IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  il  regio  decreto 26 aprile 1908, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 7 agosto 1908, con il quale e'  stato  approvato
l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca;
  Visti  i  regi  decreti 30 settembre 1920, n. 8978, registrato alla
Corte dei conti il 26 ottobre 1920, registro n. 23, foglio  n.  9036,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  158 del 6 luglio 1921; 28
maggio 1934, n. 4865, registrato alla Corte dei conti  il  28  giugno
1934,  registro  n.  9,  foglio  n.  66,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1934, con i quali sono stati approvati,
rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque
pubbliche della suindicata provincia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967,  n.
60,  registrato  alla  Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n.
17, foglio n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249  del  5
ottobre  1967,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il terzo elenco
suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi;
  Ritenuto che  la  pratica  per  l'approvazione  del  quarto  elenco
suppletivo  delle  acque  pubbliche  della provincia in parola, e' in
corso di perfezionamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990,  n.
92,  registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1990, registro n.
10, foglio n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  7  del  9
gennaio 1991, con il quale sono stati approvati il quinto ed il sesto
elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in argomento;
  Ritenuto  che  le  pratiche per l'approvazione del settimo e ottavo
elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca sono
in corso di perfezionamento;
  Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1989, n. 856, con il  quale
e'  stata  disposta la pubblicazione del nono elenco suppletivo delle
acque pubbliche della provincia medesima;
  Visti gli atti dell'istruttoria, esperita su tale schema a norma di
legge, dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni  ne'
osservazioni avverso lo schema del nono elenco suppletivo delle acque
pubbliche della provincia di cui trattasi;
  Considerato  che  le  manifestazioni  idriche  iscritte  nel citato
schema di elenco suppletivo, presentano indubbi caratteri  di  natura
pubblica,  data  la  loro  attitudine  ad  usi  di  pubblico generale
interesse, per cui e'  necessario  provvedere  alla  loro  iscrizione
nell'elenco delle acque pubbliche;
  Sentita  la  regione  Toscana, ai sensi dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8,  che  ha  espresso
parere  favorevole  all'approvazione dell'elenco suppletivo in esame,
con deliberazione n. 3 del 12 gennaio 1988;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto il parere del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  reso
con voto n. 607 del 24 gennaio 1991;
  Visti  gli  articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici, approvato con  regio  decreto  11  dicembre
1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n.
1285;
                              Decreta:
  E'  approvato il nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della
provincia di Lucca, giusta l'unito esemplare.
   Roma, 23 aprile 1991
                                                Il Ministro: PRANDINI
 Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 246