Agli uffici periferici M.C.T.C. e, per conoscenza: Al Ministero degli affari esteri Al Ministero degli interni - Dipartimento pubblica sicurezza - Servizio polizia stradale Al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Al Ministero della sanita' Al Ministero del turismo e dello spettacolo Alle prefetture della Repubblica Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza Alle questure della Repubblica All'A.C.I. Al T.C.I. All'ANFIA All'ANCMA Alla CUNA All'UNRAE All'UNICME All'UNASCA Alla FederTAAI All'EGAF Edizioni PREMESSA. La legge 18 marzo 1988, n. 111, entrata in vigore il 26 aprile 1988, ha introdotto anche nel nostro Paese l'obbligo di installare e di usare le cinture di sicurezza di tipo omologato a bordo dei veicoli della categoria internazionale M1. Dal punto di vista operativo, l'applicazione della norma puo' presentare qualche aspetto controverso in quanto si tratta di disposizioni innovative che fanno riferimento a norme piu' attinenti alla omologazione del veicolo che non all'applicazione di accessori su veicoli gia' in circolazione; pertanto si ritiene opportuno riassumere in un testo organico e di semplice consultazione, tutte quelle notizie che possono risultare utili sia a chi deve fornire informazioni all'utenza sia a chi deve accertare il rispetto a quanto disposto dalla legge. 1. INSTALLAZIONE. 1.1 Le norme che regolano l'installazione delle cinture per adulti nei posti anteriori e posteriori delle autovetture sono compendiate nella seguente tabella: ----> Vedere Tabella a Pag. 17 della G.U. <---- Dall'esame di quanto sopra esposto si evince la necessita' di richiamare l'attenzione su alcuni termini di riferimento che vanno meglio precisati: I) veicoli della categoria M1; II) data di immatricolazione; III) veicoli esenti; IV) marcatura delle cinture ammissibili. Ciascuno di questi punti verra' qui di seguito trattato. 1.2. Definizione dei veicoli della categoria internazionale M1. Nell'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 che recepisce la direttiva CEE sulla frenatura, i veicoli della categoria internazionale M1 sono definiti come: "Veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata, ed un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente". Tale definizione proiettata nel contesto del codice della strada comprende: motoveicoli a tre ruote simmetriche per trasporto di persone di peso complessivo a pieno carico superiore alla tonnellata; autovetture; autoveicoli ad uso promiscuo. 1.3. Data di immatricolazione. Nel caso di veicoli mai reimmatricolati, la data cui far riferimento e' quella riportata in calce al documento di circolazione. Nel caso di veicoli reimmatricolati possono verificarsi due casi: il veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in territorio nazionale, nel qual caso il documento di circolazione riporta l'anno d'immatricolazione nella corrispondente rubrica di pag. 1; il veicolo e' stato immatricolato per la prima volta all'estero; in tal caso l'anno della prima immatricolazione (avvenuta all'estero) e' accertabile solamente dal fascicolo relativo all'immatricolazione italiana. Per un rapido riscontro, in allegato si fornisce l'elenco provincia per provincia dell'ultimo numero di targa assegnato il 31 dicembre 1977 e quello dell'ultimo numero di targa assegnato il 25 aprile 1988; vale a dire l'ultimo numero di targa relativo ai veicoli per i quali l'installazione delle cinture dovra' essere fatta entro il 26 ottobre 1989 e quello corrispondente all'ultimo numero di targa assegnato prima della data di entrata in vigore della legge. 1.4. Veicoli esentati. La legge direttamente o indirettamente individua le seguenti esenzioni: I) i veicoli non immatricolati; II) i veicoli non predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco; III) i veicoli d'interesse collezionistico iscritti negli appositi registri previsti al comma 34 dell'art. 4 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 1 marzo 1983. 1.4.1. Rientrano tra i veicoli non immatricolati quelli che circolano con targa prova. Oltre a questi, anche se non menzionati dalla legge, vanno considerati i veicoli con targa Corpo Diplomatico, Corpo Consolare ed Escursionisti Esteri; tali veicoli, destinati a, o provenienti da Paesi esteri possono essere privi di cinture di sicurezza ovvero muniti di cinture di sicurezza conformi alle norme in vigore nel Paese cui sono destinati o dal quale provengono. 1.4.2. Per quanto attiene ai veicoli non predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, si ricorda che le norme che regolano le caratteristiche geometriche e di resistenza degli ancoraggi cinture risalgono: al 1 aprile 1970 (regolamento ECE/ONU n. 14) e, al 1 gennaio 1977, anno di emanazione della prima delle direttive CEE che regolano la materia, e che da quel tempo, quasi tutti i modelli di autoveicoli M1 prodotti in Europa sono muniti di ancoraggi cinture di tipo omologato. In Italia il regolamento 14 e' stato recepito il 15 giugno 1976, mentre la direttiva e' divenuta di osservanza obbligatoria per le omologazioni nazionali accordate a decorrere dal 1 gennaio 1978; ne consegue che oggi la quasi totalita' dei veicoli M1 costituenti il parco circolante, siano essi di produzione nazionale o estera, sono predisposti per l'installazione delle cinture anteriori. Si ritiene utile sottolineare la circostanza che a norma di regolamento ECE in via facoltativa, e a norma di direttiva comunitaria in via obbligatoria, il costruttore del veicolo e' tenuto ad indicare nel libretto di uso e manutenzione l'ubicazione degli ancoraggi cinture nonche' i tipi di cinture cui gli ancoraggi sono destinati. In allegato si fornisce un elenco di veicoli della categoria M1 redatto all'ANFIA (Associazione nazionale fra industrie automobilistiche) nel quale sono riportati tutti i veicoli di produzione nazionale predisposti per l'installazione delle cinture unitamente agli estremi di approvazione delle cinture di sicurezza consigliate dalle case costruttrici. Non appena possibile si fara' seguito con un analogo elenco di vetture di produzione estera. 1.5. Cinture idonee. 1.5.1. Aspetti giuridici. La legge distingue le cinture destinate all'installazione nei posti anteriori e posteriori e ancora, per quanto attiene ai posti anteriori, le cinture destinate ai veicoli immatricolati prima e dopo il 1 gennaio 1978. Qui di seguito vengono esposti separatamente i vari casi, mentre, per quanto attiene alle marcature delle cinture verranno forniti esempi con appositi allegati. 1.5.1.1. Cinture destinate ai posti anteriori dei veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1978. Per tali veicoli la legge stabilisce che le cinture di sicurezza possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale e che le stesse devono recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento 16 della ECE/ONU. Tale prescrizione, necessita peraltro di essere regolarmente interpretata: infatti il regolamento ECE 16 dalla sua emanazione ad oggi ha subito l'evoluzione descritta nella tabella che segue: Fasi evolutive Data di entrata Cessazione della validita' in vigore delle omologazioni Regolamento originale 1 dicembre 1970 9 dicembre 1979 Emendamento 01 . . . 18 aprile 1972 9 dicembre 1979 Emendamento 02 . . . 3 ottobre 1973 9 dicembre 1979 Emendamento 03. . . . 9 dicembre 1979 1 ottobre 1990 Emendamento 04. . . . 22 dicembre 1985 - e pertanto, nell'ambito delle omologazioni secondo regolamento ECE/ONU, salva restando la validita' delle cinture a suo tempo installate a bordo dei veicoli, le nuove cinture considerabili a tutti gli effetti "omologate" e come tali commerciabili sono quelle con il marchio di conformita' alle serie 03 e 04 di emendamenti del regolamento 16. Oltre a cio' e' da tener presente che, anche in ambito CEE, sono state emanate direttive concernenti le cinture secondo la cronologia illustrata nella tabella che segue: Estremi della direttiva Data del decreto ministeriale di recepimento 77/541/CEE . . . . . . . . . . . 19 novembre 1977 81/576/CEE . . . . . . . . . . . 28 dicembre 1982 82/319/CEE . . . . . . . . . . . 28 dicembre 1982 e che tutte e tre le direttive sono attualmente in vigore. Direttive e regolamento, dal 1977 in poi hanno seguito evoluzioni parallele, cosi' che le direttive ed il regolamento ECE16 emendamenti 03 e 04, sono equivalenti. Pertanto le cinture destinate all'uso nei posti anteriori dei veicoli M1 immatricolati prima del 1978, possono essere approvate e conseguentemente marcate anche con il marchio di conformita' alla direttive CEE n. 77/541, n. 81/576 e n. 82/319, esemplificato in allegato alla presente circolare. Una diversa interpretazione sarebbe contraria al trattato di Roma del 1957, in quanto verrebbe a costituire barriera agli scambi commerciali. 1.5.1.2. Cinture destinate ai posti anteriori dei veicoli M1 immatricolati dopo il 1 gennaio 1978. Per tali veicoli la legge stabilisce che le cinture di sicurezza: devono essere del tipo approvato e recare i marchi di omologazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982; devono avere le configurazioni indicate ai punti 3.1.1 e 3.1.2 dell'allegato I al succitato decreto che qui di seguito si riportano: (Paragrafo) 3.1.1. "Per i posti laterali anteriori, cinture a tre punti, munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza (punto 1.8.4) a sensibilita' multipla; tuttavia, 3.1.1.1. per il posto del passeggero, sono ammessi i riavvolgitori con dispositivo di bloccaggio automatico (punto 1.8.3)" (*); (Paragrafo) 3.1.2. "Nei posti centrali anteriori, cinture a tre punti provviste o meno di riavvolgitori" (*). Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che il decreto 28 dicembre 1982 cui la legge rinvia: I) cita in premessa gli articoli 8 e 10 della legge 25 novembre 1975, n. 707 e l'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, che recitano rispettivamente: art. 8 ex lege n. 707: "Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche degli attacchi e delle cinture di sicurezza. . . (Omissis). Le norme oggetto dei predetti decreti dovranno essere in armonia con le raccomandazioni ed i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa. (Omissis)"; art. 10 ex lege n. 707: "Qualora una o piu' delle esigenze di sicurezza previste nella presente legge siano oggetto di direttive del Consiglio o della commissione della Comunita' economica europea, in vigore in Italia, queste ultime vanno applicate salva la facolta' prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942"; art. 9 ex lege n. 942: "A richiesta del produttore o del costruttore un dispositivo od un veicolo per quanto riguarda uno o piu' requisiti puo' essere omologato, in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile". (n.d.r. - L'art. 1 soprarichiamato introduce l'obbligo della omologazione CEE e delega il Ministro ad attuare le direttive comunitarie concernenti l'omologazione, con propri decreti); II) esplicita all'art. 6 la facolta' di utilizzare cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta di tipo approvato in conformita' ai regolamenti ed alle raccomandazioni della ECE/ONU accettate dal Ministro dei trasporti e in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione del veicolo. In relazione a quanto sopra, appare conseguente dedurre che, nel rispetto della prescrizione che impone per i posti anteriori laterali l'allestimento con riavvolgitore: le vetture gia' munite alla data del 24 aprile 1988 di cinture anteriori con riavvolgitore, siano esse conformi alla direttiva o al regolamento ECE 16 nella edizione in vigore alla data della loro omologazione, possono continuare a circolare senza dover sostituire le cinture; le vetture che invece, essendo prive di cinture, devono esserne equipaggiate in conseguenza della entrata in vigore della legge n. 111, dovranno essere allestite con cinture conformi alla direttiva CEE o al regolamento ECE 16 emendamenti 03 e 04 (in quanto uniche cinture ECE oggi coperte da omologazione valida), nel rispetto degli ancoraggi predisposti dal costruttore del veicolo. 1.5.1.3. Cinture destinate ai posti posteriori. L'obbligo dell'installazione delle cinture nei posti posteriori delle vetture scattera' per i veicoli di nuova immatricolazione a decorrere dal 26 aprile 1990 e sara' un'incombenza che dovra' essere assolta direttamente dal costruttore del veicolo. Nell'eventualita' che, prima di tale data, un veicolo sia gia' munito di tali cinture, per le considerazioni sopra svolte, l'utente potra' continuare ad usarle, mentre nel caso in cui l'utente desideri allestire il proprio veicolo con cinture posteriori potra' farlo nel rispetto dei punti di attacco predisposti dal costruttore del veicolo e ricorrendo a cinture conformi alla direttiva CEE o al regolamento ECE 16 emendamenti 03 e 04 in quanto uniche cinture ECE oggi coperte da omologazione valida. (*) Le definizioni dei riavvolgitori sono riportate nell'allegato 3 alla presente circolare. 1.5.2. Marcature ed istruzioni per l'utenza. Nell'allegato 4 sono riportati i fac-simili dei marchi di omologazione apposti sulle cinture o sistemi di trattenuta di tipo omologato destinati all'uso sui veicoli della categoria M1. Oltre a cio' si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che una cintura di sicurezza deve essere commercializzata completa di un foglio di istruzioni redatto in conformita' all'allegato X al decreto ministeriale 28 dicembre 1982 (ovvero all'equivamente allegato IX al regolamento ECE 16) che e' riprodotto nell'allegato 5 alla presente circolare; in tale istruzione deve essere menzionato il tipo o i tipi di veicolo nei quali la cintura e' utilizzabile. 2. PRESCRIZIONI D'USO. 2.1. Le norme che disciplinano l'uso delle cinture sono compendiate nella tabella che segue: ----> Vedere Tabella a Pag. 21 della G.U. <---- a commento della quale si ritiene utile precisare che sono soggetti all'obbligo dell'uso delle cinture i passeggeri di eta' superiore ai 10 anni. 2.2. Per quanto attiene alle esenzioni, si fara' seguito alla presente circolare allorquando il Ministro della sanita' con il concerto del Ministro dei trasporti e dell'interno avra' emanato i decreti previsti al comma 8 dell'art. 23 della legge n. 111. Il Ministro: SANTUZ