IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che prevede misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione nelle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica; Viste le proprie delibere del 13 ottobre 1989 e del 12 aprile 1990 con le quali sono state impartite direttive per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica; Vista la relazione sullo stato di attuazione del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica trasmessa, ai sensi dell'art. 8, comma 11, della legge soprarichiamata, dal Ministro delle partecipazioni statali in data 20 ottobre 1990; Viste le note del 23 ottobre, 14 novembre e del 13 dicembre 1990 con le quali il Ministro delle partecipazioni statali, in relazione ad alcuni problemi emersi in sede operativa, ha proposto al CIPI modifiche ed integrazioni alle deliberazioni sopraindicate; Ravvisata l'esigenza di aggiornare il programma di reindustrializzazione e nello stesso tempo di indicare le misure idonee a conferire piena operativita' alle iniziative ivi previste; Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali d'intesa per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Prende atto della relazione sullo stato di attuazione del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica invitando i Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a fornire al Comitato gli elementi utili alla valutazione complessiva dell'efficacia degli strumenti pubblici adottati per la promozione delle iniziative produttive e per il recupero dei livelli occupazionali nelle aree siderurgiche, in rispondenza a quanto previsto dall'art. 8, comma 11, della legge n. 181/1989. Delibera: 1. Il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, comprendente le iniziative produttive promosse dalle societa' del Gruppo IRI indicate nell'allegato 1 della deliberazione del 13 ottobre 1989, e' aggiornato nei seguenti termini: i progetti della societa' Aeritalia "Revisione motori e componenti velivoli commerciali" e "Revisione accessori aviomotoristici" sono unificati in un nuovo progetto "Revisione motori ed accessori per velivoli commerciali" che richiede investimenti per 110 miliardi di lire e 195 addetti; l'iniziativa della societa' Italimpianti "Servizi di manutenzione alle imprese" sara' localizzata nel comune di San Giorgio Jonico (Taranto); 2. La deliberazione del 13 ottobre 1989 e' altresi' modificata ed integrata nel seguente modo: al punto 2), primo capoverso, dopo le parole "alle iniziative produttive di beni e servizi" e' aggiunto "- escluse quelle attinenti ai centri commerciali -"; al secondo capoverso nel punto 2 le parole "che prevedono investimenti fissi superiori a 32 miliardi di lire" sono sostituite da "che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 8, lettera b), della legge n. 64/1986"; al punto 3) e' aggiunto il seguente comma: "L'applicabilita' delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 181/1989 e la conseguente ammissibilita' dell'iniziativa al contributo di cui all'art. 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 si estende anche alle variazioni dei progetti che dovessero comportare investimenti non superiori al 25 per cento dell'investimento iniziale"; il comma 4 del punto 6) e' sostituito dal seguente: "La somma di 200 miliardi attribuita alla SPI sara' evidenziata dalla stessa societa' in una specifica voce denominata 'contributi ai sensi della legge n. 181/1989' da inserire nell'ambito dei mezzi propri. Ai fini della determinazione delle somme occorrenti alla realizzazione del programma di promozione industriale - da erogarsi secondo le modalita' di cui all'art. 8, comma 6 - il Ministro delle partecipazioni statali dovra' tener conto anche dei rimborsi dei capitali relativi ai prefinanziamenti e finanziamenti concessi dalla SPI". 3. Per gli interventi previsti nel punto 4) della deliberazione del 12 aprile 1990, da realizzarsi nell'area di Lovere (Bergamo), l'ambito territoriale di riferimento, costituito dalla provincia di appartenenza di Lovere, e' esteso all'area dei comuni di altra provincia ma della stessa regione ubicati entro trenta chilometri di raggio calcolati in linea d'aria dal centro urbano del comune di Lovere. L'ambito di riferimento e' individuato dalla mappa e dal relativo elenco di comuni ivi compresi, di cui all'allegato 1 della presente delibera. Roma, 20 dicembre 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO