IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                            NEL TRASPORTO
  Visto il Piano generale dei trasporti, approvato  con  decreto  del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   10   aprile   1986  e
successivamente  aggiornato  con   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 28 agosto 1991;
  Vista  la  legge  4  giugno  1991,  n.  186,  che  ha  istituito il
C.I.P.E.T.,  attribuendo  al  medesimo  Comitato   le   funzioni   di
informazione,  programmazione e coordinamento delle diverse attivita'
nel settore del trasporto, tra le quali quella di  emanare  direttive
per   coordinare   e  semplificare  le  procedure  e  l'azione  delle
amministrazioni ed enti pubblici nel  settore  del  trasporto  e  per
garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti;
  Vista  la  legge  26 febbraio 1992, n. 211, che agli articoli 1 e 9
prevede, al fine di favorire l'installazione di sistemi di  trasporto
rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci
a  contenuto  tecnologico  innovativo, che possano essere corrisposti
contributi,   in   misura   non   superiore   al   10    per    cento
dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione
ad  operazioni  di  mutuo  contratto dagli enti locali e dai soggetti
attuatori a decorrere dal secondo semestre  dell'anno  1992,  con  la
Cassa  depositi  e prestiti, con istituti di credito abilitati ovvero
con istituti di credito esteri;
  Vista la legge  15  dicembre  1990,  n.  385,  che  all'art.  8  ha
autorizzato  l'Ente  ferrovie  dello Stato e le ferrovie in regime di
concessione ed in gestione  commissariale  governativa  ad  accendere
mutui  garantiti  dallo Stato, finalizzati all'ammodernamento ed alla
realizzazione  di   collegamenti   ferroviari   tra   gli   aeroporti
intercontinentali  e  internazionali e la rete ferroviaria esistente,
alla realizzazione di reti su guida vincolata strettamente  integrate
con  le  linee  ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani,
nonche'  ad  interventi  volti  alla  realizzazione  di   innovazioni
tecnologiche tendenti a incentivare la riduzione di personale;
  Visto l'art. 10 della citata legge n. 211/1992, che ad integrazione
di   quanto   previsto  dall'art.  8  della  legge  n.  385/1990,  ha
autorizzato gli  enti  suddetti  e  gli  altri  enti  interessati  ad
accendere  ulteriori  mutui decennali per la realizzazione di sistemi
ferroviari   passanti,   di   collegamenti   ferroviari   con    aree
aeroportuali,  espositive  ed  universitarie, di sistemi di trasporto
rapido di massa e di programmi urbani integrati;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, relativo al
finanziamento dei progetti  strategici  nel  Mezzogiorno,  anche  nel
settore dei sistemi territoriali;
  Viste  le  ordinanze  emesse dal Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro per i problemi delle aree urbane in data 20  novembre
1991   e   28  dicembre  1991  concernenti  "Misure  urgenti  per  il
contenimento  dell'inquinamento  atmosferico  e   del   rumore"   che
prevedono  la  possibilita'  di drastiche riduzioni alla circolazione
veicolare  in  presenza  di  determinati  livelli   di   inquinamento
atmosferico;
  Visto   che   l'A.N.A.S.   provvedera'  a  realizzare  per  stralci
funzionali  un  programma  di  interventi  per   l'adduzione   e   il
collegamento  tra  la viabilita' statale e i terminali dei sistemi di
trasporto   rapido   di   massa,   con   riferimento   alle   proprie
disponibilita' di bilancio ordinario dei prossimi esercizi;
  Vista la direttiva del Ministro dei trasporti n. 24 del 20 febbraio
1992  relativa  ad  "Interventi  nelle  aree  urbane e metropolitane"
impartita  all'Ente  ferrovie  dello  Stato,  la  quale  ha  espresso
l'esigenza  che  il  programma  di  interventi  dell'Ente  nelle aree
metropolitane venga coordinato con le  iniziative  degli  altri  enti
destinatari  della legge n. 211/1992 e quindi le iniziative dell'Ente
vengano  sottoposte  al  CIPET  in  connessione   con   i   programmi
predisposti ai sensi della stessa legge n. 211/1992;
