La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. In attuazione  degli  indirizzi  definiti  nel  piano  forestale
nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione
anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero  nel
territorio comunale. 
  2.  L'ufficio  anagrafico  comunale  registra  sul  certificato  di
nascita, entro quindici mesi  dall'iscrizione  anagrafica,  il  luogo
esatto dove tale albero e' stato piantato. 
  3. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  il  Ministro  dell'interno  emana  disposizioni  per
l'attuazione della norma di cui al comma 2. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo della nota qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il rinvio e della  quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia.