IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non sia obbligatoria l'emissione della fattura; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha introdotto un obbligo generalizzato di certificazione dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, mediante il rilascio di ricevuta fiscale ovvero di scontrino fiscale; Visto il comma 9 del medesimo art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene disposto, a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa, l'obbligo del rilascio di ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attivita' di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura; Visto il comma 10 del menzionato art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che demanda al Ministro delle finanze di determinare con propri decreti le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' relative al suo rilascio nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1980 che ha reso, tra l'altro, obbligatorio il rilascio delle ricevute fiscali per le operazioni effettuate da parrucchieri per signora; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1983 che ha esteso l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale ad altre categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1983; Ritenuto che l'obbligo della certificazione dei corrispettivi introdotto dal comma 1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' da considerare adempiuto, per le categorie indicate dal comma 9 dell'art. 12 della legge stessa, attraverso l'utilizzo di modelli di ricevuta fiscale previsti da precedenti decreti emanati in forza dell'art. 8 della legge n. 249/76; Decreta: Art. 1. Gli esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere per uomo, e gli esercenti attivita' di noleggio di beni mobili non tenuti all'obbligo della emissione della fattura debbono rilasciare ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ricevuta fiscale per ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio. Il documento di cui al comma precedente deve essere emesso, in duplice esemplare, utilizzando stampati sostanzialmente conformi all'allegato A al decreto ministeriale 28 gennaio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3 febbraio 1983, nel momento di ultimazione della prestazione per gli esercenti l'attivita' di barbiere e parrucchiere per uomo e nel momento della consegna del bene per gli esercenti l'attivita' di noleggio di beni mobili. Contestualmente, un esemplare deve essere consegnato al cliente. Nel caso di spedizione del bene dato in noleggio, la ricevuta fiscale deve essere emessa al momento della spedizione ed uno degli esemplari deve accompagnare il bene per essere consegnato al committente il servizio. Qualora il trasporto avvenga a mezzo di un vettore uno degli esemplari deve essere consegnato al vettore. La ricevuta fiscale, datata e numerata in ordine progressivo e per anno solare, anche con l'adozione di prefissi alfabetici o numerici di serie, deve essere rilasciata per ciascuna prestazione e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell'emittente, nonche' ubicazione dell'esercizio in cui viene svolta l'attivita' e sono conservati i documenti previsti dal presente decreto; 2) natura, qualita' e quantita' dei servizi formanti oggetto della prestazione; 3) ammontare del corrispettivo dovuto comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Se all'atto dell'emissione del documento il corrispettivo non venga pagato, in tutto o in parte, o non sia determinato deve esserne fatta menzione nel documento stesso e la ricevuta fiscale emessa all'atto del saldo dell'importo dovuto dovra' contenere anche gli estremi di quella precedentemente rilasciata.