IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste le domande in data  1›  marzo  1989,  13  febbraio  1990,  29
gennaio,  26  febbraio e 5 marzo 1991 presentate dalla Bavaria vita -
Compagnia di assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Roma,  intese  ad
ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita
e  delle  relative  condizioni  speciali  di  polizza,  nonche' delle
condizioni regolanti l'assunzione di contratti senza visita medica  e
con visita medica senza test HIV;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste  le lettere n. 121072 e n. 121274 dell'11 e 20 marzo 1991 con
le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  le  domande
anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo,  le  seguenti  tariffe  di  assicurazione sulla vita e le
condizioni di polizza, nonche' le condizioni  regolanti  l'assunzione
di  contratti  senza visita medica e con visita medica senza test HIV
presentate dalla Bavaria vita - Compagnia  di  assicurazioni  S.p.a.,
con sede in Roma:
    1)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;
    2) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
    3)  tariffa  di  assicurazione temporanea per il caso di morte, a
premio unico comprese le condizioni di applicazione;
    4) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 3);
    5)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale decrescente annualmente di un importo costante pari  ad  1/n
del   capitale   iniziale,  a  premio  annuo  limitato,  comprese  le
condizioni di applicazione;
    6)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 5);
    7) tariffa di assicurazione temporanea per il  caso  di  morte  a
capitale  decrescente  annualmente di un importo costante pari ad 1/n
del capitale iniziale, a premio  unico,  comprese  le  condizioni  di
applicazione;
    8)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 7);
    9) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente  punto  5)  nell'ipotesi  di  decrescenza  sub-annuale del
capitale assicurato;
   10) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente  punto  7)  nell'ipotesi  di  decrescenza  sub-annuale del
capitale assicurato;
   11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso  di  morte  di
rendita  annuale  certa  in  caso  di  premorienza,  a  premio  annuo
limitato, comprese le condizioni di applicazione;
   12) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di  cui  al
precedente punto 11);
   13)  tariffa  di  assicurazione temporanea per il caso di morte di
rendita annuale  certa  in  caso  di  premorienza,  a  premio  unico,
comprese le condizioni di applicazione;
   14)  condizioni  speciali di assicurazione della tariffa di cui al
precedente punto 13);
   15) coefficienti da applicare ai tassi di premio  annuo  ed  unico
delle  tariffe di cui ai punti 5) e 11) per ottenere i corrispondenti
tassi delle relative forme  di  rendita  certa  con  rateazione  sub-
annuale;
   16)  coefficienti  da  applicare ai tassi di premio annuo ed unico
delle tariffe di cui ai punti 7) e 13) per ottenere i  corrispondenti
tassi  delle  relative  forme  di  rendita  certa con rateazione sub-
annuale;
   17) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso
di morte;
   18) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 17);
   19) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di
un  capitale  pagabile  in  caso  di  morte o di invalidita' totale e
permanente, comprese le condizioni di applicazione;
   20) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 19);
   21) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di
un  capitale  pagabile  in  caso  di  morte o di invalidita' totale e
permanente, comprese le condizioni di applicazione;
   22) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 21);
   23)  condizioni  speciali  di  polizza  regolanti la copertura del
rischio di invalidita' totale e permanente da applicare ai  contratti
individuali;
   24)  tariffe  di  assicurazione  a  vita  intera,  a  premio unico
(tariffa tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   25)  condizioni speciali di polizza, comprensiva della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 24);
   26)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui
al  precedente  punto  24)  allorquando  il premio corrisposto ecceda
l'importo di lire 5.000.000;
   27) tariffe di assicurazione  a  termine  fisso,  a  premio  annuo
costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   28)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di
cui al precedente punto 27) allorquando  il  premio  corrisposto  sia
superiore a L. 1.000.000;
   30)  tariffe  di  assicurazione  a  termine  fisso, a premio annuo
rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).
I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa  di  cui  al
precedente punto 27);
   31)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 30);
   32)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio da applicare a contratti di assicurazione a termine  fisso  di
cui  al  precedente  punto  30)  allorquando  il  premio inizialmente
corrisposto sia superiore a L. 700.000;
   33) tariffa di assicurazione temporanea per il  caso  di  morte  a
premio  ed  a  capitale  crescenti  annualmente  del  5% dell'importo
raggiunto, comprese le condizioni di applicazione;
   34) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 33);
   35)  assicurazione  temporanea  per  il caso di morte "garanzia di
famiglia-beneficio orfani", comprese le condizioni di applicazione;
   36) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 35);
   37)  tariffa  di  assicurazione  per  il  caso di morte del debito
residuo di rate temporanee certe, a premio annuo  costante  limitato,
comprese le condizioni di applicazione;
   38)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 37);
   39) tariffa di assicurazione per  il  caso  di  morte  del  debito
residuo  di  rate  temporanee  certe,  a  premio  unico,  comprese le
condizioni di applicazione;
   40) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 39);
   41)    condizioni   generali   di   polizza   per   contratti   di
capitalizzazione finanziaria a premio annuo;
   42) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio annuo per  il
pagamento di un capitale rivalutabile per polizze individuali;
   43)  condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di
rivalutazione, della tariffa di cui al precedente punto 42);
   44) condizioni di polizza regolanti le  assicurazioni  sulla  vita
assunte senza visita medica;
   45)  condizioni  di  polizza  per assicurazioni assunte con visita
medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali
di polizza in vigore.