IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista  la  legge  22  dicembre  1975, n. 685, come modificata dalla
legge  26  giugno 1990, n. 162, e in particolare, l'art. 98, il quale
prevede che, mediante decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, siano definite le modalita' di
redazione  della  relazione  per  la  verifica  del  trattamento  dei
soggetti  tossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento
o  di  sospensione  dell'esecuzione  della pena ai sensi della citata
legge;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 6 dicembre 1990;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 1100/II/186 del 17 dicembre 1990);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La  relazione  sulla  verifica  del trattamento dei soggetti in
regime   di   sospensione   del   procedimento   o   di   sospensione
dell'esecuzione  della  pena  ai sensi della legge 26 giugno 1990, n.
162,  e'  redatta  a  cura  del  coordinatore  sanitario  dell'unita'
sanitaria  locale,  previa raccolta e valutazione dei dati necessari,
presso  le  strutture ove il soggetto ha effettuato o sta effettuando
il trattamento.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui descritti.
          Note alle premesse:
             -   La   legge   n.  685/1975  reca:  "Disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope.  Prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Si
          trascrive il  testo  del  relativo  art.   98,  cosi'  come
          sostituito dall'art. 29 della legge n. 162/1990:
             "Art.   98   (Verifica  del  trattamento  in  regime  di
          sospensione del procedimento). - 1. Per tutti i soggetti il
          cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione
          del procedimento o  di  sospensione  dell'esecuzione  della
          pena   ai  sensi  della  presente  legge,  viene  trasmessa
          dall'unita' sanitaria locale competente per territorio,  su
          richiesta  dell'autorita'  che  ha disposto la sospensione,
          una relazione secondo modalita' definite  con  decreto  del
          Ministro  della  sanita',  di  concerto  con il Ministro di
          grazia  e  giustizia,   relativamente   all'andamento   del
          programma,  al  comportamento  del  soggetto e ai risultati
          conseguiti  a  seguito  della  ultimazione  del   programma
          stesso,  in  termini  di  cessazione  di  assunzione  delle
          sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della  presente
          legge".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  Conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  La  relazione  sulla  verifica  del  trattamento  dei
          soggetti in regime di sospensione  del  procedimento  o  di
          sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della legge
          26 giugno 1990, n.  162, e' quella di cui  all'articolo  di
          legge riportato nelle note alle premesse.