  Considerato  che il citato Piano generale dei trasporti ha definito
urgenti le azioni pianificatorie nel settore  del  trasporto  urbano,
per  le  situazioni  di  congestione  e  di  inquinamento atmosferico
causate dal mancato adeguamento delle infrastrutture di  trasporto  a
fronte  del continuo aumento dei livelli di mobilita', in particolare
delle grandi citta' ed aree metropolitane;
  Considerato che la riduzione della congestione e l'abbattimento del
livello di inquinamento atmosferico ed acustico  e'  possibile  nelle
aree  metropolitane,  stanti  gli elevati volumi di domanda, soltanto
mediante la realizzazione di  sistemi  di  trasporto  integrati,  nei
quali  la  funzione  portante  e'  affidata ad una efficiente rete di
trasporto pubblico a guida vincolata;
  Considerato  che  i  problemi  sopradetti  possono  presentarsi  di
entita'  tale da richiedere analoghi provvedimenti anche nelle citta'
di dimensioni minori, nonostante che, in queste,  le  soluzioni  piu'
adeguate  si concretizzano, generalmente, nello sviluppo dell'offerta
di trasporto pubblico di superficie e nella sua  adeguata  protezione
dalla promiscuita' con il traffico privato;
  Considerato  inoltre  che  il  piano  di  ristrutturazione  per  il
risanamento e lo sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato (PRRS) ed il
relativo contratto di programma stipulato  il  23  gennaio  1991  tra
l'Ente  ferrovie dello Stato ed il Ministero dei trasporti, prevedono
investimenti sugli impianti FS all'interno dei principali nodi  della
rete, finalizzati tra l'altro, al potenziamento del trasporto locale;
  Considerato  che  si  ritiene  indispensabile  l'emanazione  di una
direttiva finalizzata a:
   la definizione di un programma di interventi finanziabili  con  la
legge  n.  211/1992  che  garantisca  il  massimo  dell'efficacia  in
relazione  agli  obiettivi   posti   di   decongestionamento   e   di
abbattimento dei livelli di inquinamento;
   l'attuazione piu' rapida possibile di tale programma di interventi
in  relazione  all'urgenza  dei  problemi che tali interventi debbono
contribuire  a  risolvere,   secondo   criteri   di   efficienza   ed
economicita';
   la  gestione coordinata di tutte le risorse assicurate dalla legge
n. 211/1992 e dalle altre leggi elencate;
   favorire, stante il fatto che le esigenze  finanziarie  occorrenti
per  lo  sviluppo  dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di massa sono
notevolmente superiori al volume dei finanziamenti complessivi che al
momento lo Stato puo' erogare, il maggior apporto possibile di  altre
risorse  finanziarie  rese disponibili da altri soggetti pubblici e/o
privati interessati alla realizzazione delle infrastrutture.
  Considerato   che  attraverso  le  risorse  finanziarie  assicurate
possono essere attivati investimenti pari a lire 2.250  miliardi  per
gli  interventi di cui agli articoli 1 e 9 della legge n. 211/1992, a
lire 2.050 miliardi per gli  interventi  di  cui  all'art.  10  della
medesima  legge  ed  a  lire  150  miliardi per gli interventi di cui
all'art. 8 della legge n. 385/1990;
  Considerato che in pari data il CIPE, su proposta del Ministro  per
gli   interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  ha  destinato  per
l'integrazione dei finanziamenti di  cui  alle  disposizioni  citate,
risorse  in conto capitale a valere sui fondi di cui al decreto-legge
20 marzo 1992, n. 237, per lire 1.200 miliardi;
  Considerato che  il  Ministro  dei  lavori  pubblici  -  Presidente
dell'A.N.A.S., ha espresso il proprio favorevole avviso a predisporre
un  programma  di interventi per l'adduzione e il collegamento tra la
viabilita' statale e i terminali di nuovi sistemi di trasporto rapido
di massa, con risorse da porre a carico del bilancio dell'Azienda;
  Considerato che l'insieme delle predette risorse  consente  l'avvio
di  un  programma  generale  di  interventi nel settore del trasporto
rapido di massa per un volume  di  investimenti  pari  a  lire  5.650
miliardi,  da  realizzare secondo le procedure e le modalita' proprie
