IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna; Viste le domande in data 5 gennaio e 31 marzo 1989 della Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelle approvate con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988; Vista la lettera in data 12 aprile 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna: 1) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 2) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 3) art. 7 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 4) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 17 luglio 1989 Il Ministro: BATTAGLIA