IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1991;
                               Decreta:
  Per   il   14   febbraio   1991   e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore  a  novanta  giorni  con scadenza il 15 maggio 1991 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 4.250 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1991.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui
alla lettera a) dell'art.  19  puo'  essere  presentata  fino  ad  un
importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del  Ministero
del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di  categoria,  degli  istituti  di credito speciale e delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale 31 dicembre 1990.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31
dicembre  1990  saranno  utilizzate  per  le  quote  di  assegnazione
inferiori al miliardo di lire.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non  oltre
le  ore  12  del  giorno  8  febbraio  1991,  con  l'osservanza delle
modalita' stabilite nell'art. 9 del citato  decreto  ministeriale  31
dicembre 1990.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 5 febbraio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1991
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 399