La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1991 e 1992 e,  per  il
1990, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  a  cura  del  Dipartimento  per  l'informazione   e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di  cui  alla
legge 5 agosto 1981, n. 416, e' corrisposto un  contributo  in  conto
capitale rispettivamente di lire 120 milioni per il  1990,  lire  100
milioni per il 1991 e lire  100  milioni  per  il  1992  per  ciascun
impianto  di   diffusione   radiofonica   che,   sulla   base   delle
documentazioni di cui all'articolo 2 del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 15 settembre  1987,  n.  410,  risulti  essere
stato  utilizzato  per  diffondere  i  propri  programmi  nell'intero
triennio 1986-1988, alle imprese radiofoniche private che  nei  primi
tre anni successivi all'entrata  in  vigore  dell'articolo  11  della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, abbiano: 
    a) trasmesso  quotidianamente  propri  programmi  informativi  su
avvenimenti politici,  religiosi,  economici,  sociali,  sindacali  o
letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore
venti; 
    b)  utilizzato  esclusivamente  per  la  diffusione  dei   propri
programmi,  in  ciascuno  dei  tre  anni,  almeno  60   impianti   di
trasmissione ubicati in almeno 35 province e  in  almeno  14  regioni
italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso  il  numero
di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per  cento  delle
regioni; 
    c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma  1
o dei contributi di cui al comma  2  dell'articolo  11  della  citata
legge n. 67 del 1987. 
  2. Condizione per la corresponsione dei contributi di cui al  comma
1 e' l'impegno delle imprese a rispettare nel  quinquennio  1990-1994
le condizioni previste alle lettere a) e b) del comma medesimo.  Tale
impegno deve essere comunicato entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge al Dipartimento per  l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La  legge n. 416/1981 reca: "Disciplina delle imprese
          editrici e provvidenze per l'editoria":
             -  Il  testo  dell'art. 2 del decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri n. 410/1987 (Disciplina dei metodi e
          delle   procedure  per  l'accertamento  dei  requisiti  per
          l'accesso  da   parte   delle   imprese   radiofoniche   di
          informazione  alle  provvidenze  di  cui  all'art. 11 della
          legge 25 febbraio 1987, n.  67,  nonche'  per  la  verifica
          periodica della loro persistenza) e' il seguente:
             "Art.  2.  (Documentazione).  -  1.  Alla domanda devono
          essere allegati i seguenti documenti:
               a)  atto  di  notorieta' o dichiarazione sostitutiva a
          firma   del   legale   rappresentante    dell'impresa    di
          radiodiffusione  sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4
          gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
               1)  la  sede  legale  dell'impresa, l'ubicazione degli
          impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata,  nonche'
          l'ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni;
               2)    la   testata   radiofonica   giornalistica   che
          contraddistingue le trasmissioni  di  una  stessa  stazione
          emittente   e   il  tribunale  presso  il  quale  e'  stata
          effettuata la registrazione;
               3)   il   giornalista   professionista  o  pubblicista
          direttore responsabile della testata;
               4)  il  proprietario  della  testata,  nel caso che lo
          stesso sia diverso dalla persona fisica  o  dalla  societa'
          che esercita l'impresa radiofonica;
               5)  le  ore  di trasmissione quotidiane effettuate, in
          ciascun giorno dell'anno di riferimento dei contributi, tra
          le ore 7 e le ore 20;
               6)   le  ore  di  trasmissione  dei  propri  programmi
          informativi su  avvenimenti  politici  e/o  religiosi,  e/o
          economici,  e/o  sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con
          indicazione della percentuale rappresentata  sulle  ore  di
          trasmissione di cui al n. 5);
               7)  il  numero  di  codice  fiscale  e  di partita IVA
          dell'impresa;
               b)  copia  autentica  in bollo dell'atto costitutivo e
          dello statuto nonche' del  verbale  dell'assemblea  che  ha
          proceduto  alla  nomina  degli amministratori e dei sindaci
          della  societa'  esercenti  l'impresa  di  radiodiffusione,
          ovvero  certificato di iscrizione alla camera di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura della  persona  fisica
          che esercita l'impresa;
               c)  nel  caso  che  la societa' esercente l'impresa di
          radiodiffusione sia costituita in forma  cooperativa,  atto
          di  notorieta'  o  dichiarazione  sostitutiva  a  firma del
          legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dell'art.
          4  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'elenco
          dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento  dei
          contributi,  con  la  qualifica professionale, nonche', nel
          caso delle cooperative di cui al quarto comma  dell'art.  6
          della  legge  5  agosto 1981, n. 416, cosi' come sostituito
          dall'art.  4   della   legge,   l'elenco   dei   dipendenti
          dell'impresa   aventi   rapporto   di  lavoro  regolato  da
          contratto di lavoro giornalistico e clausola  di  esclusiva
          con la cooperativa medesima;
               d) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con atto
          di notorieta'  o  dichiarazione  sostitutiva  a  firma  del
          legale   rappresentante   dell'impresa  di  radiodiffusione
          sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
          15.  A  decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa
          all'anno 1988, nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione
          sonora  non  abbia  effettuato  la comunicazione preventiva
          prevista dal comma 3 dell'art. 1, devono essere allegati  i
          dischi   o   nastri   contenenti,   per   ciascun  anno  la
          registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al
          n.  5)  della  lettera  a). Ai fini della comunicazione del
          palinsesto, a decorrere dal  1›  gennaio  1988,  presso  le
          imprese di radiodiffusione sonora che deve essere istituito
          apposito  registro,  con  pagine  numerate  e  vidimate  da
          notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata
          di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto
          a disposizione del Servizio dell'editoria.
             2.  Per  le domande successive alla prima, e' consentito
          far riferimento ai documenti di cui alle lettere a),  b)  e
          c)   del  comma  1  allegati  alla  prima  domanda,  ovvero
          presentati in un secondo momento a completamento e  corredo
          della  stessa,  ai  sensi  dell'articolo  7, sempreche' non
          siano intervenute variazioni.
             3.  Per  le  sole  imprese  di radiodiffusione sonora di
          testate  organi  di  partito  politico,  in   aggiunta   ai
          documenti  suindicati, devono altresi' essere allegati alla
          domanda:
               a) i bilanci dell'anno di riferimento dei contributi e
          dell'anno precedente (redatti ai sensi  dell'articolo  2217
          del codice civile);
               b)  la  certificazione  degli  stessi  da  parte della
          societa'  di  revisione   aventi   i   requisiti   di   cui
          all'articolo  8 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo 1975, n. 136, ed iscritte  nell'albo  speciale  di
          cui  all'articolo  9 dello stesso decreto, ovvero, nel caso
          vengano  richiesti  i  contributi  di  cui   al   comma   2
          dell'articolo  11 della legge per l'anno 1986, una speciale
          relazione per gli anni 1985 e 1986,  con  particolareggiata
          evidenziazione, dei costi, redatta da societa' di revisione
          aventi i requisiti suddetti;
               c)  atto  di  notorieta' o dichiarazione sostitutiva a
          firma del  legale  rappresentante  dell'impresa,  ai  sensi
          dell'articolo  4  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
          risulti   che   il   soggetto   esercente   l'impresa    di
          radiodiffusione   sonora   non   sia   editore  ovvero  non
          controlli,  direttamente  o   indirettamente,   organi   di
          informazione   che   usufruiscano  dei  contributi  di  cui
          all'articolo 9, comma 6, della legge.
             4.  I  costi  risultanti dai bilanci da valutare ai fini
          della quantificazione del contributo previsto dall'articolo
          11,  comma  2,  della  legge  sono quelli effettivamente ed
          esclusivamente  concernenti  l'attivita'  caratteristica  e
          propria  dell'impresa  di  radiodiffusione  sonora. Analogo
          criterio vale anche per gli ammortamenti.
             5.    L'utilizzazione    della    frequenza,    indicata
          dall'impresa di radiodiffusione sonora nella  domanda,  non
          costituisce   titolo   prioritario   in   sede   di  futura
          regolamentazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva
          privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi".
             -  Il  testo  dell'articolo  11  della  legge n. 67/1987
          (Rinnovo  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  recante
          disciplina   delle   imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria) e' il seguente:
             "Art.   11   (Contributi   ad  imprese  radiofoniche  di
          informazione).
          1.  -  Fino  all'entrata  in  vigore  delle nuove norme sul
          sistema  radiotelevisivo  misto,  le  imprese  radiofoniche
          costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1,
          2 e 3 dell'articolo 9, che abbiano  registrato  la  testata
          radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso il competente
          tribunale,  e  che   trasmettono   quotidianamente   propri
          programmi  informativi  su avvenimenti politici, religiosi,
          economici, sociali, sindacali, o letterari per non meno del
          25  per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore
          7 e le ore 20, hanno diritto a far  tempo  dal  1›  gennaio
          1986:
               a)  alle  riduzioni  tariffarie di cui all'articolo 28
          della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le  stesse
          modalita' anche ai consumi di energia elettrica;
               b)  al  rimborso  dell'80  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di  informazione  a
          diffusione nazionale o regionale.
             2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi
          di partiti politici rappresentati in  almeno  un  ramo  del
          Parlamento, le quali:
               a)   abbiano   registrato   la  testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
               b)   trasmettano   quotidianamente   propri  programmi
          informativi su avvenimenti politici, religiosi,  economici,
          sociali,  sindacali  o  letterari  per  non meno del 30 per
          cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e  le
          ore 20;
               c)  non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente, organi di informazione di cui  al  comma  6
          dell'articolo 9,
          viene  corrisposto  a cura del Servizio dell'editoria della
          Presidenza del Consiglio, ai sensi  della  legge  5  agosto
          1981,  n.  416,  per il quinquennio 1986-1990 un contributo
          annuo fisso pari al 70 per  cento  della  media  dei  costi
          risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi due esercizi avendo
          riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985  e
          1986,  inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
          due miliardi.
            3.  Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto
          alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge  5
          agosto  1981,  n.   416,  applicate con le stesse modalita'
          anche  ai  consumi  di  energia  elettrica,  nonche'   alle
          agevolazioni  di  credito di cui al successivo art. 20 e al
          rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente
          articolo.
             4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di  concerto  con  il  Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
          in vigore della  presente  legge,  saranno  disciplinati  i
          metodi  e  le procedure per l'accertamento del possesso dei
          requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente
          articolo,  nonche'  per  la  verifica  periodica della loro
          persistenza".
             La  citata  legge  n. 67/1987 e' entrata in vigore il 10
          marzo 1987 (n.d.r.).