IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 1 marzo 1989, 13 febbraio 1990, 29 gennaio, 26 febbraio e 5 marzo 1991 presentate dalla Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, nonche' delle condizioni regolanti l'assunzione di contratti senza visita medica e con visita medica senza test HIV; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere n. 121072 e n. 121274 dell'11 e 20 marzo 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza, nonche' le condizioni regolanti l'assunzione di contratti senza visita medica e con visita medica senza test HIV presentate dalla Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma: 1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione; 2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico comprese le condizioni di applicazione; 4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3); 5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione; 6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5); 7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7); 9) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato; 10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato; 11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione; 12) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 11); 13) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 14) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 13); 15) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di cui ai punti 5) e 11) per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub- annuale; 16) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di cui ai punti 7) e 13) per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub- annuale; 17) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte; 18) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 17); 19) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidita' totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione; 20) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 19); 21) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidita' totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione; 22) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 21); 23) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidita' totale e permanente da applicare ai contratti individuali; 24) tariffe di assicurazione a vita intera, a premio unico (tariffa tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 25) condizioni speciali di polizza, comprensiva della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 24); 26) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 24) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di lire 5.000.000; 27) tariffe di assicurazione a termine fisso, a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 28) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 27) allorquando il premio corrisposto sia superiore a L. 1.000.000; 30) tariffe di assicurazione a termine fisso, a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 27); 31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 30); 32) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 30) allorquando il premio inizialmente corrisposto sia superiore a L. 700.000; 33) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio ed a capitale crescenti annualmente del 5% dell'importo raggiunto, comprese le condizioni di applicazione; 34) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 33); 35) assicurazione temporanea per il caso di morte "garanzia di famiglia-beneficio orfani", comprese le condizioni di applicazione; 36) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 35); 37) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione; 38) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 37); 39) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 40) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 39); 41) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio annuo; 42) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio annuo per il pagamento di un capitale rivalutabile per polizze individuali; 43) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione, della tariffa di cui al precedente punto 42); 44) condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica; 45) condizioni di polizza per assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore.