IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1989; Ritenuta la necessita' di aggiornare le quote di surrogazione del personale delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese a terzi e quelle per l'uso degli automezzi di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite col predetto decreto ministeriale 6 ottobre 1988; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuate per loro conto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi: a) quota di surrogazione del personale: L. 194.500 giornaliere; per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota e' stabilita dividendo l'importo giornaliero per l'orario di lavoro previsto dagli accordi contrattuali ed e' applicata anche alle frazioni di ora; b) altri compensi spettanti al personale per lavoro straordinario, per servizio notturno, per missione: rimborso sulla base delle tariffe e diarie vigenti; c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse; d) quota d'uso degli automezzi di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (esclusa la quota di surrogazione per l'autista): 1) autovetture: spesa fissa giornaliera L. 10.200, spesa chilometrica L. 380; 2) veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 8.450, spesa chilometrica L. 300; 3) veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L. 11.100, spesa chilometrica L. 400; 4) veicoli da oltre 20 fino a 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 20.300, spesa chilometrica L. 450; 5) veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 45.040, spesa chilometrica L. 720; 6) veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa giornaliera L. 68.600, spesa chilometrica L. 1.040; 7) telebus: spesa fissa giornaliera L. 135.820, spesa chilometrica L. 1.040 (per i servizi filatelici si applicano le tariffe in vigore); e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato; f) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.