La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                        Controllo dello Stato 
 
  1. L'esportazione, l'importazione e il  transito  di  materiale  di
armamento nonche' la cessione della relative  licenze  di  produzione
devono essere conformi alla politica estera e di difesa  dell'Italia.
Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i  principi
della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come  mezzo  di
risoluzione delle controversie internazionali. 
  2. L'esportazione, l'importazione e il transito  dei  materiali  di
armamento, di cui all'articolo 2, nonche' la cessione delle  relative
licenze di produzione, sono soggetti ad  autorizzazioni  e  controlli
dello Stato. 
  3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare  la  graduale
differenziazione produttiva e la  conversione  a  fini  civili  delle
industrie nel settore della difesa. 
  4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se
effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate  dal  governo
del paese destinatario. 
  5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonche'
la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando
siano in contrato con la Costituzione, con gli impegni internazionali
dell'Italia e con i  fondamentali  interessi  della  sicurezza  dello
Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento  di  buone
relazioni con altri Paesi, nonche' quando manchino adeguate  garanzie
sulla definitiva destinazione dei materiali. 
  6. L'esportazione ed il transito di  materiali  di  armamento  sono
altresi' vietati: 
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato,  in  contrasto  con  i
   principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni  Unite,  fatto
   salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia  o  le
   diverse deliberazioni del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare
   previo parere delle Camere; 
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo
11 della Costituzione; 
c) verso i Paesi nei cui confronti  sia  stato  dichiarato  l'embargo
   totale o parziale delle forniture belliche da parte delle  Nazioni
   Unite; 
d) verso i  Paesi  i  cui  governi  sono  responsabili  di  accertate
   violazioni delle convenzioni internazionali in materia di  diritti
   dell'uomo; 
e) verso i Paesi che ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge
   26 febbraio 1987, n. 49, destinino al  proprio  bilancio  militare
   risorse eccedenti le esigenze di  difesa  del  paese;  verso  tali
   Paesi e' sospesa la erogazione di  aiuti  ai  sensi  della  stessa
   legge, ad eccezione degli  aiuti  alle  popolazioni  nei  casi  di
   disastri e calamita' naturali. 
  7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed
il transito di armi  biologiche,  chimiche  e  nucleari,  nonche'  la
ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa
tecnologia. Il  divieto  si  applica  anche  agli  strumenti  e  alle
tecnologie  specificamente  progettate  per  la   costruzione   delle
suddette armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo  e
della biosfera a fini militari. 
  8.  Le  importazioni  definitive  o  temporanee  di  materiale   di
armamento sono vietate, ad eccezione: 
a) delle importazioni  effettuate  direttamente  dall'Amministrazione
   dello Stato o  per  conto  di  questa  per  la  realizzazione  dei
   programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e  di
   polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane; 
b) delle importazioni effettuate da  soggetti  iscritti  al  registro
   nazionale  delle   imprese   di   cui   all'articolo   3,   previa
   autorizzazione di cui all'articolo 13; 
c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti  al
   registro nazionale delle imprese di cui  all'articolo  3,  per  la
   revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati; 
d) delle importazioni effettuate  dagli  enti  pubblici,  nell'ambito
   delle  rispettive  competenze,  in  relazione   all'esercizio   di
   attivita'  di   carattere   storico   o   culturale,   previe   le
   autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge  18
   aprile 1975, n. 110; 
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere, per
  la  partecipazione  a  fiere  campionarie,  mostre   ed   attivita'
  dimostrative,  previa  autorizzazione  del  Ministero  dell'Interno
  rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa. 
  9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge: 
a) le  esportazioni  temporanee  effettuate  direttamente  per  conto
   dell'Amministrazione dello Stato per la  realizzazione  di  propri
   programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e  di
   polizia; 
b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini  di
assistenza militare, in base ad accordi internazionali; 
c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento  per  i
   bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la  definizione  della
   Convenzione sullo Statuto delle  Forze  della  NATO,  purche'  non
   siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli  articoli  VI,  XI,
   XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli  Stati  partecipanti  al
   Trattato Nord Atlantico ratificata con legge 30 novembre 1955,  n.
   1335. 
  10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a),  sono
comunque vietate verso i  Paesi  di  cui  al  comma  6  del  presente
articolo. 
  11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della presente legge  le
armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce  per  uso
industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi  e  munizioni
comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975,  n.
110, nonche' le armi corte  da  sparo  purche'  non  automatiche;  le
riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso
militare. 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             - L'art. 11 della Costituzione e' cosi' formulato: 
             "Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento di
          offesa alla liberta' degli altri popoli  e  come  mezzo  di
          risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
          condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
          di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri  la
          pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
          organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". 
             - La legge n. 49/1987 concerne: "Nuova disciplina  della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". 
             -  La  legge  n.  1335/1955   concerne:   "Ratifica   ed
          esecuzione della convenzione tra gli Stati partecipanti  al
          Trattato Nord Atlantico  sullo  statuto  delle  loro  Forze
          armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951", pubblicata, in
          lingua francese, nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  7  del  10
          gennaio 1956. 
             - La legge  n.  110/1975  concerne:  "Norme  integrative
          della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
          munizioni e degli esplosivi". Si  trascrive  il  testo  dei
          relativi articoli 2 e 8: 
             "Art. 2 (Armi e  munizioni  comuni  da  sparo).  -  Agli
          stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 
          1 e salvo quanto disposto dal secondo  comma  dell'articolo
          stesso sono armi comuni da sparo: 
               a) i fucili anche semiautomatici con una o piu'  canne
          ad anima liscia; 
               b)  i  fucili  con  due  canne  ad  anima  rigata,   a
          caricamento successivo con azione manuale; 
               c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime  lisce
          o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; 
               d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad  una  canna
          ad anima rigata, anche se predisposti per il  funzionamento
          semiautomatico; 
               e) i fucili e le carabine che  impiegano  munizioni  a
          percussione   anulare,   purche'   non   a    funzionamento
          automatico; 
               f) le rivoltelle a rotazione; 
               g) le pistole a funzionamento semiautomatico; 
               h) le  repliche  di  armi  antiche  ad  avancarica  di
          modelli anteriori al 1890. 
             Sono altresi'  armi  comuni  da  sparo  i  fucili  e  le
          carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione  del
          munizionamento    da    guerra,    presentino    specifiche
          caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
          sportivo,  abbiano  limitato  volume  di  fuoco   e   siano
          destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
          militari. 
             Sono infine considerate  armi  comuni  da  sparo  quelle
          denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione  di  gas,
          gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria  compressa  sia
          lunghe che corte, escluse quelle  destinate  alla  pesca  e
          quelle per le quali la commissione  consultiva  di  cui  al
          successivo   art.   6   escluda,    in    relazione    alle
          caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare
          offesa alla persona. 
             Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni
          non possono comunque essere  costituite  con  pallottole  a
          nucleo  perforante,  traccianti,  incendiarie,   a   carica
          esplosiva, autopropellenti,  ne'  possono  essere  tali  da
          emettere  sostanze  stupefacenti,  tossiche  o   corrosive,
          eccettuate le cartucce che lanciano  sostanze  e  strumenti
          narcotizzanti destinate a fini scientifici  e  di  zoofilia
          per  le  quali  venga  rilasciata  apposita   licenza   del
          questore. 
             Le disposizioni del testo unico delle leggi di  pubblica
          sicurezza 18 giugno 1931,  n.  773,  del  regio  decreto  6
          maggio  1940,  n.  635,  con   le   successive   rispettive
          modificazioni,  e  della  presente  legge   relative   alla
          detenzione ed al porto delle  armi  non  si  applicano  nei
          riguardi  degli  strumenti  lanciarazzi  e  delle  relative
          munizioni  quando  il   loro   impiego   e'   previsto   da
          disposizioni legislative o regolamentari". 
             "Art. 8 (Accertamento per il rilascio di  autorizzazioni
          di polizia in materia di armi). - La  richiesta  intesa  ad
          ottenere il nulla osta per  l'acquisto  o  la  cessione  di
          armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,  n.  773,
          modificato con decreto-legge 22  novembre  1956,  n.  1274,
          convertito nella legge 22  dicembre  1956,  n.  1452,  deve
          indicare i motivi dell'acquisto o della cessione. 
             La licenza di cui all'art.  31  del  testo  unico  delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza  e'  richiesta   anche   per
          l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. 
             Il rilascio delle autorizzazioni per  la  fabbricazione,
          la raccolta, il commercio, la collezione, il deposito e  la
          riparazione di armi, nonche' del permesso di porto  d'armi,
          previsti dagli articoli 28, 31,  32,  35  e  42  del  testo
          sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
          dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della
          capacita' tecnica del richiedente. 
             Ai  fini  dell'accertamento  della  capacita'   tecnica,
          l'interessato  deve  sostenere  apposito  esame  presso  la
          commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle  leggi
          di pubblica sicurezza. La commissione e'  integrata  da  un
          esperto  designato  dal  Ministero  della   difesa   quando
          l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare
          l'attivita' di fabbricazione, riparazione  o  commercio  di
          armi. 
             Le disposizioni di cui ai precedenti commi si  applicano
          altresi' alle persone che rappresentano, a norma  dell'art.
          8 del citato testo unico, il  titolare  dell'autorizzazione
          di polizia. 
             Coloro che hanno prestato servizio militare nelle  Forze
          armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano
          appartenuto ai ruoli del personale  civile  della  pubblica
          sicurezza  in  qualita'  di  funzionari  o  che  esibiscano
          certificato d'idoneita' al maneggio delle  armi  rilasciato
          dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno
          nazionale  devono   sottoporsi   all'accertamento   tecnico
          soltanto per l'esercizio delle attivita' di  fabbricazione,
          riparazione o commercio di armi. 
             L'accertamento della capacita' tecnica non e'  richiesto
          per l'acquisto e il porto di armi da parte  di  coloro  che
          siano autorizzati per legge. 
             La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro
          che, all'atto dell'entrata in vigore della presente  legge,
          abbiano gia'  ottenuto  le  autorizzazioni  ovvero  abbiano
          adempiuto  agli  obblighi   previsti   in   materia   dalle
          disposizioni  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
             Coloro che esercitano l'industria di  riparazione  delle
          armi  devono  richiedere  alla  competente   autorita'   di
          pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo  comma  del
          presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni
          dall'entrata in vigore della legge. 
             L'art. 33  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato".