La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                          Principi generali 
 
  1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi,  realizzata
con qualsiasi mezzo tecnico, ha  carattere  di  preminente  interesse
generale. 
  2. Il pluralismo, l'obiettivita', la completezza e  l'imparzialita'
dell'informazione,  l'apertura  alle   diverse   opinioni,   tendenze
politiche,  sociali,  culturali  e  religiose,  nel  rispetto   delle
liberta' e dei diritti garantiti  dalla  Costituzione,  rappresentano
principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con
il concorso di soggetti pubblici e privati ai  sensi  della  presente
legge. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicate e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano inviariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.