IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 8 novembre  1986,  n.  752,  concernenti  interventi
programmati  in agricoltura, che si propone di assicurare continuita'
pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel  settore
agricolo e in quello forestale;
  Visto  l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il
comma  1  che  attribuisce  al  CIPE  le   funzioni   precedentemente
esercitate  dal  CIPAA,  di  programmazione  in  materia  di politica
agricola, agroalimentare e forestale;
  Visto in particolare, della stessa  legge  n.  752/1986,  l'art.  4
concernente  il  finanziamento  delle  azioni a carattere orizzontale
promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare  l'art.  1
che  differisce  le  disposizioni  di cui alla legge n. 752/1986 sino
alla data di entrata  in  vigore  della  legge  sul  nuovo  programma
pluriennale  per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque
non oltre il 1992;
  Vista la delibera del CIPAA, in data 1› agosto 1985, che approva il
programma quadro  per  un  nuovo  Piano  agricolo  nazionale  per  il
quinquennio  1986-1990,  predisposto dal Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, pubblicato  nel  suppl.  straordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 5 dicembre 1985;
  Viste le proprie delibere del 15 marzo 1990 e del 2 agosto 1991 con
le  quali  sono  stati  approvati i piani di riparto dei fondi recati
dalla legge n. 752/1986 per l'anno 1990 e dalla legge n. 201/1991 per
l'anno 1991;
  Vista la proposta presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste con nota n. 027194/10912 del 14 novembre 1991  con  la  quale
viene  richiesto  di  apportare alcune modifiche alle citate delibere
del 15 marzo 1990 e del 2  agosto  1991  nella  parte  relativa  alle
azioni  di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 4 e al terzo comma del
medesimo art. 4 della legge n. 752/1986;
  Considerato  che  emerge  dalla  citata  proposta   del   Ministero
dell'agricolturae delle foreste che permangono nel settore zootecnico
fabbisogni  insoddisfatti  e  che  esiste  la  possibilita' che somme
assegnate a talune azioni orizzontali di cui al citato art.  4  della
legge n. 752/1986 possano non trovare utilizzazione entro il prossimo
31 dicembre 1991;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12,
che  istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome;
  Visto il decreto legislativo n. 418 del 16  dicembre  1989,  ed  in
particolare  l'art.  3,  il quale conferisce alla suddetta Conferenza
Stato-regioni   le   attribuzioni   della    soppressa    commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 218;
  Considerato altresi' che della medesima proposta e' stata informata
la Conferenza Stato-regioni succitata;
  Udita  la relazione del Sottosegretario di Stato all'agricoltura ed
alle foreste che  ha  sottolineato  il  carattere  di  urgenza  delle
proposte  in  quanto gli impegni di spesa relativi alle azioni di cui
sopra debbono essere assunti entro il 31 dicembre 1991;
  Considerata  pertanto  la  necessita'  di  procedere  a  variazioni
compensative nei piani di riparto delle risorse per gli anni  1990  e
1991 relative alle azioni orizzontali previste dal richiamato art. 4,
al  fine  di  assicurare  un  piu'  adeguato  stanziamento  a  favore
dell'azione di cui al  medesimo  punto  4  denominata  "Miglioramento
genetico e varietale delle specie animali e vegetali, ecc.";
                              Delibera:
  1.  Sono approvate in via compensativa le modificazioni al piano di
riparto delle risorse finanziarie destinate per gli anni 1990 e  1991
in  favore  delle azioni orizzontali di cui all'art. 4 della legge n.
752/1986.
  2. Conseguentemente gli allegati C/1 e C/2  alle  proprie  delibere
del 15 marzo 1990 e del 2 agosto 1991 sono cosi' modificati:
1) Delibera CIPE del 15 marzo 1990:
  a)  Riduzione  (in  miliardi)  dello  stanziamento  previsto per le
seguenti azioni:
   allegato C/1, lettera e) (repressione frodi)
                                                -  4,2 (da 16 a 11.8)
   allegato C/1, lettera g) (informazione in agric.)
                                                  -  1,0 (da 65 a 64)
   allegato C/2, lettera b) (associazioni produttori)
                                             -  0,350 (da 30 a 29,65)
   altre azioni di competenza M.A.F.
                                                  -  50 (da 41 a 36).
  b)  Aumento  (in  miliardi)  dello  stanziamento  previsto  per  la
seguente azione:
   allegato C/1, lettera b) (miglioramento genetico)
                                         + 10,550 (da 145 a 155,550).
2) Delibera CIPE 2 agosto 1991:
  a)  Riduzione  (in  miliardi)  dello  stanziamento  previsto per la
seguente azione:
   allegato C/1, lettera e) (repressioni frodi)
                                                 -  0,5 (da 10 a 9,5)
  b)  Aumento  (in  miliardi)  dello  stanziamento  previsto  per  la
seguente azione:
   allegato C/1, lettera b) (miglioramento genetico)
                                              + 0,5 (da 130 a 130,5).
   Roma, 26 novembre 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO