IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, concernente la disciplina del
trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;
  Visto il regolamento per la vigilanza igienica del latte  destinato
al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  maggio 1988, n. 212, relativo
all'attuazione della direttiva  n.  85/397/CEE  del  5  agosto  1985,
concernente  problemi  sanitari  e  di polizia sanitaria negli scambi
intracomunitari di latte trattato termicamente;
  Visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio del  29  giugno
1971  che  fissa  le  disposizioni  complementari dell'organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte  e  dei  prodotti  lattiero-
caseari  per  i  prodotti  della  voce  04.01  della tariffa doganale
comune;
  Vista la direttiva CEE/89/362 del 26  maggio  1989,  relativa  alle
condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte;
  Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita';
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 aprile 1991;
  Vista la comunicazione fatta in data 9 maggio  1991  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Requisiti generali
  1.  Il latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione
di "latte fresco pastorizzato di alta qualita'"  deve  rispondere  ai
seguenti requisiti:
    a)  provenire  da  vacche  che  soddisfino le condizioni generali
prescritte  per  la  produzione  del  latte  utilizzato  come   latte
alimentare   e   che   appartengano   ad   allevamenti   riconosciuti
ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi;
    b) provenire da aziende di produzione debitamente autorizzate che
soddisfino le condizioni generali di igiene riportate nell'allegato 1
del presente regolamento;
    c) provenire da vacche e da  aziende  di  produzione  controllate
periodicamente  dal  servizio  veterinario  della  competente  unita'
sanitaria locale;
    d) oltre ad ottemperare  alle  prescrizioni  relative  all'igiene
della  mungitura, della raccolta, della manipolazione e del trasporto
del  latte  crudo  destinato  alla  produzione  di  latte  alimentare
trattato  termicamente  nonche'  all'igiene  del personale preposto a
tali operazioni, essere,  appena  munto,  immediatamente  filtrato  e
refrigerato  nell'apposito  locale alla temperatura massima di + 6 ›C
ed essere ivi conservato a tale temperatura o inferiore in attesa del
trasferimento direttamente allo stabilimento di trattamento termico;
    e)  non  aver  subito alcuna addizione ne' alcuna sottrazione nei
componenti naturali;
    f) soddisfare ai requisiti di composizione  ed  igienico-sanitari
riportati nell'allegato 2 del presente regolamento;
    g)  essere  conservato  e  trattato separatamente o in un momento
diverso dal  normale  latte  alimentare  presso  lo  stabilimento  di
trattamento  termico destinatario e annotato in un registro di carico
e scarico, vidimato dalla  autorita'  locale  competente,  dal  quale
risulti  il quantitativo giornaliero di latte in arrivo, l'azienda di
produzione di provenienza ed il quantitativo lavorato.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse del decreto:
             - La legge 3 maggio 1989, n. 169, concerne la disciplina
          del  trattamento  e  della  commercializzazione  del  latte
          alimentare  vaccino.    L'art.  4,  comma  2, di tale legge
          prescrive:  "Il  latte  fresco  pastorizzato  puo'   essere
          definito  'latte  fresco  pastorizzato  di  alta  qualita''
          qualora  venga  ottenuto   da   latte   crudo   proveniente
          direttamente  dalla  stalla  ovvero  da  centri di raccolta
          cooperativi  o  consortili,   avente   le   caratteristiche
          igieniche e di composizione, con particolare riferimento al
          contenuto  di  proteine,  di  grasso,  di  carica batterica
          totale e di numero  di  cellule  somatiche,  stabilite  con
          decreto  del  Ministro  della  sanita'  di  concerto con il
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
             - Il R.D. 9 maggio 1929,  n.  994,  detta  le  norme  di
          produzione  e di commercializzazione del latte destinato al
          consumo diretto.
             - Il D.M. 14  maggio  1988,  n.  212,  che  ha  recepito
          nell'ordinamento   legislativo   nazionale   la   direttiva
          85/397/CEE del 5  agosto  1985,  disciplina  le  condizioni
          sanitarie  che devono essere osservate nella produzione del
          latte destinato agli scambi intracomunitari.
             - Il regolamento CEE 1411/71 del 29 giugno 1971 fissa le
          regole nella commercializzazione del latte per  il  consumo
          diretto  ed,  in  particolare i contenuti di materia grassa
          per  i  tipi  di  latte  intero,  scremato  e  parzialmente
          scremato.
             -  La  direttiva  CEE/89/362 del 26 maggio 1989 fissa le
          condizioni igieniche  che  devono  essere  osservate  nelle
          aziende  di  produzione  (vaccherie)  in  cui si produce il
          latte crudo destinato agli scambi intracomunitari.
          Nota all'art. 1:
             - Le aziende di produzione (vaccherie) in cui si produce
          il  latte  crudo  destinato  alla   produzione   di   latte
          alimentare  trattato termicamente devono essere autorizzate
          dall'autorita' sanitaria locale (sindaco).