IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Ravvisata  l'importanza di disporre, ai vari livelli di governo del
Servizio sanitario nazionale, di un flusso informativo relativo  alla
tipologia di assistenza erogata in tutti gli istituti ospedalieri sul
territorio  nazionale,  quale  supporto  ai  processi di valutazione,
programmazione, gestione e  controllo  della  attivita'  ospedaliera,
nonche' quale rilevazione sistematica di carattere epidemiologico;
  Considerato che tale flusso informativo si inserisce nell'ambito di
realizzazione  del  Sistema  integrato di controllo sui meccanismi di
spesa  (SICMES),  prevista  dal  Piano  sanitario  nazionale  per  il
triennio 1992-94;
  Rilevato  che  lo  strumento  di  base  per  attivare  tale  flusso
informativo e' costituito dalla  scheda  di  dimissione  ospedaliera,
ossia  da  un  modello per la rilevazione di un set predeterminato di
dati relativi a ciascun dimesso dagli istituti di ricovero;
  Rilevato altresi' l'obbligo, previsto dall'art. 58 della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833,  di definire con decreto del Ministro della
sanita', sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale,  il  contenuto
informativo  della  scheda  di  dimissione  ospedaliera,  al  fine di
garantire  l'omogeneita'  dei   dati   rilevati   attraverso   questa
sull'intero  territorio nazionale, cosi' da consentirne elaborazioni,
aggregazioni e confronti a vari livelli;
  Considerato,  inoltre,  l'affidamento  regolare   e   completo   al
Ministero  della  sanita' dell'indagine sui dimessi dagli istituti di
cura,  previsto   dal   Programma   statistico   nazionale   1992-94,
applicativo del decreto-legge 6 settembre 1989, n. 322;
  Rilevata,  pertanto,  la  necessita'  di  individuare  la  lista di
informazioni contenute nella scheda  di  dimissione  ospedaliera  che
costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale;
  Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale;
  Visti il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 "Approvazione del
testo  unico  delle  leggi  sanitarie"  ed  il  relativo  decreto  di
attuazione, regio decreto  n.  1631  del  30  settembre  1938  "Norme
generali  per  l'ordinamento  dei  servizi  sanitari  e del personale
sanitario degli ospedali; l'art. 7 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  128/1969;  il  decreto  del  Ministro della sanita' 5
agosto 1977 "Determinazione dei requisiti tecnici delle case di  cura
private"  (art.  24)  ed  il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  27  giugno  1986  "Atto  di   indirizzo   e   coordinamento
dell'attivita'  amministrativa  delle regioni in materia di requisiti
delle case di cura private" (art. 35);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' istituita la scheda di dimissione ospedaliera,  quale  strumento
ordinario  per  la  raccolta  delle  informazioni  relative  ad  ogni
paziente dimesso dagli istituti di ricovero  pubblici  e  privati  in
tutto il territorio nazionale.
  Entro  il  30  giugno 1992 e' fatto obbligo a tutti gli istituti di
cura pubblici e privati presenti sul territorio nazionale di adottare
la scheda di dimissione ospedaliera,  quale  parte  integrante  della
cartella  clinica,  di  cui  assume  le medesime valenze di carattere
medico-legale.