Si  comunica  che con regolamenti della commissione delle Comunita'
europee in corso di  pubblicazione  -  ai  quali  si  rinvia  per  le
disposizioni  non  richiamate  nella  presente circolare - sono stati
fissati i quantitativi - riferiti al primo e  secondo  trimestre  del
corrente  anno  -,  entro cui e' possibile l'importazione, a prelievo
agevolato di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di  carni
bovine  congelate  destinate  alla trasformazione, ai sensi dell'art.
14, par. 1, lettere a)  e  b),  del  regolamento  CEE  n.  805/68,  e
successive modificazioni.
Giovani bovini maschi.
  Possono  essere  importati e ingrassati in Italia dai Paesi terzi a
prelievo ridotto del 60% n. 68.000 capi, di  peso  vivo  inferiore  o
uguale  a  300  kg. Tuttavia, nell'ambito del predetto quantitativo e
nei limiti di un quantitativo massimo di 17.800 capi, per  i  giovani
bovini  di  peso,  per  capo, da 220 a 300 kg originari e provenienti
dalla Jugoslavia il prelievo e' ridotto del 70%.
  Il citato quantitativo di capi 68.000 e' ripartito tra i produttori
agricoli o le loro organizzazioni professionali, entro il  limite  di
45.400 di cui al massimo 11.900 capi dalla Jugoslavia e tra gli altri
richiedenti, entro il limite di 22.600 di cui al massimo  5.900  capi
dalla Jugoslavia.
  Per  quanto  concerne i summenzionati altri richiedenti, la domanda
di certificato non puo' riguardare un quantitativo superiore  al  10%
dei quantitativi disponibili.
  La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati e' pari
a 3 ECU (Lit. 4.956) per capo.
Carni bovine congelate.
  Per  quanto  riguarda  le  carni  destinate  alla  fabbricazione di
conserve non  contenenti  altre  componenti  caratteristiche  diverse
dalla carne bovina o dalla gelatina (art. 14, par. 1, lettera a), del
succitato regolamento CEE n.  805/68),  il  quantitativo  massimo  da
importarsi  dai  Paesi  terzi  in esenzione da prelievo e' fissato in
tonn. 6.000 espresse in carni con osso.
 Per   quanto   attiene   alle   carni   destinate  all'industria  di
trasformazione  previste  dall'art.  14,  par.  1,  lettera  b),  del
ripetuto  regolamento  CEE  n.  805/68,  il  quantitativo  massimo da
importarsi dai Paesi terzi con la riduzione del 55% del  prelievo  e'
fissato in tonn. 3.000 espresse in carni con osso.
  La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati e' pari
a 2 ECU (Lit. 3.304) per quintale.
  La  domanda  di certificato deve riguardare una quantita' minima di
tonn. 5 di carne con osso ed una quantita' massima di tonn. 600,  per
il  regime  di  cui alla lettera a), e di tonn. 300, per il regime di
cui alla lettera b) surrichiamate.
Modalita' per la presentazione delle domande.
  Le   domande   per   partecipare  alla  ripartizione  dei  suddetti
quantitativi assegnati all'Italia nel primo e secondo  trimestre  del
corrente  anno  devono  pervenire  al  Ministero  del  commercio  con
l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni
-  Divisione  II, dal 1› al 10 aprile p.v. Per i successivi trimestri
il periodo di presentazione sara' indicato nei  relativi  regolamenti
comunitari.  Per la data dell'arrivo della domanda al Ministero fara'
fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della
presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione
delle domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni  di
documenti  a corredo delle domande ricevute, salvo quanto piu' avanti
previsto per il primo e secondo trimestre. Le domande  devono  essere
redatte  su  carta  legale e contenere l'indicazione secondo la quale
chi sottoscrive la domanda stessa puo'  assumere  la  responsabilita'
civile e penale dell'operazione.
