IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale
sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per  il  caso  di
vita  presentate  dalla  Aurora  assicurazioni  S.p.a.,  con  sede in
Milano;
  Vista   la   domanda   in   data  22  dicembre  1988  della  Aurora
assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di  tassi  di
premio  e  di  nuove  condizioni  speciali di polizza, da applicare a
tariffe di assicurazione sulla vita in  vigore,  in  sostituzione  di
quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile
1988;
  Vista  la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi  alla
emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private  e di interesse collettivo, i
seguenti tassi di premio nonche' le condizioni  speciali  di  polizza
regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della
somma liquidabile in caso di  morte  dell'assicurato  nel  corso  del
differimento,  da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il
caso di vita in vigore,  in  sostituzione  di  quelli  approvati  con
decreto  ministeriale  del  28  aprile  1988, presentati dalla Aurora
assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:
   1)  tassi  di  premio  di  tariffa  delle assicurazioni di rendita
vitalizia differita a premio annuo, senza o  con  controassicurazione
(tasso tecnico 0%, sesso femminile, eta' a scadenza 62 anni);
   2)  tassi  di  premio  di  tariffa  delle assicurazioni di rendita
vitalizia differita a premio annuo, senza o  con  controassicurazione
(tasso tecnico 3%, sesso femminile, eta' a scadenza 67 e 85 anni);
   3)  tassi  di  premio  di  tariffa  delle assicurazioni di rendita
vitalizia differita a premio unico, senza o  con  controassicurazione
(tasso tecnico 0%, sesso femminile, eta' a scadenza 62 anni);
   4)  tassi  di  premio  di  tariffa  delle assicurazioni di rendita
vitalizia differita a premio unico, senza o  con  controassicurazione
(tasso tecnico 3%, sesso femminile, eta' a scadenza 67 o 85 anni);
   5)   art.   2  -  condizioni  speciali  di  polizza  regolanti  la
determinazione   della   somma   liquidabile   in   caso   di   morte
dell'assicurato  nel  corso  del  differimento  per  assicurazioni di
capitale differito e di rendita  vitalizia  differita,  entrambe  con
controassicurazione,  a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico
0%, 3%, 4%);
   6)  art.  3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto
nel corso del differimento per  assicurazioni  di  rendita  vitalizia
differita  con  controassicurazione,  a premio unico (tariffe a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   7)  art.  4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto
nel corso del differimento per  assicurazioni  di  rendita  vitalizia
differita  con  controassicurazione,  a premio annuo (tariffe a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 17 luglio 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA