IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, che prevede per i contribuenti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nei mesi di aprile e maggio 1984, la possibilita' di rinunciare, mediante presentazione di apposita istanza, al differimento relativo al versamento dei carichi tributari, dovuti per i periodi di imposta 1985 e primo semestre 1986, stabilito dal medesimo art. 1, comma 1, della citata legge n. 18; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1990 che fissa i termini e le modalita' per la presentazione della predetta istanza; Tenuto conto che appare opportuno prorogare il termine stabilito dal menzionato decreto ministeriale per la presentazione della istanza in parola, al fine di evitare possibili discriminazioni applicative della richiamata legge n. 18 del 1990 nei confronti dei soggetti interessati; Decreta: Articolo unico Il termine stabilito dal decreto ministeriale 16 marzo 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 1990, e' prorogato di trenta giorni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 giugno 1990 Il Ministro: FORMICA