LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1947, n. 363;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio 1948, n. 98, che detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  Visto il provvedimento C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale
e' stata istituita la Cassa conguaglio per il  settore  elettrico,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Viste  le delibere C.I.P.E. del 23 dicembre 1987 con cui si dispone
la chiusura della centrale elettronucleare di Latina e la sospensione
dei  lavori  della  centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la
costituzione di appositi comitati  per  la  valutazione  degli  oneri
connessi all'attuazione delle suddette disposizioni;
  Vista la delibera C.I.P.E. 21 dicembre 1988 con cui nel disporre la
definitiva  interruzione  dei  lavori  della  centrale  nucleare   di
Montalto  di Castro si e' prevista l'integrazione del Comitato per la
valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle  decisioni
assunte  in  materia  di  energia  nucleare  e sono state definite le
modalita' per il rimborso all'Enel dei suddetti oneri  attraverso  il
meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico;
  Visti  i decreti ministeriali 17 febbraio 1988, 27 giugno 1988 e 23
gennaio 1989 relativi  alla  istituzione  ed  alla  integrazione  dei
suddetti Comitati;
  Visti i provvedimenti C.I.P. n. 27 del 21 dicembre 1988 e n. 11 del
28 marzo 1990;
  Vista  la  deliberazione  del Comitato interministeriale dei prezzi
del 24 maggio 1989 con la quale e' stata disciplinata l'attivita' del
Comitato  per  la  valutazione  degli  oneri  connessi alle decisioni
assunte in materia di energia nucleare;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9 che all'art. 33, secondo punto,
prevede che il C.I.P. disponga la  reintegrazione  all'Enel  ed  alle
imprese  appaltatrici  dei lavori per la realizzazione delle centrali
nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla  sospensione
ed  interruzione  definitiva  dei  lavori  delle  predette  centrali,
secondo le modalita' della deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre
1988 e della deliberazione del C.I.P. del 24 maggio 1989;
  Vista  la relazione del Comitato istituito con decreto ministeriale
23 gennaio 1989, con cui sono stati accertati gli oneri delle imprese
appaltatrici  dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari
di cui all'allegata tabella;
  D'intesa con il Ministero del tesoro;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  E'  riconosciuto  all'Enel  il  diritto  al rimborso delle somme da
corrispondere  alle  imprese   appaltatrici   dei   lavori   per   la
realizzazione  delle  centrali  nucleari  nei  limiti  indicati nella
tabella allegata.
   Roma, 30 gennaio 1991
                      Il Ministro dell'industria, del commercio
                     e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                      BATTAGLIA