MINISTERO DELLA SANITA'
 
   La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e  di  Bolzano  nella  seduta  dell'11
luglio  1991,  ha  approvato,  ai  sensi  dell'art. 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, l'atto di intesa di seguito specificato proposto
dal Ministero della sanita':
 
                    LA CONFERENZA STATO - REGIONI
 
   Ritenuta  la  necessita'   di   uniformare   la   regolamentazione
concernente   gli   aspetti   igienico   -  sanitari  in  materia  di
costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio,
in  considerazione,  fra  l'altro,  della  notevole  diffusione   dei
suddetti impianti;
 
   Considerata  la inesistenza di disposizioni unitarie relative agli
aspetti igienico - sanitari connessi agli impianti di cui sopra;
 
   Sentito il Consiglio superiore di sanita';
 
   Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
 
                               APPROVA
 
il seguente atto d'intesa per l'uniforme disciplina della materia  di
cui trattasi:
 
                               Art. 1
                  CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'
 
1. L'atto di intesa si applica esclusivamente alle piscine di uso
   pubblico  alimentate  con acqua dolce e dotate delle vasche di cui
   alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 4,  dell'art.  2  ed
   intende    fornire   prescrizioni   e   raccomandazioni   per   la
   progettazione, costruzione, gestione ed il controllo delle piscine
   ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.