitato decreto che qui di seguito si riportano:
    (Paragrafo) 3.1.1. "Per i posti laterali anteriori, cinture a
tre  punti,  munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di
          emergenza (punto 1.8.4) a sensibilita' multipla;
                              tuttavia,
3.1.1.1.  per  il  posto del passeggero, sono ammessi i riavvolgitori
    con dispositivo di bloccaggio automatico (punto 1.8.3)" (*);
(Paragrafo) 3.1.2. "Nei posti centrali anteriori, cinture a tre punti
               provviste o meno di riavvolgitori" (*).
Si  ritiene  inoltre opportuno evidenziare che il decreto 28 dicembre
                      1982 cui la legge rinvia:
I) cita in premessa gli articoli 8 e 10 della legge 25 novembre 1975,
n.  707  e  l'articolo  9  della  legge 27 dicembre 1973, n. 942, che
                      recitano rispettivamente:
art.  8  ex  lege  n. 707: "Il Ministro dei trasporti stabilisce, con
propri  decreti, le caratteristiche degli attacchi e delle cinture di
                      sicurezza. . . (Omissis).
Le  norme oggetto dei predetti decreti dovranno essere in armonia con
le  raccomandazioni  ed i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio
  europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.
                             (Omissis)";
art.  10  ex  lege  n.  707:  "Qualora  una  o piu' delle esigenze di
sicurezza  previste  nella  presente legge siano oggetto di direttive
del  Consiglio o della commissione della Comunita' economica europea,
in  vigore in Italia, queste ultime vanno applicate salva la facolta'
     prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942";
art.  9 ex lege n. 942: "A richiesta del produttore o del costruttore
un dispositivo od un veicolo per quanto riguarda uno o piu' requisiti
puo'  essere  omologato, in alternativa a quanto prescritto dall'art.
1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle
raccomandazioni  emanate  dall'Ufficio  europeo per le Nazioni Unite,
Commissioni  economiche  per  l'Europa,  accettate dal Ministro per i
trasporti  e  l'aviazione civile". (n.d.r. - L'art. 1 soprarichiamato
introduce  l'obbligo  della  omologazione CEE e delega il Ministro ad
attuare  le  direttive  comunitarie  concernenti  l'omologazione, con
                          propri decreti);
II)  esplicita  all'art.  6  la  facolta'  di  utilizzare  cinture di
sicurezza e/o sistemi di ritenuta di tipo approvato in conformita' ai
regolamenti  ed  alle  raccomandazioni  della  ECE/ONU  accettate dal
Ministro  dei  trasporti e in vigore alla data di presentazione della
                domanda di omologazione del veicolo.
In  relazione  a  quanto  sopra,  appare conseguente dedurre che, nel
rispetto della prescrizione che impone per i posti anteriori laterali
                  l'allestimento con riavvolgitore:
le  vetture  gia'  munite  alla  data  del  24 aprile 1988 di cinture
anteriori  con riavvolgitore, siano esse conformi alla direttiva o al
regolamento  ECE  16  nella  edizione  in vigore alla data della loro
omologazione,  possono  continuare a circolare senza dover sostituire
                             le cinture;
le  vetture  che  invece,  essendo  prive  di cinture, devono esserne
equipaggiate  in  conseguenza  della entrata in vigore della legge n.
111,  dovranno  essere  allestite con cinture conformi alla direttiva
CEE  o  al  regolamento  ECE 16 emendamenti 03 e 04 (in quanto uniche
cinture  ECE oggi coperte da omologazione valida), nel rispetto degli
         ancoraggi predisposti dal costruttore del veicolo.
           1.5.1.3. Cinture destinate ai posti posteriori.
L'obbligo dell'installazione delle cinture nei posti posteriori delle
vetture scattera' per i veicoli di nuova immatricolazione a decorrere
dal  26  aprile  1990 e sara' un'incombenza che dovra' essere assolta
              direttamente dal costruttore del veicolo.
Nell'eventualita' che, prima di tale data, un veicolo sia gia' munito
di  tali cinture, per le considerazioni sopra svolte, l'utente potra'
continuare  ad  usarle,  mentre  nel  caso  in  cui l'utente desideri
allestire  il proprio veicolo con cinture posteriori potra' farlo nel
rispetto dei punti di attacco predisposti dal costruttore del veicolo
e  ricorrendo  a cinture conformi alla direttiva CEE o al regolamento
ECE  16 emendamenti 03 e 04 in quanto uniche cinture ECE oggi coperte
                       da omologazione valida.

(*)  Le  definizioni dei riavvolgitori sono riportate nell'allegato 3
                      alla presente circolare.
              1.5.2. Marcature ed istruzioni per l'utenza.
       Nell'allegato 4 sono riportati i fac-simili dei marchi di
omologazione  apposti  sulle  cinture o sistemi di trattenuta di tipo
     omologato destinati all'uso sui veicoli della categoria M1.
Oltre  a  cio'  si  ritiene  opportuno  richiamare l'attenzione sulla
circostanza che una cintura di sicurezza deve essere commercializzata
completa   di   un   foglio  di  istruzioni  redatto  in  conformita'
all'allegato  X  al  decreto  ministeriale  28  dicembre 1982 (ovvero
all'equivamente  allegato IX al regolamento ECE 16) che e' riprodotto
nell'allegato  5  alla  presente  circolare;  in tale istruzione deve
essere menzionato il tipo o i tipi di veicolo nei quali la cintura e'
                            utilizzabile.
                       2. PRESCRIZIONI D'USO.
2.1.  Le  norme che disciplinano l'uso delle cinture sono compendiate
                      nella tabella che segue:



          ---->  Vedere Tabella a Pag. 21 della G.U.  <----

a  commento  della quale si ritiene utile precisare che sono soggetti
all'obbligo  dell'uso delle cinture i passeggeri di eta' superiore ai
                              10 anni.
2.2.  Per  quanto  attiene  alle  esenzioni,  si  fara'  seguito alla
presente  circolare  allorquando  il  Ministro  della  sanita' con il
concerto  del  Ministro  dei trasporti e dell'interno avra' emanato i
    decreti previsti al comma 8 dell'art. 23 della legge n. 111.
                                                  Il Ministro: SANTUZ