IL MINISTRO DELLA SANITA' Ravvisata l'importanza di disporre, ai vari livelli di governo del Servizio sanitario nazionale, di un flusso informativo relativo alla tipologia di assistenza erogata in tutti gli istituti ospedalieri sul territorio nazionale, quale supporto ai processi di valutazione, programmazione, gestione e controllo della attivita' ospedaliera, nonche' quale rilevazione sistematica di carattere epidemiologico; Considerato che tale flusso informativo si inserisce nell'ambito di realizzazione del Sistema integrato di controllo sui meccanismi di spesa (SICMES), prevista dal Piano sanitario nazionale per il triennio 1992-94; Rilevato che lo strumento di base per attivare tale flusso informativo e' costituito dalla scheda di dimissione ospedaliera, ossia da un modello per la rilevazione di un set predeterminato di dati relativi a ciascun dimesso dagli istituti di ricovero; Rilevato altresi' l'obbligo, previsto dall'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di definire con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera, al fine di garantire l'omogeneita' dei dati rilevati attraverso questa sull'intero territorio nazionale, cosi' da consentirne elaborazioni, aggregazioni e confronti a vari livelli; Considerato, inoltre, l'affidamento regolare e completo al Ministero della sanita' dell'indagine sui dimessi dagli istituti di cura, previsto dal Programma statistico nazionale 1992-94, applicativo del decreto-legge 6 settembre 1989, n. 322; Rilevata, pertanto, la necessita' di individuare la lista di informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale; Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale; Visti il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" ed il relativo decreto di attuazione, regio decreto n. 1631 del 30 settembre 1938 "Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali; l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969; il decreto del Ministro della sanita' 5 agosto 1977 "Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private" (art. 24) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private" (art. 35); Decreta: Art. 1. E' istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale. Entro il 30 giugno 1992 e' fatto obbligo a tutti gli istituti di cura pubblici e privati presenti sul territorio nazionale di adottare la scheda di dimissione ospedaliera, quale parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale.