IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 118 del testo unico  delle  leggi  recanti  norme  per
l'elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che  riconosce  al
personale  civile e militare delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, che debba recarsi  a  votare  in  un  comune
diverso  da quello di servizio, il diritto al rimborso delle spese di
trasporto  e  all'indennita'  di  missione  in  base  alla  normativa
generale vigente in materia;
  Visto  il proprio decreto 12 aprile 1958, registrato alla Corte dei
conti il 24 aprile 1958, registro 11, foglio 175, con il  quale  sono
stati  stabiliti,  in  applicazione  del citato art. 118, i limiti di
tempo  entro  i  quali  i  dipendenti  statali  possono  fruire   del
trattamento economico di missione;
  Vista   la   legge   18   dicembre   1973,  n.  836,  e  successive
modificazioni;
  Visto l'art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che estende  le
disposizioni  di cui al succitato testo unico, in quanto applicabili,
alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
  Visto l'art. 13 del nuovo regolamento anagrafico della  popolazione
residente,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223;
  Considerato  che  i  limiti  di  tempo  stabiliti  con  il  decreto
ministeriale  12 aprile 1958 sono da ritenere superati, in quanto non
piu' in armonia con lo sviluppo dei mezzi di trasporto e delle vie di
comunicazioni, intervenuto dal 1958 ad oggi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I limiti di tempo, comprensivi del viaggio  di  andata  e  ritorno,
entro  i  quali  puo'  essere corrisposto, ai sensi dell'art. 118 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  il
trattamento  di  missione al personale delle amministrazioni statali,
ivi comprese le aziende  autonome,  che  debba  recarsi  fuori  dalla
ordinaria  sede  di  servizio per esercitare il diritto al voto, sono
cosi' fissati:
    a) un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
    b) due giorni per le distanze oltre  700  chilometri  o  per  gli
spostamenti  dalle  isole, esclusa la Sicilia, in altre localita' del
territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.