MINISTERO DELLA SANITA' La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 1991, ha approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'atto di intesa di seguito specificato proposto dal Ministero della sanita': LA CONFERENZA STATO - REGIONI Ritenuta la necessita' di uniformare la regolamentazione concernente gli aspetti igienico - sanitari in materia di costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, in considerazione, fra l'altro, della notevole diffusione dei suddetti impianti; Considerata la inesistenza di disposizioni unitarie relative agli aspetti igienico - sanitari connessi agli impianti di cui sopra; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Sentito il Consiglio sanitario nazionale; APPROVA il seguente atto d'intesa per l'uniforme disciplina della materia di cui trattasi: Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA' 1. L'atto di intesa si applica esclusivamente alle piscine di uso pubblico alimentate con acqua dolce e dotate delle vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 4, dell'art. 2 ed intende fornire prescrizioni e raccomandazioni per la progettazione, costruzione, gestione ed il controllo delle piscine ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.