IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare l'art. 6,
primo  comma,  lettera  a),  che  riserva  allo  Stato  le   funzioni
amministrative   concernenti   l'assistenza  sanitaria  ai  cittadini
italiani all'estero;
  Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed in particolare l'art. 3,
comma quinto, il quale stabilisce che con decreto del Ministro  della
sanita'  sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di
prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione
all'estero  in  favore di cittadini italiani residenti in Italia, per
prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente
o  in  forma  adeguata  alla  particolarita' del caso clinico e sono,
altresi', stabiliti i limiti e le modalita'  per  il  concorso  nella
spesa  relativa  da porre a carico dei bilanci delle unita' sanitarie
locali;
  Ritenuto di dare attuazione alla predetta disposizione;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita';
  Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
           Soggetti aventi diritto e forma dell'assistenza
 
  1.   Le   prestazioni  assistenziali  presso  centri  di  altissima
specializzazione all'estero, disciplinate dal presente decreto,  sono
assicurate ai cittadini italiani residenti in Italia e iscritti negli
elenchi delle unita' sanitarie locali.
  2.  Le  prestazioni  sono  erogate  in  forma indiretta mediante il
parziale rimborso  della  spesa  sostenuta  nei  limiti  fissati  dai
successivi articoli.