  La  sottoscrizione  deve  essere  autenticata ai sensi dell'art. 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Alle domande relative ai giovani bovini maschi deve essere allegata
la seguente documentazione:
   per quanto riguarda i produttori agricoli:
    attestazione  rilasciata  dalla competente regione da cui risulti
che il richiedente riveste la qualifica  di  produttore  agricolo  ed
esercita l'attivita' di allevamento bovino;
   per  quanto  attiene  alle  organizzazioni  professionali  ed alle
cooperative:
    certificato   prefettizio   da  cui  risulti  l'iscrizione  negli
appositi registri, sezione agricola, o attestazioni di iscrizione  in
altri pubblici registri;
    atto   costitutivo  e  statuto  in  copia  autenticata  ai  sensi
dell'art. 14 della citata legge n.  15  ed  indicazione  relativa  al
numero dei soci sottoscritta dal presidente;
    in alternativa al certificato prefettizio, le cooperative possono
presentare una attestazione rilasciata dalla organizzazione  centrale
di  appartenenza, legalmente riconosciuta; l'attestazione deve essere
sottoscritta  dal   rappresentante   legale   dell'organizzazione   e
rilasciata  per  lo  specifico  fine  di  ottenere un'assegnazione di
bestiame bovino  da  destinare  all'ingrasso;  le  organizzazioni  di
allevatori,  operanti a livello nazionale e ad ampia base associativa
di produttori del settore zootecnico, devono  allegare  alla  domanda
copia dello statuto, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n.
15,  da  cui  risulti  il  riconoscimento  della  loro   personalita'
giuridica,    e   l'elenco   dei   soci   sottoscritto   dal   legale
rappresentante;
   per quanto riguarda gli altri richiedenti:
    certificato  della  competente  camera  di  commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di data  non  anteriore  a  trenta  giorni
precedenti  la  data  della  domanda,  dal  quale risulti l'attivita'
professionale nel settore del bestiame e delle  carni  effettivamente
svolta,  almeno per i dodici mesi anteriori alla data del certificato
stesso;
    idonea documentazione da cui risulti il numero di partita IVA.
  Alle  domande  relative  alle  carni bovine congelate devono essere
allegati un  certificato  dell'Istituto  nazionale  per  le  conserve
alimentari  ed  un  certificato della competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ambedue di data non anteriore  a
trenta   giorni   precedenti   la   data   della  domanda.  Da  detta
certificazione deve risultare che il  richiedente  svolge  da  almeno
dodici  mesi anteriori alla data del certificato l'attivita' relativa
alla trasformazione della carne prevista dal  summenzionato  art.  14
del regolamento CEE n. 805/68.
  Limitatamente  alle  domande  da  presentarsi  entro  il suindicato
periodo 1-10 aprile  p.v.,  considerata  la  ristrettezza  dei  tempi
disponibili,  si  consente  che,  nel  caso  in cui non sia possibile
presentare la suesposta documentazione, le  domande  siano  corredate
soltanto  dalla  copia  del certificato ottenuto nel quarto trimestre
dello scorso anno e di  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta',  ai  sensi  dell'art. 4 della ripetuta legge n. 15, dalla
quale risulti che  non  sono  intervenute  variazioni  nei  confronti
dell'attivita' svolta nell'anno 1988 e che tuttora l'attivita' stessa
viene espletata.
  Tuttavia,  la  suesposta  documentazione  deve essere completamente
trasmessa dai richiedenti entro aprile p.v.
  Si  precisa  che  le  domande  devono  contenere,  per  le  diverse
categorie di richiedenti, gli  impegni,  relativi  alla  destinazione
della merce importata, stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.
  Per  i  trimestri  successivi  al  primo  ed al secondo, coloro che
abbiano  presentato  la  documentazione  nel   trimestre   precedente
potranno non ripresentare la documentazione stessa alla condizione di
formulare esplicito rinvio nella domanda al  trimestre  stesso  e  di
allegare copia del certificato ottenuto nel trimestre precedente.
  La  mancanza o la non conformita' di uno o piu' dei requisiti sopra
prescritti,  la  non  idoneita'  o  la   non   autenticazione   della
documentazione  o  della  firma,  cosi'  come la non conformita' alla
procedura  di  cui  alla  ripetuta  legge  n.  15  comporteranno   la
irricevibilita' della domanda.
                                                Il Ministro: RUGGIERO