IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  i  commi 4 e 5 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, i quali, fra l'altro, affidano al  Ministero  della  sanita'  il
compito  di  dettare  norme  per  la  regolamentazione  del  servizio
d'informazione  scientifica  sui  farmaci  e   dell'attivita'   degli
informatori   scientifici,   nonche'   di   sottoporre   a  controllo
l'informazione  scientifica  svolta  dalle  imprese  titolari   delle
autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci;
  Visto  il proprio decreto 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 180 del  2  luglio  1981,  modificato  e  integrato  dai
decreti ministeriali 23 novembre 1982 e 26 febbraio 1985, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre  1982
e  n.  61  del  12  marzo 1985, con il quale, in attuazione di quanto
previsto dal richiamato art. 31 della legge n.  833  del  1978,  sono
state  dettate  norme  di  disciplina  dell'attivita' di informazione
scientifica sui farmaci;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  5 e 8 del predetto decreto
ministeriale,  che  fissano  rispettivamente  i  criteri  cui  devono
uniformarsi i congressi e convegni scientifici, nonche' i criteri per
la raccolta dei dati necessari per gli adempimenti di cui al  decreto
ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83
del 25 marzo 1980, e successive modificazioni;
   Ritenuto   necessario  apportare  modifiche  e  integrazioni  alla
disciplina recata dal menzionato art. 5, al fine di  assicurare  piu'
adeguati  controlli  da  parte del Ministero della sanita' ed evitare
che per mezzo delle iniziative  congressuali  o  in  occasione  delle
stesse  vengano  poste  in essere attivita' illecite o, comunque, non
conformi ai principi contenuti nel  decreto  ministeriale  23  giugno
1981;
  Ritenuto,   altresi',   opportuno  limitare  l'effettuazione  della
sperimentazione clinica  in  fase  IV  presso  ospedali  ed  istituti
pubblici;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  5  del  decreto ministeriale 23 giugno 1981, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del  2  luglio  1981,  modificato  da
ultimo  dal  decreto  ministeriale 26 febbraio 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  61  del  12  marzo  1985,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  5.  - 1. I congressi e i convegni scientifici organizzati in
Italia e all'estero dalle aziende farmaceutiche, o ai quali le stesse
partecipino  con finanziamenti anche indiretti devono essere privi di
intenti pubblicitari, attenersi a criteri di stretta  natura  tecnica
ed  essere orientati allo sviluppo delle conoscenze nei settori della
chimica tecnica farmaceutica,  biochimica,  fisiologia,  patologia  e
clinica.
  2. Le aziende sono tenute a comunicare al Ministero della sanita' -
Direzione generale del servizio farmaceutico, almeno sessanta  giorni
prima della data dell'inizio del congresso i seguenti elementi:
    a)  nome, ragione sociale, codice fiscale e sede dell'azienda che
organizza o finanzia in tutto o in  parte  il  convegno  o  congresso
scientifico;
    b) sede e data della manifestazione;
    c) destinatari dell'iniziativa;
    d) oggetto della tematica del convegno;
    e)  qualificazione professionale, scientifica o universitaria dei
relatori;
    f) preventivo delle spese di cui al comma 3;
    g) impegno, congiuntamente sottoscritto e autenticato nei modi di
legge,  con  il  quale  il  legale  rappresentante   dall'azienda   e
l'organizzatore   del   convegno   o  congresso  escludono  finalita'
pubblicitarie dei prodotti dell'azienda che organizza il  convegno  o
congresso.
  3.  I  congressi  e  convegni di cui al comma 1 devono svolgersi in
localita' dotate di adeguate  strutture  tecnico-scientifiche  e  non
possono  prevedere  oneri  per  spese  di  viaggio  o per ospitalita'
gratuita a favore degli intervenuti, fatta eccezione:
    a) per i relatori;
    b)   per   gli   operatori  del  settore  qualificati,  utili  al
conseguimento degli scopi della manifestazione, quando la presenza di
questi  risulti  determinante  per il conseguimento degli scopi della
manifestazione.
  In  particolare le spese di ospitalita' devono riferirsi al periodo
di tempo compreso tra le 12 ore precedenti all'inizio del congresso e
le 12 ore successive alla conclusione del medesimo.
  4. Se entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il
Ministero della sanita', sulla base dei dati  acquisiti,  giudica  il
convegno  non  conforme  alle  disposizioni  del  presente  articolo,
l'azienda farmaceutica interessata  e'  tenuta  ad  ottemperare  alle
istruzioni conseguentemente impartite dallo stesso Ministero.
  5. In seno al congresso o al convegno o collateralmente allo stesso
non  puo'  essere  effettuata  alcuna  forma   di   distribuzione   o
esposizione  di  campioni  medicinali  o di materiale illustrativo di
farmaci,  ad  eccezione  della   scheda   tecnica   di   informazione
scientifica,  per  la  quale risulti soddisfatto l'adempimento di cui
all'art. 3, primo comma.
  6.  Nei  congressi  di  natura  sindacale o associativa non possono
essere  distribuiti  campioni  di   medicinali   ne'   materiale   di
informazione scientifica.
  7.  Per  verificare  l'ottemperanza  alle disposizioni del presente
articolo, il Ministero della sanita' si avvale,  fra  l'altro,  della
commissione  prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 16 gennaio
1990, n. 79 e dei nuclei antisofisticazioni e sanita'  dell'Arma  dei
carabinieri.
  8.  In  caso  di accertata e grave inottemperanza alle disposizioni
del  presente  articolo,  gli  uffici  competenti,   ferma   restando
l'applicazione  dell'art.  10, propongono alla commissione consultiva
unica del farmaco, istituita dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre
1987,  n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
1987, n. 531, l'esclusione dal prontuario  terapeutico  del  Servizio
sanitario  nazionale  della  specialita'  medicinale cui si riferisce
l'irregolarita',   informando   inoltre   dei    fatti    l'autorita'
giudiziaria,  ove  si ravvisino gli estremi del reato di cui all'art.
170 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni".