IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  19  del  codice  postale  e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n. 156;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  ottobre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1989;
  Ritenuta la necessita' di aggiornare le quote di  surrogazione  del
personale  delle  poste  e delle telecomunicazioni per le prestazioni
rese a terzi  e  quelle  per  l'uso  degli  automezzi  di  proprieta'
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite
col predetto decreto ministeriale 6 ottobre 1988;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I compensi dovuti  da  altre  amministrazioni  statali,  enti  e
privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuate
per   loro   conto   dall'Amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,  sono  calcolati  sulla  base  dei   sottoelencati
elementi:
    a)  quota  di surrogazione del personale: L. 194.500 giornaliere;
per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota e'
stabilita dividendo l'importo  giornaliero  per  l'orario  di  lavoro
previsto  dagli  accordi  contrattuali  ed  e'  applicata  anche alle
frazioni di ora;
    b)   altri   compensi   spettanti   al   personale   per   lavoro
straordinario,  per  servizio  notturno, per missione: rimborso sulla
base delle tariffe e diarie vigenti;
    c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056  per  mille
del costo iniziale delle apparecchiature stesse;
    d) quota d'uso degli automezzi di proprieta' dell'Amministrazione
delle   poste   e   delle  telecomunicazioni  (esclusa  la  quota  di
surrogazione per l'autista):
    1)  autovetture:  spesa  fissa  giornaliera  L.   10.200,   spesa
chilometrica L. 380;
    2)  veicoli  fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 8.450,
spesa chilometrica L. 300;
    3) veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera
L. 11.100, spesa chilometrica L. 400;
    4)  veicoli  da  oltre  20  fino  a  60  quintali:  spesa   fissa
giornaliera L. 20.300, spesa chilometrica L. 450;
    5)  veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 45.040,
spesa chilometrica L. 720;
    6) veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa  giornaliera  L.
68.600, spesa chilometrica L. 1.040;
    7)   telebus:   spesa   fissa   giornaliera   L.  135.820,  spesa
chilometrica L. 1.040 (per  i  servizi  filatelici  si  applicano  le
tariffe in vigore);
    e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai
prezzi correnti di mercato;
    f)  spese  generali:  15%  dell'ammontare complessivo degli oneri
sostenuti.