IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  25  marzo  1985,  n.  121,  recante  ratifica  ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato  a  Roma
il  18  febbraio  1984,  che  apporta  modificazioni  al   Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica  italiana  e  la
Santa Sede; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'art. 69 della legge 1  aprile  1981,  n.  121,  riguardante
l'assistenza religiosa  al  personale  della  Polizia  di  Stato  che
risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 1990; 
  Sulla proposta del Ministro dell'interno; 
                              Decreta: 
  Piena ed intera esecuzione  e'  data  all'intesa  fra  il  Ministro
dell'interno e il Presidente della  Conferenza  episcopale  italiana,
firmata  il  21  dicembre  1990,  che  stabilisce  le  modalita'  per
assicurare l'assistenza spirituale  al  personale  della  Polizia  di
Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 17 gennaio 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno 
                                  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1991 
 Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 15 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse del decreto:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi,  di  emanare  i  decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  La  legge  n.  121/1985,  di  ratifica  ed esecuzione
          dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica  italiana  -
          con  protocollo  addizionale  firmato a Roma il 18 febbraio
          1984,   che   "apporta    modificazioni    al    Concordato
          lateranense",   prevede,   all'art.  11,  che  l'assistenza
          spirituale  alle  Forze  di  Polizia  e'  assicurata,   nel
          rispetto  dei  principi  costituzionali,  da  ecclesiastici
          nominati   dalle   autorita'   italiane   competenti,    su
          designazione dell'Autorita' ecclesiastica.
             -    La    legge   n.   400/1988   recante   "Disciplina
          dell'attivita' di Governo ed ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri" all'art. 2, comma 3, lettera
          i), dispone:
             "Sono  sottoposti  alla  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri:
                                   (omissis);
              i)  gli  atti  concernenti i rapporti tra lo Stato e la
          Chiesa cattolica, di cui all'art. 7 della Costituzione".
             -  L'art.  69  della  legge  n. 121/1981, concernente il
          "Nuovo ordinamento della Polizia di Stato", stabilisce  che
          "al  personale  della  Polizia  di  Stato,  che  risieda in
          alloggi collettivi di  servizio  o  scuole,  e'  assicurata
          l'assistenza  religiosa  senza  fare  ricorso ai cappellani
          militari".
            Note all'intesa:
             -  Per  l'art. 11 dell'accordo di revisione Stato-Chiesa
          con protocollo addizionale, in data 18  febbraio  1984,  si
          veda   nelle  note  alle  premesse  del  decreto,  dove  e'
          riportata la legge n. 121/1985 di ratifica dell'accordo.
             -  Per l'art. 69 della legge n. 121/1981, riguardante il
          nuovo ordinamento della Polizia di Stato, di cui all'art. 1
          dell'intesa,  ed  11 dell'accordo 18 febbraio 1984, si veda
          nelle note alle premesse del decreto.
             -  Il  canone  566 del codice di diritto canonico di cui
          all'art. 8, secondo comma, dispone:
             "E'  opportuno che il cappellano sia fornito di tutte le
          facolta' che richiede una ordinata cura pastorale. Oltre  a
          quelle  che  vengono  concesse dal diritto particolare o da
          una delega speciale, il cappellano, in forza  dell'ufficio,
          ha  la facolta' di udire le confessioni dei fedeli affidati
          alle sue cure, di predicare loro la parola di Dio,  nonche'
          di conferire il Sacramento della Confermazione.
             Negli  ospedali,  nelle carceri e nei viaggi in mare, il
          cappellano ha inoltre la  facolta',  esercitabile  solo  in
          tali  luoghi,  di  assolvere dalle censure latae sententiae
          non riservate ne' dichiarate, fermo  restando  tuttavia  il
          disposto del canone 976".
             Canone  976:  "Ogni  sacerdote,  anche  se  privo  della
          facolta' di ricevere le confessioni, assolve validamente  e
          lecitamente  tutti  i  penitenti,  da  qualsiasi  censura e
          peccato, anche quando sia presente un sacerdote approvato".
             - L'art. 24, comma primo, della legge n. 222/1985 di cui
          all'art.  12 dell'intesa, dispone:
             "Dal   1   gennaio  1987,  ogni  istituto  provvede,  in
          conformita'  allo  statuto,  ad  assicurare,  nella  misura
          periodicamente   determinata  dalla  Conferenza  episcopale
          italiana, il congruo e dignitoso  sostentamento  del  clero
          che  svolge  servizio in favore della diocesi, salvo quanto
          previsto dall'art. 51".
             - L'art. 51, commi quarto, quinto e sesto della legge n.
          222/1985 dispone:
             "Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale
          italiana assume, in conformita' al titolo II delle presenti
          norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i
          contributi e concorsi che vengono ad  essa  corrisposti  ai
          sensi dell'art. 50, terzo comma, assicurando in particolare
          la remunerazione dei titolari  degli  uffici  ecclesiastici
          congruati.
             Nei medesimi anni potra' essere avviato il nuovo sistema
          di sostentamento del clero anche per  gli  altri  sacerdoti
          che  svolgono  servizio  in  favore  delle diocesi, a norma
          dell'art. 24.
             Dal  1  gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle
          presenti norme si applicano, comunque, a tutti i  sacerdoti
          che svolgono servizio in favore della diocesi".
             -  L'art.  25, comma secondo, della precitata legge e di
          cui all'art. 13, primo, secondo e terzo comma, dell'intesa,
          dispone  che  l'Istituto  centrale per il sostentamento del
          clero, opera su tale remunerazione le  ritenute  fiscali  e
          versa  anche,  per  i  sacerdoti  che  vi  siano  tenuti, i
          contributi previdenziali ed assistenziali,  previsti  dalle
          leggi vigenti".