IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
  Visto  l'art.  189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con  regio  decreto  27  luglio   1934,   n.   1265,   e   successive
modificazioni;
  Visto  il  regolamento  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;
  Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Ritenuta l'opportunita' di assoggettare alla disciplina dei presidi
medico-chirurgici i profilattici maschili;
  Sentito  l'Istituto  superiore di sanita' ed il Consiglio superiore
di sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  produzione,  il commercio e l'importazione dei profilattici
maschili sono sottoposti alla disciplina prevista dall'art.  189  del
testo  unico  delle  leggi  sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e  dal  regolamento
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986,
n. 128.
  2.  Quale  profilattico  maschile  si  intende  una  guaina sottile
flessibile da utilizzare durante i rapporti sessuali.
  3. I prodotti di cui al precedente comma 1 appartengono alla classe
C di cui all'art. 2  del  regolamento  citato.  Ad  essi  si  applica
l'"autorizzazione  per  prodotto"  prevista  dall'art. 4 dello stesso
regolamento.