A tutti i Ministeri - Gabinetto
                                  Alle Aziende e alle amministrazioni
                                  dello Stato ad ordinamento autonomo
                                  - Direzione generale
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici di cui all'art. 3 del
                                  decreto    del   Presidente   della
                                  Repubblica n. 68 del 1986  (per  il
                                  tramite  dei  Ministeri vigilanti e
                                  degli  organismi  nazionali   degli
                                  ordini e dei collegi professionali)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione   compresi   nel
                                  comparto  di  cui  all'art.  7  del
                                  decreto   del   Presidente    della
                                  Repubblica  n.  68 del 1986 (per il
                                  tramite dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  Ai consorzi per le aree di sviluppo
                                  industriale (per il  tramite  della
                                  FICEI)
                                  Alle unita' sanitarie locali (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali (per il tramite  delle
                                  regioni)
                                  Ai comuni (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Alle province (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Alle comunita' montane (per il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle camere di commercio, industria
                                  ed  artigianato  (per  il   tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                  Agli  istituti autonomi per le case
                                  popolari    (per     il     tramite
                                  dell'ANIACAP)
                                  Al Consiglio di Stato -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia  e   del   lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                   All'I.S.T.A.T. - Direzione
                                  generale
                                  All'A.N.C.I. - Direzione generale
                                  All'U.P.I. - Direzione generale
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  All'ANIACAP
                                  Alla  Federazione italiana consorzi
                                  ed  enti   di   industrializzazione
                                  (FICEI)
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                    Segretariato generale
                                    Dipartimento affari giuridici e
                                  legislativi
                                    Ufficio del coordinamento
                                  amministrativo
                                    Dipartimento degli affari
                                  regionali
                                  Ai commissari di Governo delle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario dello Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella  regione  Valle
                                  d'Aosta
                                  Al commissario del Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai  prefetti  della Repubblica (per
                                  il    tramite     del     Ministero
                                  dell'interno)
  Questo   Dipartimento,   avvalendosi  dei  poteri  di  indirizzo  e
coordinamento attribuitigli in materia di pubblico impiego  dall'art.
27  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93 (legge quadro sul pubblico
impiego), e in adempimento delle  norme  contenute  nell'art.  1  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 in
materia  di  coordinamento   delle   iniziative   di   pianificazione
informatica    della    pubblica   amministrazione,   nonche'   delle
disposizioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro contenute
nei  recenti  accordi  di  lavoro  del personale appartenente ai vari
comparti di contrattazione pubblica, ritiene opportuno fornire alcune
linee  guida  per  indirizzare i responsabili dei sistemi informativi
delle  pubbliche  amministrazioni  verso  il  migliore  impiego   del
personale  adibito  all'uso di apparecchiature informatiche dotate di
schermo alfanumerico o grafico. Cio'  sotto  il  duplice  profilo  di
igiene e sicurezza e di efficienza dell'organizzazione del lavoro.
  Tali  linee  sono state redatte con la collaborazione dei Ministeri
del lavoro e della previdenza sociale e della  sanita',  dell'ISPESL,
della  commissione  consultiva  permanente  per  la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro (ex art. 393 e seguenti  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955) e della
commissione   per   il   coordinamento   normativo    e    funzionale
dell'informatica nella pubblica amministrazione.
 1) Campo di applicazione.
   A)  Le  presenti  linee  guida riguardano l'uso di apparecchiature
dotate di schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal  tipo  di
presentazione   visiva  utilizzato,  quali  videoterminali,  personal
computer o assimilati, sistemi di scrittura o  altre  apparecchiature
per  l'elaborazione  di  dati,  testi  o immagini che impieghino tale
dispositivo.
   B) Sono esclusi:
   macchine calcolatrici;
   registratori di cassa;
   macchine  di  videoscrittura  senza  schermo,  ancorche' dotate di
dispositivi di parziale visualizzazione del testo;
   pannelli  di  controllo quali, ad esempio, quelli utilizzati nelle
cabine di regia o negli elaboratori di processi;
   apparecchiature che prevedano l'utilizzazione diretta da parte del
pubblico;
   sistemi  denominati  "portatili"  quando  non  utilizzati  in  via
continuativa nel posto di lavoro.
2) Identificazione dei soggetti.
  Destinatario  delle  presenti  disposizioni  e'  il personale della
pubblica amministrazione che opera utilizzando, in via  continuativa,
le  apparecchiature  di  cui  al precedente punto 1), lettera A), per
almeno quattro ore al giorno.
3) Orario di lavoro.
  L'utilizzazione   continuativa   delle   predette   apparecchiature
comporta la necessita' di prevedere interruzioni  nel  loro  impiego;
peraltro  l'estrema varieta' delle loro caratteristiche nelle diverse
realta' lavorative e la conseguente eterogeneita' delle modalita'  di
utilizzo  rende  indispensabile  che  detto  personale  debba  essere
adibito ad attivita' lavorative  diverse  per  un  periodo  di  dieci
minuti non cumulabili per ogni ora di lavoro.
4) Informazioni e formazione del personale.
  Ogni  dipendente, prima di essere adibito alla specifica attivita',
deve ricevere un'adeguata formazione sulle modalita' di utilizzazione
delle predette apparecchiature e informazioni sulla sicurezza e sulla
salute connesse con il posto di lavoro. Deve venire aggiornato  sulle
predette  modalita'  ogni  volta  che  l'organizzazione  del posto di
lavoro viene modificata in modo sostanziale.
  A  ciascun  dipendente  inoltre  debbono  essere  consegnate  guide
pratiche illustrative del comportamento da tenere durante  l'utilizzo
delle  apparecchiature  al  fine  di  evitare  una condotta che possa
ledere la sua integrita' fisica.
5) Sorveglianza sanitaria.
  Oltre   al   requisito   dell'idoneita'   fisica   all'espletamento
dell'attivita'  lavorativa,  e'   richiesto   al   dipendente   anche
un'apposita     idoneita'    visiva    da    accertarsi,    a    cura
dell'amministrazione,  attraverso  la  competente  unita'   sanitaria
locale,  all'atto  dell'impiego a lavori con l'utilizzo di una o piu'
delle apparecchiature precedentemente descritte.
  Per  tale  personale  va  prevista  una  visita  oculistica  almeno
triennale relativa alla funzione visiva correlata  alla  specificita'
della  mansione. Dopo i quarantacinque anni di eta' del dipendente la
visita va effettuata  ogni  due  anni  o  per  intervalli  minori,  a
richiesta dell'interessato, quando egli abbia fondati sospetti di una
sopravvenuta alterazione della propria funzione visiva. Tutto cio' al
fine di evidenziare eventuali patologie ancora allo stato latente che
potrebbero venire aggravate dall'impegno visivo.
6) Caratteristiche tecniche delle apparecchiature.
  I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione ed una
forma chiara, una grandezza sufficiente in  relazione  alla  distanza
operativa  di  visione  piu'  frequente;  vi  deve  essere uno spazio
adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine  sullo  schermo  deve
essere   stabile,   esente   da   sfarfallamenti  o  da  altre  forme
d'instabilita'.
  Il  contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo deve essere
facilmente regolabile da parte dell'utilizzatore.
  Lo   schermo  deve  essere  girevole,  inclinabile  e  mobile  onde
adattarsi alle esigenze dell'utilizzatore e  deve  essere  esente  da
riflessi e riverberi.
  La  tastiera deve essere inclinabile e distaccata dallo schermo per
evitare al dipendente una posizione stancante per  le  braccia  e  le
mani.  La  tastiera  deve  avere  una  superficie  opaca ad evitare i
riflessi.
  Le  amministrazioni  dovranno provvedere all'atto dell'acquisizione
delle  apparecchiature  in  oggetto  a   richiedere   alle   societa'
fornitrici  una  specifica  dichiarazione  sulle  radiazioni emesse e
sulla non nocivita' delle stesse rilasciata da istituzioni  pubbliche
o  private,  italiane  o  internazionali  (preferibilmente europee) e
specializzate in tal campo.