di ciascuna delle leggi sopra indicate;
  Considerato che le quote finanziarie a valere sul decreto-legge  20
marzo 1992, n. 237, sono destinate esclusivamente ai territori di cui
all'art.  1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218 (testo unico della legge per  l'intervento  straordinario  nel
Mezzogiorno),  e  che il Ministro per il Mezzogiorno ha proposto come
aree prioritarie di  intervento  quelle  di  Napoli,  Salerno,  Bari,
Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo e Cagliari;
  Tenuto  conto delle indicazioni contenute nel citato Piano generale
dei trasporti;
  Tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142, che,  all'art.  17,
comma 1, ha individuato quali aree metropolitane le zone comprendenti
i  comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano  con  essi
rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche,
ai  servizi  essenziali  alla  vita  sociale,  nonche' alle relazioni
culturali e alle caratteristiche territoriali;
  Tenuto conto dell'art. 17, comma 5, della citata legge n. 142/1990,
che prevede la possibilita', per la regione Sardegna,  di  delimitare
l'area metropolitana di Cagliari;
  Tenuto  conto della legge della regione Sicilia 6 marzo 1986, n. 9,
che all'art. 20  individua  le  aree  metropolitane  ed  all'art.  21
definisce  le relative funzioni con riguardo, tra l'altro, al settore
dei trasporti pubblici;
  Tenuto  conto  del  piano  regionale  dei  trasporti  del   Veneto,
approvato con delibera consiliare n. 1074 del 23 febbraio 1990, prot.
n.  858,  che  prevede  interventi  di  trasporto  rapido  di massa a
servizio dell'area diffusa veneta, nella quale si integra  la  citta'
di Venezia;
  Tenuto conto delle indicazioni della regione Lombardia;
  Tenuto   conto  delle  indicazioni  fornite  da  parte  degli  enti
interessati agli interventi da realizzare nelle aree metropolitane;
  Udita  la relazione del Ministro dei trasporti e del Ministro per i
problemi delle aree urbane, il CIPET adotta la seguente
                              Delibera:
                               Art. 1.
                 Ammontare delle risorse finanziarie
  1. L'ammontare complessivo degli investimenti attivabili attraverso
le risorse di cui agli articoli 9 e 10 della legge n.  211/1992,  che
assomma  a  lire  4.300 miliardi e' da destinarsi in ragione dell'85%
alle aree metropolitane, che presentano elevati livelli di  mobilita'
delle   persone,   di  congestione  del  traffico  e  di  conseguente
inquinamento atmosferico.
  2. La rimanente quota del 15% puo' destinarsi ad  interventi  nelle
restanti  aree  del  territorio nazionale, ivi comprese quelle di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,
n.  218, da individuarsi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 211/1992
e delle domande che verranno presentate ai sensi dell'art.  10  della
medesima legge.
  3.  Le  risorse  di  cui  all'art.  8  della legge n. 385/1990 sono
parimenti da destinare nella misura dell'85% alle aree metropolitane.
  4. Tenuto conto di quanto  indicato  ai  commi  precedenti  nonche'
delle risorse dislocate a valere sul fondo di cui al decreto-legge 20
marzo 1992, n. 237, viene individuata la seguente ripartizione:
  Totale investimenti attivabili: lire 5.650 miliardi:
   di cui nelle aree metropolitane:
    Articoli 9 e 10 della legge n. 211/92      =  3.650
    Art. 8 della legge n. 385/90               =    130
                                                _______
                                   Totale. . . =  3.780
 
                          Totali       Nord        Sud
                            __          __          __
    Art. 9                1.920       1.250         670
    Art. 10               1.730       1.125         605
    Art. 8 della legge
     n. 385/90              130          75          55
                          _____       _____       _____
                          3.780       2.450       1.330
   di  cui  sugli stanziamenti a valere sul decreto-legge n. 237/1992
per le citta' del Mezzogiorno lire 1.200 miliardi.