IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  5  della  legge  23  ottobre 1985, n. 595, che detta
indirizzi per la disciplina delle strutture di alta specialita';
  Visto in particolare il secondo comma  del  precitato  art.  5  che
demanda  al  Ministro  della  sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale,  previo  parere  del  Consiglio  superiore   di   sanita',
l'emanazione   di   un   decreto   concernente  l'elenco  delle  alte
specialita'  riconosciute  ai  fini   dell'organizzazione   e   della
fruizione   dell'assistenza,  da  stabilirsi  in  rapporto  a  bacini
d'utenza di larghe dimensioni, secondo i criteri del rapporto  costi-
benefici;
  Visto,  altresi', il terzo comma dello stesso articolo che del pari
demanda al Ministro della sanita' la fissazione dei requisiti  minimi
di  personale,  attrezzature,  posti  letto, che le singole strutture
predisposte per  l'esercizio  delle  attivita'  di  alta  specialita'
debbono  obbligatoriamente  possedere, dei necessari collegamenti con
le  attivita'  specialistiche  affini  o  complementari  che  debbono
esistere  nel  medesimo  presidio  ospedaliero  nel  quale  si  trova
inserita    l'alta    specialita',    delle    caratteristiche     di
professionalita' richieste per il personale;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita'  nelle sedute del 21
dicembre 1987, 26 gennaio, 22 marzo, 26 luglio e 16 novembre 1988;
  Visti i decreti del Ministro della sanita' del 3  novembre  1989  e
del  24  gennaio  1990,  concernenti  la  disciplina  di  prestazioni
fruibili presso centri di altissima specialita' all'estero;
  Considerato altresi', che per alcuni settori a carattere fortemente
innovativo, il numero di strutture di alta specialita' attivabili  in
base  a  requisiti  gia'  conseguiti  e'  insufficiente rispetto alla
domanda ed alla sua distribuzione sul territorio nazionale,  onde  si
pone la esigenza di promuovere il conseguimento di detti requisiti da
parte di altre strutture;
  Sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale  nella  seduta  del 27
settembre 1989;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Individuazione alte specialita'
  Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre
1985, n. 595,  sono  comprese  nelle  alte  specialita'  le  seguenti
attivita' assistenziali:
   1) le emergenze, ivi comprese quelle pediatriche;
   2) le grandi ustioni, ivi comprese quelle pediatriche;
   3)   La   cardiologia   medico-chirurgica,   ivi  compresa  quella
pediatrica;
   4) la neurologia  a  indirizzo  chirurgico,  ivi  compresa  quella
pediatrica;
   5) la nefro-urologia, ivi compresa quella pediatrica;
   6) la neuro-riabilitazione;
   7)   i   trapianti   d'organo,   ivi   compresi  il  coordinamento
interregionale dei prelievi multiorgano a fine
di trapianto;
   8) la oncoematologia, ivi compresa quella pediatrica;
   9) la peneumologia oncologica;
  10) la radioterapia oncologica;
  11) le malattie vascolari;
  12) la ginecologia oncologica.