IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  1,  comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, che
prevede per i contribuenti residenti nelle zone colpite dagli  eventi
sismici   verificatisi   nei   mesi  di  aprile  e  maggio  1984,  la
possibilita'  di  rinunciare,  mediante  presentazione  di   apposita
istanza,   al   differimento   relativo  al  versamento  dei  carichi
tributari, dovuti per i periodi di  imposta  1985  e  primo  semestre
1986,  stabilito  dal medesimo art. 1, comma 1, della citata legge n.
18;
  Visto  il  decreto ministeriale 16 marzo 1990 che fissa i termini e
le modalita' per la presentazione della predetta istanza;
  Tenuto  conto  che  appare opportuno prorogare il termine stabilito
dal  menzionato  decreto  ministeriale  per  la  presentazione  della
istanza  in  parola,  al  fine  di  evitare possibili discriminazioni
applicative della richiamata legge n. 18 del 1990 nei  confronti  dei
soggetti interessati;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il  termine  stabilito  dal  decreto  ministeriale  16  marzo  1990
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  92
del 20 aprile 1990, e' prorogato di trenta giorni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 giugno 1990
                                                 Il Ministro: FORMICA