IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernenti interventi programmati in agricoltura, che si propone di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale; Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA, di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale; Visto in particolare, della stessa legge n. 752/1986, l'art. 4 concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992; Vista la delibera del CIPAA, in data 1 agosto 1985, che approva il programma quadro per un nuovo Piano agricolo nazionale per il quinquennio 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel suppl. straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 5 dicembre 1985; Viste le proprie delibere del 15 marzo 1990 e del 2 agosto 1991 con le quali sono stati approvati i piani di riparto dei fondi recati dalla legge n. 752/1986 per l'anno 1990 e dalla legge n. 201/1991 per l'anno 1991; Vista la proposta presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 027194/10912 del 14 novembre 1991 con la quale viene richiesto di apportare alcune modifiche alle citate delibere del 15 marzo 1990 e del 2 agosto 1991 nella parte relativa alle azioni di cui al secondo comma dell'art. 4 e al terzo comma del medesimo art. 4 della legge n. 752/1986; Considerato che emerge dalla citata proposta del Ministero dell'agricolturae delle foreste che permangono nel settore zootecnico fabbisogni insoddisfatti e che esiste la possibilita' che somme assegnate a talune azioni orizzontali di cui al citato art. 4 della legge n. 752/1986 possano non trovare utilizzazione entro il prossimo 31 dicembre 1991; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 218; Considerato altresi' che della medesima proposta e' stata informata la Conferenza Stato-regioni succitata; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'agricoltura ed alle foreste che ha sottolineato il carattere di urgenza delle proposte in quanto gli impegni di spesa relativi alle azioni di cui sopra debbono essere assunti entro il 31 dicembre 1991; Considerata pertanto la necessita' di procedere a variazioni compensative nei piani di riparto delle risorse per gli anni 1990 e 1991 relative alle azioni orizzontali previste dal richiamato art. 4, al fine di assicurare un piu' adeguato stanziamento a favore dell'azione di cui al medesimo punto 4 denominata "Miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, ecc."; Delibera: 1. Sono approvate in via compensativa le modificazioni al piano di riparto delle risorse finanziarie destinate per gli anni 1990 e 1991 in favore delle azioni orizzontali di cui all'art. 4 della legge n. 752/1986. 2. Conseguentemente gli allegati C/1 e C/2 alle proprie delibere del 15 marzo 1990 e del 2 agosto 1991 sono cosi' modificati: 1) Delibera CIPE del 15 marzo 1990: a) Riduzione (in miliardi) dello stanziamento previsto per le seguenti azioni: allegato C/1, lettera e) (repressione frodi) - 4,2 (da 16 a 11.8) allegato C/1, lettera g) (informazione in agric.) - 1,0 (da 65 a 64) allegato C/2, lettera b) (associazioni produttori) - 0,350 (da 30 a 29,65) altre azioni di competenza M.A.F. - 50 (da 41 a 36). b) Aumento (in miliardi) dello stanziamento previsto per la seguente azione: allegato C/1, lettera b) (miglioramento genetico) + 10,550 (da 145 a 155,550). 2) Delibera CIPE 2 agosto 1991: a) Riduzione (in miliardi) dello stanziamento previsto per la seguente azione: allegato C/1, lettera e) (repressioni frodi) - 0,5 (da 10 a 9,5) b) Aumento (in miliardi) dello stanziamento previsto per la seguente azione: allegato C/1, lettera b) (miglioramento genetico) + 0,5 (da 130 a 130,5). Roma, 26 novembre 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO