IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, che si propone di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale; Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA, di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale; Visto in particolare, della stessa legge n. 752/86, l'art. 4 concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni della legge n. 752/86 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura e comunque non oltre il 1992; Vista la delibera del CIPAA, in data 1 agosto 1985, che approva il programma quadro per un nuovo Piano agricolo nazionale per il quinquennio 1986-90, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 5 dicembre 1985; Vista la propria delibera del 14 giugno 1988 con la quale e' stato approvato il piano di riparto dei fondi recati dalla stessa legge n. 752/86 per l'anno 1988; Vista la propria delibera del 13 ottobre 1989 con la quale e' stata approvata la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1989; Vista la propria delibera del 15 marzo 1990 di modifica del punto 8 della citata delibera del 14 giugno 1988 concernente il finanziamento alle azioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), della legge n. 752/86, ed in particolare la destinazione della riserva di spesa di lire 50 miliardi per realizzazioni cooperative nel sud nell'ambito delle finalita' del piano bieticolo saccarifero nonche' nei settori conserviero e della utilizzazione non alimentare dei prodotti agricoli; Vista la proposta presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 026553/10897 dell'8 novembre 1991 con la quale si evidenzia l'assenza di progetti di investimento che soddisfino congiuntamente sul piano territoriale e di settore le condizioni previste dalla citata delibera del 15 marzo 1990 e si richiede pertanto di modificare la stessa deliberazione destinando, anche a sanatoria, la somma di lire 50 miliardi - gia' destinata al finanziamento di iniziative cooperative nel Mezzogiorno - a realizzazioni cooperative che si collocano nell'ambito della filiera agro-alimentare; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; Considerato altresi' che della medesima proposta e' stata informata la Conferenza Stato-regioni succitata; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'agricoltura ed alle foreste; Ravvisata l'opportunita' di accogliere la richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste senza peraltro venir meno al principio della destinazione prioritaria dei fondi in questione ad iniziative localizzate nel Mezzogiorno; Delibera: E' approvata la modifica di cui alle premesse; conseguentemente il punto 8 della deliberazione 14 giugno 1988, come modificato dalla deliberazione del 15 marzo 1990, e' cosi' sostituito: "Della somma di lire 390 miliardi destinata a finanziare le azioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), lire 50 miliardi sono riservati a realizzazioni cooperative nel Mezzogiorno che si collocano nell'ambito della filiera agro-alimentare. Di tale somma, gli importi che alla fine dell'anno 1990 sono risultate eccedenti rispetto alle iniziative meridionali ammissibili, potranno essere destinati ad analoghe iniziative localizzate in altra parte del territorio ed utilmente collocate in graduatoria. Per le quote eventualmente non destinate al Mezzogiorno per carenza di adeguate iniziative meridionali ammissibili, protranno essere effettuate compensazioni a favore del Mezzogiorno in fase di riparto dei fondi recati per il 1992 dalla legge n. 201/91 relativa al finanziamento degli interventi programmati in agricoltura". Roma, 26 novembre 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO