IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Ravvisata   la   necessita'   di   individuare  tempestivamente  le
condizioni di pericolosita' per le persone e i beni in zone in cui si
verifichino  fenomeni  vulcanici  per predisporre le opportune azioni
connesse col presentarsi di situazioni di emergenza;
  Considerata l'esigenza di disporre all'uopo sopralluoghi urgenti da
parte degli esperti del Gruppo nazionale per la vulcanologia;
  Ravvisata  la  necessita'  di  determinare  i compensi spettanti ai
componenti il Gruppo nazionale per la vulcanologia per l'espletamento
degli  studi  e  delle  verifiche necessarie all'individuazione delle
fenomenologie  predisponenti  le   situazioni   di   pericolo   sopra
menzionate;
  Ritenuto   opportuno  ragguagliare  in  via  analogica  i  predetti
compensi a quelli previsti per le  operazioni  eseguite  a  richiesta
dell'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  della legge 8 luglio 1980, n.
319, e successive integrazioni e modificazioni;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli e in deroga a ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  I  compensi  spettanti  ai  componenti  il  Gruppo nazionale per la
vulcanologia  per  l'espletamento  dei  compiti  soprariportati  sono
equiparati  ai  compensi  spettanti  a  periti,  consulenti tecnici e
traduttori per le  operazioni  eseguite  a  richiesta  dell'autorita'
giudiziaria ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319.
  I  predetti  compensi  saranno commisurati al tempo con riferimento
alla previsione di cui all'art. 4 della legge sopracitata.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 gennaio 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO