IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il regio decreto 26 aprile 1908, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 1908, con il quale e' stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca; Visti i regi decreti 30 settembre 1920, n. 8978, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1920, registro n. 23, foglio n. 9036, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 6 luglio 1921; 28 maggio 1934, n. 4865, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1934, registro n. 9, foglio n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1934, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suindicata provincia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 17, foglio n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 5 ottobre 1967, con il quale e' stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi; Ritenuto che la pratica per l'approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in parola, e' in corso di perfezionamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 92, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1990, registro n. 10, foglio n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 1991, con il quale sono stati approvati il quinto ed il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in argomento; Ritenuto che le pratiche per l'approvazione del settimo e ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca sono in corso di perfezionamento; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1989, n. 856, con il quale e' stata disposta la pubblicazione del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima; Visti gli atti dell'istruttoria, esperita su tale schema a norma di legge, dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni ne' osservazioni avverso lo schema del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di cui trattasi; Considerato che le manifestazioni idriche iscritte nel citato schema di elenco suppletivo, presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse, per cui e' necessario provvedere alla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche; Sentita la regione Toscana, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che ha espresso parere favorevole all'approvazione dell'elenco suppletivo in esame, con deliberazione n. 3 del 12 gennaio 1988; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 607 del 24 gennaio 1991; Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285; Decreta: E' approvato il nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca, giusta l'unito esemplare. Roma, 23 aprile 1991 Il Ministro: PRANDINI Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991 Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 246