LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi; Visto il provvedimento C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale e' stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le delibere C.I.P.E. del 23 dicembre 1987 con cui si dispone la chiusura della centrale elettronucleare di Latina e la sospensione dei lavori della centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la costituzione di appositi comitati per la valutazione degli oneri connessi all'attuazione delle suddette disposizioni; Vista la delibera C.I.P.E. 21 dicembre 1988 con cui nel disporre la definitiva interruzione dei lavori della centrale nucleare di Montalto di Castro si e' prevista l'integrazione del Comitato per la valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare e sono state definite le modalita' per il rimborso all'Enel dei suddetti oneri attraverso il meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico; Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1988, 27 giugno 1988 e 23 gennaio 1989 relativi alla istituzione ed alla integrazione dei suddetti Comitati; Visti i provvedimenti C.I.P. n. 27 del 21 dicembre 1988 e n. 11 del 28 marzo 1990; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 24 maggio 1989 con la quale e' stata disciplinata l'attivita' del Comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9 che all'art. 33, secondo punto, prevede che il C.I.P. disponga la reintegrazione all'Enel ed alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione ed interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalita' della deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1988 e della deliberazione del C.I.P. del 24 maggio 1989; Vista la relazione del Comitato istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1989, con cui sono stati accertati gli oneri delle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari di cui all'allegata tabella; D'intesa con il Ministero del tesoro; Considerata l'urgenza; Delibera: E' riconosciuto all'Enel il diritto al rimborso delle somme da corrispondere alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari nei limiti indicati nella tabella allegata. Roma, 30 gennaio 1991 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA