IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO Visto il Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 e successivamente aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1991; Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, che ha istituito il C.I.P.E.T., attribuendo al medesimo Comitato le funzioni di informazione, programmazione e coordinamento delle diverse attivita' nel settore del trasporto, tra le quali quella di emanare direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti; Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, che agli articoli 1 e 9 prevede, al fine di favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo, che possano essere corrisposti contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratto dagli enti locali e dai soggetti attuatori a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ovvero con istituti di credito esteri; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, che all'art. 8 ha autorizzato l'Ente ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa ad accendere mutui garantiti dallo Stato, finalizzati all'ammodernamento ed alla realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti intercontinentali e internazionali e la rete ferroviaria esistente, alla realizzazione di reti su guida vincolata strettamente integrate con le linee ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani, nonche' ad interventi volti alla realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti a incentivare la riduzione di personale; Visto l'art. 10 della citata legge n. 211/1992, che ad integrazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 385/1990, ha autorizzato gli enti suddetti e gli altri enti interessati ad accendere ulteriori mutui decennali per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati; Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, relativo al finanziamento dei progetti strategici nel Mezzogiorno, anche nel settore dei sistemi territoriali; Viste le ordinanze emesse dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane in data 20 novembre 1991 e 28 dicembre 1991 concernenti "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore" che prevedono la possibilita' di drastiche riduzioni alla circolazione veicolare in presenza di determinati livelli di inquinamento atmosferico; Visto che l'A.N.A.S. provvedera' a realizzare per stralci funzionali un programma di interventi per l'adduzione e il collegamento tra la viabilita' statale e i terminali dei sistemi di trasporto rapido di massa, con riferimento alle proprie disponibilita' di bilancio ordinario dei prossimi esercizi; Vista la direttiva del Ministro dei trasporti n. 24 del 20 febbraio 1992 relativa ad "Interventi nelle aree urbane e metropolitane" impartita all'Ente ferrovie dello Stato, la quale ha espresso l'esigenza che il programma di interventi dell'Ente nelle aree metropolitane venga coordinato con le iniziative degli altri enti destinatari della legge n. 211/1992 e quindi le iniziative dell'Ente vengano sottoposte al CIPET in connessione con i programmi predisposti ai sensi della stessa legge n. 211/1992; Considerato che il citato Piano generale dei trasporti ha definito urgenti le azioni pianificatorie nel settore del trasporto urbano, per le situazioni di congestione e di inquinamento atmosferico causate dal mancato adeguamento delle infrastrutture di trasporto a fronte del continuo aumento dei livelli di mobilita', in particolare delle grandi citta' ed aree metropolitane; Considerato che la riduzione della congestione e l'abbattimento del livello di inquinamento atmosferico ed acustico e' possibile nelle aree metropolitane, stanti gli elevati volumi di domanda, soltanto mediante la realizzazione di sistemi di trasporto integrati, nei quali la funzione portante e' affidata ad una efficiente rete di trasporto pubblico a guida vincolata; Considerato che i problemi sopradetti possono presentarsi di entita' tale da richiedere analoghi provvedimenti anche nelle citta' di dimensioni minori, nonostante che, in queste, le soluzioni piu' adeguate si concretizzano, generalmente, nello sviluppo dell'offerta di trasporto pubblico di superficie e nella sua adeguata protezione dalla promiscuita' con il traffico privato; Considerato inoltre che il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato (PRRS) ed il relativo contratto di programma stipulato il 23 gennaio 1991 tra l'Ente ferrovie dello Stato ed il Ministero dei trasporti, prevedono investimenti sugli impianti FS all'interno dei principali nodi della rete, finalizzati tra l'altro, al potenziamento del trasporto locale; Considerato che si ritiene indispensabile l'emanazione di una direttiva finalizzata a: la definizione di un programma di interventi finanziabili con la legge n. 211/1992 che garantisca il massimo dell'efficacia in relazione agli obiettivi posti di decongestionamento e di abbattimento dei livelli di inquinamento; l'attuazione piu' rapida possibile di tale programma di interventi in relazione all'urgenza dei problemi che tali interventi debbono contribuire a risolvere, secondo criteri di efficienza ed economicita'; la gestione coordinata di tutte le risorse assicurate dalla legge n. 211/1992 e dalle altre leggi elencate; favorire, stante il fatto che le esigenze finanziarie occorrenti per lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa sono notevolmente superiori al volume dei finanziamenti complessivi che al momento lo Stato puo' erogare, il maggior apporto possibile di altre risorse finanziarie rese disponibili da altri soggetti pubblici e/o privati interessati alla realizzazione delle infrastrutture. Considerato che attraverso le risorse finanziarie assicurate possono essere attivati investimenti pari a lire 2.250 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 1 e 9 della legge n. 211/1992, a lire 2.050 miliardi per gli interventi di cui all'art. 10 della medesima legge ed a lire 150 miliardi per gli interventi di cui all'art. 8 della legge n. 385/1990; Considerato che in pari data il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha destinato per l'integrazione dei finanziamenti di cui alle disposizioni citate, risorse in conto capitale a valere sui fondi di cui al decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, per lire 1.200 miliardi; Considerato che il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., ha espresso il proprio favorevole avviso a predisporre un programma di interventi per l'adduzione e il collegamento tra la viabilita' statale e i terminali di nuovi sistemi di trasporto rapido di massa, con risorse da porre a carico del bilancio dell'Azienda; Considerato che l'insieme delle predette risorse consente l'avvio di un programma generale di interventi nel settore del trasporto rapido di massa per un volume di investimenti pari a lire 5.650 miliardi, da realizzare secondo le procedure e le modalita' proprie di ciascuna delle leggi sopra indicate; Considerato che le quote finanziarie a valere sul decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, sono destinate esclusivamente ai territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (testo unico della legge per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e che il Ministro per il Mezzogiorno ha proposto come aree prioritarie di intervento quelle di Napoli, Salerno, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo e Cagliari; Tenuto conto delle indicazioni contenute nel citato Piano generale dei trasporti; Tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142, che, all'art. 17, comma 1, ha individuato quali aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali; Tenuto conto dell'art. 17, comma 5, della citata legge n. 142/1990, che prevede la possibilita', per la regione Sardegna, di delimitare l'area metropolitana di Cagliari; Tenuto conto della legge della regione Sicilia 6 marzo 1986, n. 9, che all'art. 20 individua le aree metropolitane ed all'art. 21 definisce le relative funzioni con riguardo, tra l'altro, al settore dei trasporti pubblici; Tenuto conto del piano regionale dei trasporti del Veneto, approvato con delibera consiliare n. 1074 del 23 febbraio 1990, prot. n. 858, che prevede interventi di trasporto rapido di massa a servizio dell'area diffusa veneta, nella quale si integra la citta' di Venezia; Tenuto conto delle indicazioni della regione Lombardia; Tenuto conto delle indicazioni fornite da parte degli enti interessati agli interventi da realizzare nelle aree metropolitane; Udita la relazione del Ministro dei trasporti e del Ministro per i problemi delle aree urbane, il CIPET adotta la seguente Delibera: Art. 1. Ammontare delle risorse finanziarie 1. L'ammontare complessivo degli investimenti attivabili attraverso le risorse di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992, che assomma a lire 4.300 miliardi e' da destinarsi in ragione dell'85% alle aree metropolitane, che presentano elevati livelli di mobilita' delle persone, di congestione del traffico e di conseguente inquinamento atmosferico. 2. La rimanente quota del 15% puo' destinarsi ad interventi nelle restanti aree del territorio nazionale, ivi comprese quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da individuarsi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 211/1992 e delle domande che verranno presentate ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. 3. Le risorse di cui all'art. 8 della legge n. 385/1990 sono parimenti da destinare nella misura dell'85% alle aree metropolitane. 4. Tenuto conto di quanto indicato ai commi precedenti nonche' delle risorse dislocate a valere sul fondo di cui al decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, viene individuata la seguente ripartizione: Totale investimenti attivabili: lire 5.650 miliardi: di cui nelle aree metropolitane: Articoli 9 e 10 della legge n. 211/92 = 3.650 Art. 8 della legge n. 385/90 = 130 _______ Totale. . . = 3.780 Totali Nord Sud __ __ __ Art. 9 1.920 1.250 670 Art. 10 1.730 1.125 605 Art. 8 della legge n. 385/90 130 75 55 _____ _____ _____ 3.780 2.450 1.330 di cui sugli stanziamenti a valere sul decreto-legge n. 237/1992 per le citta' del Mezzogiorno lire 1.200 miliardi.