  La  documentazione di cui sopra sara' dalle amministrazioni statali
inoltrata al Provveditorato generale dello Stato che provvedera' alla
registrazione  ed al controllo della stessa, in collaborazione con il
Dipartimento della funzione pubblica, con l'Istituto superiore  della
sanita' e con il Ministero della sanita'.
  Il  Provveditorato  generale  dello  Stato consegnera', a richiesta
delle imprese  fornitrici  o  delle  singole  amministrazioni,  copia
dell'avvenuta  registrazione  delle  dichiarazioni  con  le eventuali
osservazioni formulate.
  Le  osservazioni  o  le  raccomandazioni  saranno vincolanti per le
amministrazioni stesse a tutela della salute dei  lavoratori  addetti
alle apparecchiature in oggetto.
7) Requisiti minimi del posto di lavoro.
  Lo   spazio   attorno  alla  tastiera  deve  essere  sufficiente  a
consentire un appoggio per le mani e l'avambraccio dell'utilizzatore.
  Il  tavolo  di  lavoro  deve avere una superficie poco riflettente,
essere  di  dimensioni  sufficienti   per   permettere   una   idonea
disposizione  dello  schermo,  della  tastiera,  dei  documenti e del
materiale accessorio all'uso dell'apparecchiatura.  Il  supporto  dei
documenti,  ove  occorrente,  deve trovarsi sul tavolo, possibilmente
allo  stesso  livello  dello  schermo,  onde  ridurre  al  massimo  i
movimenti della testa e degli occhi.
  Il    sedile    di   lavoro   deve   essere   stabile,   permettere
all'utilizzatore liberta' di movimento e posizione comoda; deve avere
altezza   regolabile   e   schienale   regolabile  in  altezza  e  in
inclinazione.
  L'illuminazione  dell'ambiente deve permettere condizioni di lavoro
soddisfacenti e un contrasto adeguato tra lo schermo e l'ambiente.
  L'apparecchiatura  deve  essere  posizionata in modo da impedire la
presenza di riflessi creati sullo schermo da fonti di  luce  naturale
e/o artificiale collocate in modo inidoneo.
  In  particolare  e'  da  evitare  la  luce  naturale  diretta  e la
posizione del video di fronte  a  fonti  luminose  quali  finestre  o
simili  nonche'  ad attrezzature o pareti di colore chiaro, salvo che
tali  punti  di  luce  siano  muniti  di  opportuni  dispositivi   di
regolazione.
  Il   livello   di   rumore,  in  presenza  di  stampanti  ed  altre
apparecchiature,deve essere tale da non distrarre l'attenzione  e  da
non ostacolare la parola.
  Per  quanto  riguarda  il microclima occorre creare e mantenere una
condizione confortevole.
  Le attrezzature appartenenti al posto di lavoro non devono produrre
un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo.
  Il grado di umidita' deve essere soddisfacente.
 8) Raccomandazioni finali.
  Il  software  deve  essere  adeguato  alla mansione da svolgere, di
facile uso e, se del caso, adattabile al livello di conoscenza  e  di
esperienza dell'utilizzatore; i principi dell'ergonomia devono essere
applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da  parte
dell'uomo.
  Ai  sopraelencati  requisiti  deve  rispondere  qualsiasi  posto di
lavoro pubblico con uso di apparecchiature di cui al precedente punto
1,  lettera  A), fatta eccezione per quelle particolari attivita' per
le quali sia tecnicamente inopportuna l'applicazione di  uno  o  piu'
dei requisiti predetti.
  L'adeguamento   alla   presente   direttiva,   mentre  puo'  essere
realizzato tempestivamente per  i  nuovi  ambienti  di  lavoro,  puo'
comportare,  invece,  difficolta'  per  le  installazioni  esistenti;
pertanto dovra' essere effettuato con la necessaria gradualita'.
  Per  quanto  attiene le apparecchiature EDP, la rapida obsolescenza
tecnologica cui le stesse vanno soggette puo' costituire, di per se',
una utile e tempestiva occasione di adeguamento.
                                                 Il Ministro: GASPARI