IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  62  della  legge  7  agosto  1973,  n.  519, recante
modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto
superiore di sanita';
  Visto  il  proprio  decreto  29  aprile  1982, concernente il nuovo
regolamento  interno  per  l'organizzazione   ed   il   funzionamento
dell'Istituto superiore di sanita', e successive modificazioni;
  Visto  il  proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, che approva la
riformulazione del suddetto regolamento interno;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista   la   proposta  del  comitato  amministrativo  dell'Istituto
medesimo in  data  14  febbraio  1990  relativa  all'istituzione  del
servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro;
  Vista  la  successiva proposta del medesimo comitato amministrativo
in  data  1   marzo  1990  relativa  alle  unita'  di  personale   da
contingentare al predetto Servizio;
  Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;
  Ritenuto di accogliere le proposte del comitato amministrativo;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 30 ottobre 1990;
  Vista  la  previa  comunicazione  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, effettuata in data 16 novembre 1990, ai sensi dell'art.  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  pertanto  la  necessita'  di  apportare le conseguenti
variazioni al citato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                 REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE
          DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO
 
                               Art. 1.
 
  All'art.  34  del  decreto  ministeriale  21 novembre 1987, n. 528,
indicato nelle premesse, viene aggiunto il seguente articolo:
 Art.  34-bis  (Servizio  di  prevenzione  e sicurezza del lavoro). -
Consulenza e controllo finalizzati alla sicurezza  nei  laboratori  e
servizi;
  Realizzazione  degli  strumenti  atti a garantire gli interventi di
pronto soccorso;
  Predisposizione  di  piani  operativi  per specifiche situazioni di
emergenza;
  Sorveglianza fisica e medica nel settore della radioprotezione;
  Acquisizione, distribuzione e cura di materiali ed attrezzature per
l'igiene e la sicurezza del lavoro;
  Controlli    di    legge    negli   ambienti   sanitari   (settori:
radioprotezione, RMN, ultrasuoni).
  Ripartizione,  ai  soli  fini delle esigenze di servizio, dei posti
stabiliti in organico per le carriere tecniche:
   ricercatori: 1;
   assistenti tecnici: 2;
   aiutanti tecnici: 3.
 
          AVVERTENZE:
             Il  testo  delle note qui pubblicate e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 62 della legge n.
          519/1973 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 25
          agosto 1973), relativamente alla parte in cui disciplina la
          procedura per  l'emanazione  del  regolamento  interno  per
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto superiore
          di sanita' e per i relativi successivi aggiornamenti:
             "Con  decreto  del  Ministro per la sanita', su proposta
          del comitato amministrativo e, per le  materie  di  cui  al
          punto  4  del  quarto  comma  dell'art.  13,  del  comitato
          scientifico,  sentito  il  consiglio   dei   direttori   di
          laboratorio,  viene  emanato, entro un anno dall'entrata in
          vigore della presente legge,  il  regolamento  interno  per
          l'organizzazione  ed il funzionamento dell'Istituto; con le
          stesse modalita' si provvede ai successivi  aggiornamenti".
             -  Il  D.M.  n.  528/1987  recante  "Riformulazione  del
          regolamento   interno   per    l'organizzazione    ed    il
          funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'", e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29  dicembre
          1987.
             -   L'art.   17,   comma  3,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di governo ed ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbono recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.