IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  decreto-legge  1›  aprile 1989, n. 120, convertito nella
legge  15 maggio 1989, n. 181, che prevede misure di sostegno sociale
e  di  reindustrializzazione  nelle  aree  interessate al processo di
ristrutturazione della siderurgia pubblica;
  Viste  le proprie delibere del 13 ottobre 1989 e del 12 aprile 1990
con    le    quali    sono   state   impartite   direttive   per   la
reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica;
  Vista  la  relazione  sullo  stato  di  attuazione del programma di
reindustrializzazione  delle  aree di crisi siderurgica trasmessa, ai
sensi  dell'art.  8,  comma  11,  della  legge  soprarichiamata,  dal
Ministro delle partecipazioni statali in data 20 ottobre 1990;
  Viste  le  note  del 23 ottobre, 14 novembre e del 13 dicembre 1990
con  le  quali il Ministro delle partecipazioni statali, in relazione
ad  alcuni  problemi  emersi  in  sede operativa, ha proposto al CIPI
modifiche ed integrazioni alle deliberazioni sopraindicate;
  Ravvisata    l'esigenza    di    aggiornare    il    programma   di
reindustrializzazione  e  nello  stesso  tempo  di indicare le misure
idonee a conferire piena operativita' alle iniziative ivi previste;
  Su  proposta del Ministro delle partecipazioni statali d'intesa per
quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno;
                             Prende atto
della   relazione   sullo   stato  di  attuazione  del  programma  di
reindustrializzazione  delle  aree  di  crisi siderurgica invitando i
Ministri   delle   partecipazioni  statali,  del  lavoro  e  per  gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  a fornire al Comitato gli
elementi  utili  alla  valutazione  complessiva  dell'efficacia degli
strumenti  pubblici  adottati  per  la  promozione  delle  iniziative
produttive  e  per  il  recupero dei livelli occupazionali nelle aree
siderurgiche, in rispondenza a quanto previsto dall'art. 8, comma 11,
della legge n. 181/1989.
                              Delibera:
  1.  Il  programma  speciale  di reindustrializzazione delle aree di
crisi  siderurgica,  comprendente  le  iniziative produttive promosse
dalle   societa'  del  Gruppo  IRI  indicate  nell'allegato  1  della
deliberazione  del  13  ottobre  1989,  e'  aggiornato  nei  seguenti
termini:
   i progetti della societa' Aeritalia "Revisione motori e componenti
velivoli  commerciali"  e  "Revisione accessori aviomotoristici" sono
unificati  in  un  nuovo  progetto "Revisione motori ed accessori per
velivoli  commerciali"  che richiede investimenti per 110 miliardi di
lire e 195 addetti;
   l'iniziativa  della societa' Italimpianti "Servizi di manutenzione
alle  imprese"  sara'  localizzata  nel  comune di San Giorgio Jonico
(Taranto);
  2.  La  deliberazione del 13 ottobre 1989 e' altresi' modificata ed
integrata nel seguente modo:
   al  punto  2),  primo  capoverso,  dopo le parole "alle iniziative
produttive di beni e servizi" e' aggiunto "- escluse quelle attinenti
ai centri commerciali -";
   al  secondo  capoverso  nel  punto  2  le  parole  "che  prevedono
investimenti  fissi  superiori a 32 miliardi di lire" sono sostituite
da  "che  comportano  investimenti eccedenti il limite massimo di cui
all'art. 9, comma 8, lettera b), della legge n. 64/1986";
   al punto 3) e' aggiunto il seguente comma:
  "L'applicabilita' delle agevolazioni finanziarie previste dall'art.
6,   secondo   comma,  della  legge  n.  181/1989  e  la  conseguente
ammissibilita'  dell'iniziativa  al  contributo  di  cui all'art. 74,
primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978
si   estende   anche  alle  variazioni  dei  progetti  che  dovessero
comportare    investimenti    non   superiori   al   25   per   cento
dell'investimento iniziale";
   il comma 4 del punto 6) e' sostituito dal seguente:
  "La  somma  di  200  miliardi attribuita alla SPI sara' evidenziata
dalla stessa societa' in una specifica voce denominata 'contributi ai
sensi  della  legge  n.  181/1989'  da inserire nell'ambito dei mezzi
propri.  Ai  fini  della  determinazione  delle somme occorrenti alla
realizzazione  del  programma di promozione industriale - da erogarsi
secondo  le  modalita' di cui all'art. 8, comma 6 - il Ministro delle
partecipazioni  statali  dovra'  tener  conto  anche dei rimborsi dei
capitali  relativi ai prefinanziamenti e finanziamenti concessi dalla
SPI".
  3. Per gli interventi previsti nel punto 4) della deliberazione del
12  aprile  1990,  da  realizzarsi  nell'area  di  Lovere  (Bergamo),
l'ambito  territoriale  di riferimento, costituito dalla provincia di
appartenenza  di  Lovere,  e'  esteso  all'area  dei  comuni di altra
provincia  ma della stessa regione ubicati entro trenta chilometri di
raggio  calcolati  in  linea  d'aria  dal centro urbano del comune di
Lovere.
  L'ambito  di  riferimento e' individuato dalla mappa e dal relativo
elenco  di  comuni ivi compresi, di cui all'allegato 1 della presente
delibera.
   Roma, 20 dicembre 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO