Si comunica che con regolamenti della commissione delle Comunita' europee in corso di pubblicazione - ai quali si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare - sono stati fissati i quantitativi - riferiti al primo e secondo trimestre del corrente anno -, entro cui e' possibile l'importazione, a prelievo agevolato di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ai sensi dell'art. 14, par. 1, lettere a) e b), del regolamento CEE n. 805/68, e successive modificazioni. Giovani bovini maschi. Possono essere importati e ingrassati in Italia dai Paesi terzi a prelievo ridotto del 60% n. 68.000 capi, di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg. Tuttavia, nell'ambito del predetto quantitativo e nei limiti di un quantitativo massimo di 17.800 capi, per i giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg originari e provenienti dalla Jugoslavia il prelievo e' ridotto del 70%. Il citato quantitativo di capi 68.000 e' ripartito tra i produttori agricoli o le loro organizzazioni professionali, entro il limite di 45.400 di cui al massimo 11.900 capi dalla Jugoslavia e tra gli altri richiedenti, entro il limite di 22.600 di cui al massimo 5.900 capi dalla Jugoslavia. Per quanto concerne i summenzionati altri richiedenti, la domanda di certificato non puo' riguardare un quantitativo superiore al 10% dei quantitativi disponibili. La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati e' pari a 3 ECU (Lit. 4.956) per capo. Carni bovine congelate. Per quanto riguarda le carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti altre componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina o dalla gelatina (art. 14, par. 1, lettera a), del succitato regolamento CEE n. 805/68), il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi in esenzione da prelievo e' fissato in tonn. 6.000 espresse in carni con osso. Per quanto attiene alle carni destinate all'industria di trasformazione previste dall'art. 14, par. 1, lettera b), del ripetuto regolamento CEE n. 805/68, il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi con la riduzione del 55% del prelievo e' fissato in tonn. 3.000 espresse in carni con osso. La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati e' pari a 2 ECU (Lit. 3.304) per quintale. La domanda di certificato deve riguardare una quantita' minima di tonn. 5 di carne con osso ed una quantita' massima di tonn. 600, per il regime di cui alla lettera a), e di tonn. 300, per il regime di cui alla lettera b) surrichiamate. Modalita' per la presentazione delle domande. Le domande per partecipare alla ripartizione dei suddetti quantitativi assegnati all'Italia nel primo e secondo trimestre del corrente anno devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, dal 1 al 10 aprile p.v. Per i successivi trimestri il periodo di presentazione sara' indicato nei relativi regolamenti comunitari. Per la data dell'arrivo della domanda al Ministero fara' fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione delle domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande ricevute, salvo quanto piu' avanti previsto per il primo e secondo trimestre. Le domande devono essere redatte su carta legale e contenere l'indicazione secondo la quale chi sottoscrive la domanda stessa puo' assumere la responsabilita' civile e penale dell'operazione. La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alle domande relative ai giovani bovini maschi deve essere allegata la seguente documentazione: per quanto riguarda i produttori agricoli: attestazione rilasciata dalla competente regione da cui risulti che il richiedente riveste la qualifica di produttore agricolo ed esercita l'attivita' di allevamento bovino; per quanto attiene alle organizzazioni professionali ed alle cooperative: certificato prefettizio da cui risulti l'iscrizione negli appositi registri, sezione agricola, o attestazioni di iscrizione in altri pubblici registri; atto costitutivo e statuto in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 15 ed indicazione relativa al numero dei soci sottoscritta dal presidente; in alternativa al certificato prefettizio, le cooperative possono presentare una attestazione rilasciata dalla organizzazione centrale di appartenenza, legalmente riconosciuta; l'attestazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e rilasciata per lo specifico fine di ottenere un'assegnazione di bestiame bovino da destinare all'ingrasso; le organizzazioni di allevatori, operanti a livello nazionale e ad ampia base associativa di produttori del settore zootecnico, devono allegare alla domanda copia dello statuto, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 15, da cui risulti il riconoscimento della loro personalita' giuridica, e l'elenco dei soci sottoscritto dal legale rappresentante; per quanto riguarda gli altri richiedenti: certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda, dal quale risulti l'attivita' professionale nel settore del bestiame e delle carni effettivamente svolta, almeno per i dodici mesi anteriori alla data del certificato stesso; idonea documentazione da cui risulti il numero di partita IVA. Alle domande relative alle carni bovine congelate devono essere allegati un certificato dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari ed un certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ambedue di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda. Da detta certificazione deve risultare che il richiedente svolge da almeno dodici mesi anteriori alla data del certificato l'attivita' relativa alla trasformazione della carne prevista dal summenzionato art. 14 del regolamento CEE n. 805/68. Limitatamente alle domande da presentarsi entro il suindicato periodo 1-10 aprile p.v., considerata la ristrettezza dei tempi disponibili, si consente che, nel caso in cui non sia possibile presentare la suesposta documentazione, le domande siano corredate soltanto dalla copia del certificato ottenuto nel quarto trimestre dello scorso anno e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4 della ripetuta legge n. 15, dalla quale risulti che non sono intervenute variazioni nei confronti dell'attivita' svolta nell'anno 1988 e che tuttora l'attivita' stessa viene espletata. Tuttavia, la suesposta documentazione deve essere completamente trasmessa dai richiedenti entro aprile p.v. Si precisa che le domande devono contenere, per le diverse categorie di richiedenti, gli impegni, relativi alla destinazione della merce importata, stabiliti dalla vigente normativa comunitaria. Per i trimestri successivi al primo ed al secondo, coloro che abbiano presentato la documentazione nel trimestre precedente potranno non ripresentare la documentazione stessa alla condizione di formulare esplicito rinvio nella domanda al trimestre stesso e di allegare copia del certificato ottenuto nel trimestre precedente. La mancanza o la non conformita' di uno o piu' dei requisiti sopra prescritti, la non idoneita' o la non autenticazione della documentazione o della firma, cosi' come la non conformita' alla procedura di cui alla ripetuta legge n. 15 comporteranno la irricevibilita' della domanda. Il Ministro: RUGGIERO